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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI 

ORDINANZA 28 febbraio 2014, n. 4788

Svolgimento del processo

1. E stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:
“1. – La Regione Emilia-Romagna ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la decisione di primo grado, con cui tanto la ricorrente che l’ANAS spa – Ente Nazionale per le Strade sono state solidalmente condannate al risarcimento del danno, quantificato in Euro 2.428,64, patito da D.G.F.          per la collisione della propria autovettura con un animale selvatico (daino o capriolo) su strada statale. Degli intimati resiste con controricorso la sola ANAS spa.
2. – Il ricorso va trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. ed essendo esso oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. – per essere ivi accolto, per quanto appresso indicato.
3. – Il giudice di secondo grado ha infatti, pacifiche essendo le modalità del fatto e l’entità dei danni patiti dall’attore in primo grado, ravvisato – ferma quella concorrente e paritaria dell’ANAS – quanto meno la responsabilità della Regione nella causazione del sinistro, ad essa essendo dalla normativa regionale – legge reg. n. 8 del 1994 – affidate funzioni amministrative di programmazione ai fini di pianificazione faunistico-venatoria (con compiti di orientamento, controllo e sostitutivi) e soprattutto imposto il risarcimento del danno cagionato dalla fauna selvatica, escludendo la concreta rilevanza dei compiti affidati alle province (istituzione di oasi di protezione e rifugio, zone di ripopolamento e cattura, immissione di nuovi capi, etc.), in merito richiamando la giurisprudenza del S.C. (tra cui Cass. 8470/91, 1638/00, 8953/08,23095/10).
4. – La ricorrente, con un unitario motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (identificate nella legge n. 157 del 1992, nella legge regionale n. 8 del 1994 e nell’art. 2043 cod. civ.) e vizio motivazionale, censura la gravata sentenza: perché proprietario della fauna è lo Stato; perché le funzioni di controllo in concreto affidate dalla normativa regionale alle Province (tra cui quelle in tema di piani faunistici e di abbattimento) escludono ogni possibilità di controllo da parte di essa ricorrente; perché la previsione di un fondo per il risarcimento dei danni all’agricoltura non poteva estendersi anche ai danni alle persone o alle cose, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 581 del 2000; perché non è applicabile la norma di cui all’art. 2052 cod. civ..
5. – Dal canto suo, la controricorrente ANAS, benché anch’essa condannata in solido, condivide le argomentazioni in diritto della gravata sentenza ed invoca il rigetto del ricorso.
6. – Devesi rilevare che effettivamente l’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte Suprema vede un approdo del tutto condivisibile nella pronuncia di Cass. 8 gennaio 2010, n. 80 (richiamata dalla ricorrente), a mente della quale la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc, a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente: in quest’ultimo caso, l’ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all’esercizio dell’attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
7. – Nello stesso senso, ancora più incisivamente, si è espressa la più recente Cass. 6 dicembre 2011, n. 26197, secondo la quale, posto che l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di flora e di fauna, nei profili che afferiscano a zone intercomunali o all’intero territorio comunale spetta, in via di principio, alle Province, ma che dette funzioni devono essere organizzate della Regione, titolare delle relative potestà, si dovrà indagare, di volta in volta, se l’ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli o se sia un nudus minister, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa.
8. – Nel caso di specie, l’indagine del giudice del merito in ordine a tali specifici profili è mancata, avendo quegli affermato una generale ed astratta legittimazione delle Regioni, ma soprattutto essendosi limitato – da un lato – alla valorizzazione della previsione normativa di un fondo destinato al risarcimento però di danni causati soltanto all’attività agricola, senza verificare – anche alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata dall’appellante Regione – se e perché tale previsione potesse estendersi ad ogni ipotesi di danno e – dall’altro lato – senza verificare se le funzioni di effettiva gestione della fauna selvatica in concreto affidate alla Provincia dalle specifiche disposizioni regionali potessero costituire quest’ultima come titolare dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata.
9. – Si propone, pertanto, l’accoglimento del ricorso, con rinvio al medesimo Tribunale di Modena, in persona di diverso giudicante, affinché riesamini il gravame dispiegato dalla Regione Emilia-Romagna alla stregua del principio di diritto enunciato ai precedenti punti 6 e 7”.

Motivi della decisione

II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la controricorrente ANAS ha depositato memoria ed il difensore della ricorrente è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla controricorrente – che si limita, ignorando le argomentazioni della relazione, a sostenere la tesi della responsabilità esclusiva di controparte, pur non constando se e quando essa abbia sollevato analoghe difese nei gradi di merito – e non avendo resistito l’altro intimato (che risulta avere rinurmato, in primo grado, ad agire anche contro la Provincia di Modena).
Del resto, in materia di fauna selvatica, i principi – già richiamati in relazione – di Cass. 6 dicembre 2011, n. 26197, sono stati riaffermati pure da Cass., ord. 4 marzo 2013, n. 5321 e da Cass. 26 febbraio 2013, n. 4806 (sebbene con conclusioni di segno opposto, ma dovute alle peculiarità della fattispecie), ovvero da Cass. 24 ottobre 2013, n. 24121 (che sottolinea la necessità di individuare un concreto comportamento colposo ascrivibile al singolo Ente pubblico convenuto).
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto ed il gravato provvedimento cassato, con rinvio al medesimo tribunale che lo ha emesso (senza distinzione tra sezioni distaccate e sede centrale, sia perché ab orione comportanti le prime solo un’articolazione interna di un ufficio giudiziario pur sempre unitario e rilevante all’atto della riassunzione, sia perché da verificarsi alla stregua della riforma della geografia giudiziaria recentemente entrata in vigore), ma in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità, ai fini di rinnovare le valutazioni in punto di fatto e di diritto alla stregua dei principi di cui ai punti 6 e 7 della relazione su trascritta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Modena, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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