assegno divorzile

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 17 settembre 2014, n. 19529

Svolgimento del processo

1 – Con sentenza depositata in data 9 maggio 2007 il Tribunale di Roma, avendo già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi M.G. e C.M. , accoglieva la domanda di quest’ultima di attribuzione di un assegno post-matrimoniale per il proprio mantenimento che, valutate le rispettive situazioni economiche delle parti, determinava in Euro 5.264,57, in misura sostanzialmente corrispondente all’assegno versato dal M. durante la separazione personale.
1.1 – Avverso tale decisione proponeva appello la C. , lamentandosi dell’entità della somma liquidata, e ribadendo la richiesta di un assegno pari ad Euro 12.000,00 mensili.
1.2 – La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’impugnazione come sopra proposta, ha rideterminato l’assegno in Euro 10.000,00 mensili.
A tale conclusione la Corte è pervenuta, previa ricostruzione delle condizioni patrimoniali delle partir in primo luogo rilevando l’erroneità della commisurazione dell’assegno post-matrimoniale sulla scorta di quello già concordato in sede di separazione personale, ed in ogni caso ponendo in evidenza come negli ultimi anni i redditi netti del M. , affermato commercialista, avessero registrato un rimarchevole incremento, da Euro 277.000 circa nell’anno 2001, a 488.000 nell’anno 2005 fino a 753.000 nel 2007.
La C. , dall’altra parte, non dedita ad alcuna attività lavorativa durante l’ultraventennale convivenza coniugale, oltre ad essere proprietaria della casa di abitazione, era priva di qualsiasi fonte di reddito, ragion per cui, considerati la significativa condizione di agiatezza consentita dall’attività professionale svolta dal M. , gli incrementi reddituali sopra evidenziati, la durata del matrimonio e la dedizione dell’appellante, priva di fonti di reddito, alla cura dell’unica figlia, ormai maggiorenne, appariva congrua l’elevazione dell’importo dell’assegno nei termini sopra indicati.
1.3 – Avverso tale decisione il M. propone ricorso, affidato a tre motivi, cui la C. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo, denunciandosi violazione dell’art. 5 della 1. n. 898 del 1970 e successive modificazioni, nonché vizio di motivazione e violazione dell’art. 115 c.p.c., si afferma che la corte territoriale avrebbe omesso di accertare l’inadeguatezza dei mezzi della C. rispetto al tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio.
2.1 – Con la seconda censura si prospetta la violazione del predetto art. 5 della L. n. 898 del 1970, per avere la sentenza impugnata preso in esame i redditi dell’obbligato successivi alla cessazione della convivenza e alla stessa pronuncia del divorzio, osservandosi che l’incremento del reddito professionale del M. , nel periodo successivo alla separazione personale dei coniugi, si sarebbe realizzato senza alcun contributo della C. .
2.2 – Il terzo mezzo attiene al regolamento delle spese processuali: si deduce che, in violazione dell’art. 112 c.p.c., la corte territoriale avrebbe modificato la statuizione della decisione di primo grado, nella quale le spese di lite erano interamente compensate, condannando il M. , in assenza di alcuna richiesta in proposito dell’appellante, al loro pagamento in misura di tre quarti.
3- I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente, attesa la loro intima connessione.
In realtà, la stessa formulazione della seconda censura, che attiene all’elevazione dell’assegno in considerazione dei significativi e recenti incrementi reddituali del M. , dimostra l’irrilevanza, nel giudizio di impugnazione, delle questioni richiamate nel primo motivo. Ed invero sulla spettanza del contributo post-matrimoniale si era formato il giudicato, in quanto la sentenza di primo grado, con la quale alla ex moglie – priva, come ribadito dalla Corte di appello, di qualsiasi fonte di reddito – era stato attribuito un assegno di importo pari a quello concordato, nell’anno 2001, in sede di separazione personale, era stata impugnata dalla sola C. .
Premesso, quindi, che l’ubi consistam della decisione impugnata deve ravvisarsi nella mera verifica della correttezza della determinazione di un assegno post-matrimoniale in misura pari a quello concordato in sede di separazione personale (che evidentemente era fondato sull’inadeguatezza dei mezzi della moglie rispetto al tenore di vita mantenuto durante la convivenza matrimoniale), la risposta negativa fornita dalla corte territoriale è il frutto di una ponderata valutazione delle risultanze processuali e di una corretta applicazione dei criteri dettati dall’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970.
3.1. – Com’è noto, il diritto del coniuge all’assegno divorzile dev’essere accertato verificando la disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici adeguati a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, (e quello che poteva ragionevolmente configurarsi sulla base delle aspettative maturate nel corso del rapporto), mentre la liquidazione dell’importo dovuto, una volta riconosciuto il relativo diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, dev’essere compiuta valutando in concreto, anche in rapporto alla durata del matrimonio, le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, il reddito di entrambi (cfr. Cass., Sez. 1, 12 luglio 2007, n. 15611; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040; 27 settembre 2002, n. 14004).
Tali criteri sono stati correttamente applicati dalla Corte d’appello, la quale ha posto a confronto la precarietà della situazione economica della C. , “non dedita ad alcuna attività di lavoro durante la ultraventennale convivenza coniugale”, con la posizione economica, indubbiamente più agiata, connessa all’attività libero – professionale esercitata dal M. , concludendo pertanto per la configurabilità di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche dell’intimata, in conseguenza dello scioglimento del matrimonio, tale da giustificare l’imposizione a carico del ricorrente dell’obbligo di corrispondere un contributo volto a ristabilire l’equilibrio tra le parti.
La correttezza logico-giuridica di tale ragionamento è rafforzata dal riferimento, in sostanza non contestato se non con l’affermazione, priva di pregio sul piano giuridico, dell’assenza di un contributo al riguardo della ex-coniuge, al ragguardevole ed esponenziale incremento del reddito netto del ricorrente, aumentato da Euro 277.173,00, dell’anno 2001 (anno in cui era stato concordato il contributo per il mantenimento della moglie nell’ambito della separazione consensuale), ad Euro 488.721,00 nel 2005 e suscettibile di ulteriori e significativi incrementi (Euro 753.731,00 nell’anno 2007).
La valutazione di merito compiuta dalla Cotte di appello, incensurabile sotto il profilo motivazionale, non appare lesiva della norma contenuta nell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, nell’interpretazione resane da questa Corte, avendo la Corte d’Appello fatto espressa menzione dell’età delle parti, del loro grado di istruzione e della rispettiva occupazione, quali indici delle potenzialità economiche dei coniugi, delle ragioni della cessazione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, non riferibili ad alcuno di loro, del contributo personale dato dalla C. alla conduzione familiare e, in particolare, alla cura e all’educazione della figlia, alla lunga durata del matrimonio e, infine, all’assoluta e rimarchevole preponderanza della situazione patrimoniale del M. .
In particolare, il riferimento agli incrementi reddituali dell’obbligato è conforme all’orientamento espresso al riguardo da questa Corte, che ha ripetutamente affermato il principio che l‘accertamento del diritto all’assegno di divorzio va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi (o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella individuazione di tali aspettative, deve tenersi conto unicamente delle prospettive di miglioramenti economici maturate nel corso del matrimonio che trovino radice nell’attività all’epoca svolta e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dell’onerato, e cioè solo di quegli incrementi delle condizioni patrimoniali dell’ex-coniuge che, come nella specie, si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio (Cass., 19 novembre 2010, n. 23508; Cass. 4 ottobre 2010, n. 20582; Cass., 26 settembre 2007, n. 20204).
4 – Del pari infondato è il terzo motivo, in quanto il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l’onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della controversia (Cass., 4 giugno 2007, n. 12963; Cass., 12 gennaio 2011, n. 564; Cass., 14 ottobre 2013, n. 23226).
5 – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

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