Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 febbraio 2014, n. 4869. L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa. Il caso di specie riguardava un dipendente con mansioni di autista e guardia giurata, era stato licenziato a seguito di contestazione disciplinare per essere stato visto in abiti da cacciatore in tre giorni in cui era assente dal lavoro per malattia. La Corte d'appello ha considerato che, ritenuti veritieri e non contestati i certificati medici di malattia, è rimasta non provata la tesi della datrice di lavoro secondo cui il dipendente, svolgendo attività di cacciatore in giorni i cui era assente per malattia, avrebbe messo a repentaglio la propria salute, ritardando la guarigione e causano il relativo danno al datore di lavoro

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 28 febbraio 2014, n. 4869  Svolgimento del processo Con sentenza non definitiva pubblicata il 7 agosto 2008 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma dell’8 febbraio 2005 ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla B. s.p.a. a P.P. ordinando...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 25 febbraio, n. 4485. Nessuna sanzione disciplinare al notaio che nelle successioni ecceda con le clausole di esonero, se manca la prova che le stesse servano ad eludere le norme sui legati

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE  SEZIONE II  SENTeNZA DEL 25 FEBBRAIO 2014 N. 4485 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26044-2012 proposto da: CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI CUNEO, ALBA, MONDOVI’ E SALUZZO X IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 febbraio 2014, n. 4788. La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'Ente (sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione etc…), a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro Ente. In quest'ultimo caso, l'Ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI  ORDINANZA 28 febbraio 2014, n. 4788 Svolgimento del processo 1. E stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti: “1. – La Regione Emilia-Romagna ricorre, affidandosi a due...

In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c.
Articolo

In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 febbraio 2014, n. 4548. In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all’art. 2952, quarto...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 febbraio 2014, n. 4393. Nella gestione del patrimonio mobiliare il cliente può ottenere il risarcimento dei danni da un eventuale inadempimento del gestore

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 febbraio 2014, n. 4393 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere Dott. NAZZICONE...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 26 febbraio 2014, n. 4538. La delibazione della sentenza ecclesiastica per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi del bonum matrimonii, è in contrasto con l'ordine pubblico italiano, ove detta esclusione sia rimasta inespressa nella sfera psichica del suo autore, e non sia stata pertanto conosciuta dall'altro coniuge

Suprema Corte di Cassazione sezione III ordinanza 26 febbraio 2014, n. 4538 Fatto e diritto In un procedimento di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, tra L.S. e F.R. , la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza in data 10/2/2011, rigettava la domanda. Ricorre per cassazione il L. . Non ha svolto attività difensiva...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 19 febbraio 2014, n. 3915. In un giudizio relativo alla liquidazione dei compensi di un avvocato, il mancato rispetto della composizione del collegio rende nulla la decisione.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 19 febbraio 2014, n. 3915 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere...