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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 settembre 2014, n. 20448. Il comodante può richiedere la restituzione dell'immobile della "casa familiare" quando c'è un bisogno ex art. 1809 c.c. La portata di questo bisogno non deve essere grave, dovendo essere solo imprevisto, quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula, e urgente. L'urgenza è qui da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Ovviamente il bisogno deve essere serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto. Pertanto. non solo la necessità di uso diretto, ma anche il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica, che obbiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile, consente di porre fine al comodato anche se la destinazione sia quella di casa familiare. È da notare soltanto che, essendo in gioco valori della persona, ed in particolare le esigenze di tutela della prole, questa destinazione, con più intensità di ogni altra, giustifica massima attenzione in quel controllo di proporzionalità e adeguatezza, sempre dovuto in materia contrattuale, che il giudice deve compiere quando valuta il bisogno fatto valere con la domanda di restituzione e lo compara al contrapposto interesse del comodatario.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 29 settembre 2014, n. 20448 Svolgimento del processo 1) V.G. con citazione del 1 dicembre 1999 ha agito nei confronti del proprio figlio C. e della di lui moglie Ve.Ma.Lu. per ottenere il rilascio dell’immobile concesso in comodato al figlio nel 1992, in occasione del matrimonio. La sola...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 settembre 2014, n. 19790. Nell'ipotesi, in cui il genitore o i suoi eredi diretti manchino fin dall'instaurazione del giudizio il curatore speciale non può che ritenersi una parte necessaria. La norma, peraltro, prevede che debba essere nominato (in via esclusiva) dal giudice davanti al quale il giudizio "deve essere promosso". Tale organo giudiziario, di conseguenza, non può che essere individuato nel giudice di primo grado, dovendo configurarsi, la predetta nomina come un adempimento cui esso è tenuto in via esclusiva. Nel procedimento rivolto alla dichiarazione di adottabilità la nomina del curatore speciale del minore, quando necessaria, per difetto di rappresentanza legale o per la virtuale situazione di conflitto d'interessi che può determinarsi anche nei confronti del tutore, deve essere disposta fin dall'inizio del giudizio di primo grado svolgendo una funzione preventiva rispetto alla realizzazione completa della garanzia del contraddittorio

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 settembre 2014, n. 19790 Svolgimento del processo Con ricorso del 21/7/1995 B.L. chiedeva al Tribunale di Firenze che fosse dichiarata l’ammissibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale da Ac.Ar. . Al riguardo affermava di essere nata nel (…). Sua madre B.E. aveva svolto mansioni di segretaria...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 settembre 2014, n. 19006. Un sincero affetto materno non è sufficiente a impedire la dichiarazione di adottabilità del minore qualora, per la grave condizione psichica dell'unico genitore, il perdurare del rapporto sia tale da trasmettere ansie ed angoscia al minore, già in stato di affidamento presso un istituto

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 settembre 2014, n. 19006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 settembre 2014, n. 20145. Lo stato di disoccupazione e la mancanza di qualsiasi reddito e le sue gravi condizioni di salute compromettono la capacità lavorativa. Revocato l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli da parte del padre

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  24 settembre 2014, n. 20145 1. Il Tribunale di Viterbo, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi M.A. e M.V., addebitandola ad entrambi, con successiva sentenza del 13 luglio 2008, all’esito di consulenza psicologica e accertamenti patrimoniali a mezzo della Polizia tributaria, ha...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 settembre 2014, n. 18869. L'inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 settembre 2014, n. 18869   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 settembre 2014, n.19790. L'art. 276 cod. civ., così come modificato dalla l. n. 219 del 2012 (che, in materia di dichiarazione di paternità e maternità naturale, consente la proponibilità della domanda nei confronti di un curatore speciale appositamente nominato) è applicabile ai giudizi in itinere. Pertanto, la domanda di accertamento di paternità può essere formulata anche se, in corso di causa, è deceduto il presunto genitore e i suoi eredi

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 19 settembre 2014, n.19790 Ritenuto in fatto Con ricorso del 21/7/1995 B.L. chiedeva al Tribunale di Firenze che fosse dichiarata l’ammissibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale da Ac.Ar. . Al riguardo affermava di essere nata nel (…). Sua madre B.E. aveva svolto mansioni di segretaria e...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 settembre 2014, n. 18647. La legge che ha introdotto il divorzio in Italia non ha leso la sovranità della Chiesa, che ha competenza esclusiva solo in tema di matrimonio religioso, né il diritto di ciascuno a professare la propria fede religiosa.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 settembre 2014, n. 18647 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...