Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 settembre 2015, n. 17752. Sulle modalità di quantificazione del danno che sia dipeso da inadempimento contrattuale; quando sia possibile allegare i criteri per il suo accertamento, non si può addivenire ad una liquidazione dello stesso in via equitativa

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 settembre 2015, n. 17752 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 agosto 2015, n. 17138. In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, e per il caso in cui l’azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva (art. 1492 terzo comma cod. civ.), ma in via concorrente con fazione di risoluzione (art. 1492 citato, primo comma), deve negarsi l’ammissibilità della domanda di riduzione in modo subordinato, rispetto alla proposizione a titolo principale dell’adone di risoluzione, atteso che entrambe le anioni si ricollegano ai medesimi presupposti, cioè la sussistenza di vizi con le caratteristiche fissate dall’art. 1490 cod. civ. (il quale detta una disciplina della materia completa e non integrabile con le regole dell’art. 1455 cod. civ. sull’importanza dell’inadempimento), restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere fra l’una o l’altra

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 agosto 2015, n. 17138 Svolgimento del processo 1. La Royal Fish srl fornisce nel 1996 alla ditta dell’odierno ricorrente “un consistente quantitativo di prodotti” congelati, di cui alle fatture n. (…) del marzo e 853 dell’aprile del 1996. Nell’agosto dello stesso anno vengono individuati gravi vizi per...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 marzo 2015, n. 6020. In un contratto di affitto di azienda avente oggetto «l’attività di acquisto e vendita al minuto di generi alimentari», l’apertura di un altro supermercato a 200 metri, con conseguente perdita di fatturato, integra la rottura del patto di non concorrenza, siglato tra le parti, e dà diritto al risarcimento del danno oltreché alla risoluzione del rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 marzo 2015, n. 6020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 febbraio 2015, n. 877. Anche nell'ambito dei contratti pubblici, trova applicazione il meccanismo della diffida ad adempiere, disciplinato dall'art.1454 c.c., collega, all'inutile decorso del termine intimato nella diffida ad adempiere, la risoluzione del contratto di diritto in via stragiudiziale. Ne discende che, la parte diffidata potrà al più adire l'autorità giurisdizionale al solo fine di accertare l'inesistenza dei presupposti che hanno portato alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni, senza che tal domanda possa, tuttavia, influire sulla cessazione del rapporto. Infatti, la diffida ad adempiere è un atto unilaterale recettizio che produce effetti indipendentemente dalla volontà di accettarla o meno. Essa costituisce un mezzo concesso dalla legge al contraente adempiente per conseguire, nei confronti di quello inadempiente, il vantaggio della risoluzione de iure del contratto, che non contenga la clausola risolutiva espressa e sempre che l'intimato non esegua la sua prestazione nel congruo termine che gli deve essere prefissato e che, in difetto di diverso termine convenzionale, non può essere inferiore a quindici giorni

Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 febbraio 2015, n. 877 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5499 del 2014, proposto da: Er. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Er.St.Da. e Al.Ca., con domicilio...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 27359. In materia di risoluzione del contratto per inadempimento, la disposizione dell'art. 1453, secondo comma, c.c. – secondo cui non può più chiedersi l'adempimento una volta domandata la risoluzione – comporta la cristallizzazione definitiva delle posizioni delle parti sino alla pronuncia giudiziale, sicché il giudice dovrà accertare l'esistenza di un inadempimento imputabile al debitore soltanto con riguardo alle prestazioni già scadute e non anche con riferimento a quelle ancora da scadere. Nei contratti a prestazioni corrispettive le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 di cui all'art.1453 c.c. sono simmetriche, giacché, come non è consentito all'attore che abbia proposto domanda di risoluzione pretendere la prestazione avendo dimostrato di non avere più interesse al relativo adempimento anche per la parte di prestazione non ancora scaduta, così è vietato al convenuto di eseguire la prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e fino alla pronuncia giudiziale. Ne consegue che il perdurare dell'inadempimento nel corso del giudizio non può riflettersi negativamente sulla valutazione della gravità del comportamento pregresso, trasformando un inadempimento inizialmente "non grave" in un inadempimento "grave" e, perciò, tale da legittimare l'accoglimento della domanda di risoluzione.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 27359 Svolgimento del processo 1 – Con atto notificato il 2.081999 la Cooperativa Santa Marinella a r.l. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Roma, C. Q. per sentir dichiarare risolto il rapporto costituito tra le parti con sentenza del tribunale di Roma n....