Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza del 24 luglio 2014, n. 16807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
B.G., rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. SIMONELLI Monica, con
domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Vito Sola in Roma, Via
Ugo De Carolis, n. 31;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentati e difesi, per legge, dall’Avvocatura Generale
dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliati in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– resistenti –
e contro
COMUNE DI ONORE, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia in data 8 agosto 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25 giugno 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi.

RITENUTO IN FATTO

che B.G. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale ordinario di Brescia il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia del demanio ed il Comune di Onore, deducendo di avere acquistato con contratto di compravendita dell’11.7.2005 un fondo con un piccolo fabbricato rurale sito nel Comune di (OMISSIS);

che, secondo l’attore, questi fondi non sono stati interessati da scorrimento di acque, nè hanno fatto parte del letto del torrente (OMISSIS), il quale, nel corso del secolo scorso, per cause naturali, si è ritirato dall’alveo originario; pertanto, un’ampia porzione del fondo in origine facente parte del letto di tale torrente non risulterebbe più interessata dallo scorrimento delle acque sin dal 1942; sull’area sin dal 1942 sono stati, infatti, edificati i sostegni di un elettrodotto; nel 1986 il proprietario è stato indennizzato per l’abbattimento di alcuni alberi; nel 1960 l’area in questione è stata compresa nei mappali nn. 493 e 660, non costituendo più parte del torrente (OMISSIS);

che, ad avviso dell’attore, egli ha quindi acquistato la proprietà di detto fondo, ai sensi degli artt. 942 e 947 c.c., nella formulazione anteriore alla modifica ex lege n. 37 del 1994;

che tuttavia – prosegue la citazione – il Comune di Onore, nel luglio 2004, ha edificato sui citati mappali una pista ciclabile, autorizzata dalla Regione Lombardia, con Decreto 30 ottobre 2006, “ai soli fini idraulici”, sulla scorta delle “sole mendaci dichiarazioni rese” da detto Comune, che aveva definito l’area come demaniale, senza nessun accertamento in ordine alla titolarità del diritto di proprietà della medesima;

che l’attore ha, quindi, chiesto che sia accertato l’acquisto in suo favore del fondo di cui ai citati mappali ex artt. 942 e 947 c.c., ed ordinato il rilascio da parte dei convenuti degli stessi, previa dichiarazione dell’illegittimità della realizzazione su di esso di una pista ciclopedonale; in linea gradata, ha chiesto che sia accertato e dichiarato che il confine tra le proprietà è quello indicato in citazione, con condanna dei convenuti al rilascio dell’area illegittimamente occupata;

che nel giudizio si è costituito il Comune di Onore, eccependo pregiudizialmente l’incompetenza del Tribunale adito, spettando la controversia alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, la carenza di legittimazione attiva dell’attore, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, insistendo per il rigetto della domanda;

che si sono altresì costituiti nel giudizio il citato Ministero e l’Agenzia del demanio, eccependo, il primo, il difetto di legittimazione passiva, entrambi la pregiudizialità dell’accertamento in ordine alla demanialità dell’area, riservata alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche;

che il Tribunale ordinario di Brescia, con ordinanza dell’8 agosto 2013, ha così provveduto: “dispone la sospensione ex art. 295 c.p.c., della presente causa sino alla risoluzione della controversia, di competenza del Tribunale delle acque pubbliche, relativa all’appartenenza dell’area di cui è causa, da cui dipende la decisione sulla domanda proposta da parte attrice”;

che avverso detta ordinanza, comunicata il 14 agosto 2013, B. G. ha proposto istanza di regolamento di competenza, con ricorso notificato il 10 ottobre 2013, chiedendo che la Corte dichiari la competenza del Tribunale ordinario di Broscia, ordinando la prosecuzione del giudizio;

che il Ministero dell’economia delle finanze e l’Agenzia del demanio hanno depositato memoria eccependo, in linea preliminare, la nullità della notificazione del ricorso, in quanto effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e, comunque, che da tale vizio è conseguito il deposito dell’atto oltre il termine dell’art. 47 c.p.c., u.c. e, nel merito, contestando la fondatezza dell’istanza;

che non ha svolto attività difensiva il Comune di Onore;

che il pubblico ministero ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., chiedendo il rigetto del ricorso;

che il pubblico ministero ha cosi motivato le proprie conclusioni scritte:

“L’ordinanza è stata comunicata il 14 agosto 2013; il ricorso è stato notificato il 10 ottobre 2013 e, quindi, entro il termine dell’art. 47 c.p.c., comma 2, dato che allo stesso è applicabile la sospensione feriale, ai sensi della L. n. 742 del 1969 (Cass. n. 2459 del 1996).

Il ricorso, essendo parti del giudizio due amministrazioni dello Stato, avrebbe dovuto essere notificato esclusivamente presso l’Avvocatura generale dello Stato (Cass. n. 3662 del 1969), diversamente da quanto accade per il regolamento di giurisdizione, perchè solo quest’ultimo ha natura di procedimento incidentale ed eventuale che sorge all’interno del giudizio di primo grado (Cass. SU n. 12252 del 2009).

L’istanza di regolamento è stata, invece, inesattamente notificata all’Agenzia del demanio ed al Ministero dell’economia e delle finanze presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato. La nullità della notificazione è stata, tuttavia, sanata, con effetto ex tunc, dal deposito da parte di quest’ultima di memoria (cfr. Cass. n. 9411 del 2011) che, da un canto, rende inutile ordinarne la rinnovazione, dall’altro, in considerazione di detto vizio, induce a ritenere ammissibile la memoria, benchè depositata oltre il termine dell’art. 47 c.p.c., u.c..

Ancora in linea preliminare, occorre identificare l’esatto contenuto del provvedimento impugnato e della domanda proposta con l’istanza ex art. 42 c.p.c..

Il Tribunale ordinario di Brescia, con l’impugnata ordinanza, dopo avere dato atto della pregiudiziale eccezione di incompetenza tempestivamente proposta dai convenuti, ha richiamato una pronuncia di questa Corte in ordine alla spettanza alla competenza del Tribunale delle acque pubbliche della causa pregiudiziale sull’appartenenza del bene ed alla necessità di rimettere a questo la causa pregiudiziale, previa sospensione di quella pregiudicata.

Nel dispositivo ha, quindi, cosi provveduto: dispone la sospensione ex art. 295 c.p.c., della presente causa sino alla risoluzione della controversia, di competenza del Tribunale delle acque pubbliche, relativa all’appartenenza dell’area di cui è causa, da cui dipende la decisione sulla domanda proposta da parte attrice.

Il ricorrente, con l’istanza di regolamento necessario di competenza, ha chiesto che la Corte voglia accertare e dichiarare la competenza del Tribunale ordinario … ordinando la prosecuzione del giudizio dinnanzi al predetto giudice.

In considerazione della motivazione e, soprattutto, del preciso dispositivo dell’impugnata ordinanza, quest’ultima va, all’evidenza, ricondotta al paradigma dell’art. 295 c.p.c. e, benchè taluni argomenti dell’istanza di regolamento possano dare adito a dubbi, è parimenti certo che il ricorrente ha impugnato il provvedimento ai sensi della seconda parte dell’art. 42 c.p.c..

Posta questa premessa, va osservato che, secondo un risalente principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte, la domanda proposta dal privato contro l’amministrazione delle Finanze per far dichiarare acquisita alla sua proprietà, ai sensi dell’art. 942 cod. civ., la parte di terreno lasciata scoperta da un fiume, quando importa controversia sulle cause di tale fenomeno e sugli attuali limiti dell’alveo fluviale, rientra nella competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche (Cass. n. 737 del 1975), al quale spettano tutte le controversie nelle quali vengano in rilievo contestazioni aventi ad oggetto natura, estensione e limiti di detto demanio e/o dei terreni contestati (Cass. n. 19987 del 2010; v. anche SU n. 9504 del 1997). Tanto accade, quindi, qualora nella controversia sulla proprietà di un terreno che sia stato in passato alveo di un corso d’acqua, occorra pregiudizialmente accertare la demanialità o meno di detto alveo (Cass. n. 2352 del 1984) e in tal caso la questione non può essere neppure decisa incidenter tantum dal Tribunale ordinario (Cass. n. 3692 del 1986).

A questo orientamento è riconducibile la sentenza richiamata nell’ordinanza, secondo la quale, quando davanti al giudice ordinario si controverta della proprietà di un terreno che si contesti abbia in passato costituito l’alveo di un corso d’acqua e insorga la necessità di accertare pregiudizialmente l’appartenenza del suddetto bene al demanio idrico, sia pure con riferimento al passato, la decisione sulla questione spetta al Tribunale delle acque pubbliche, cui deve essere rimessa la causa pregiudiziale, previa sospensione di quella pregiudicata, atteso che l’inderogabile competenza per materia del suddetto Tribunale si giustifica in relazione al carattere eminentemente tecnico delle questioni e sussiste anche quando queste siano proposte incidenter tantum in via di azione o di eccezione (Cass. n. 3272 del 1999). Siffatta regola è stata ribadita da una successiva pronuncia, la quale ha confermato che, qualora davanti al tribunale ordinario si controverta, tra privato e p.a., della proprietà di un terreno, che si contesti costituisca l’alveo di un corso d’acqua, la causa va rimessa al tribunale regionale delle acque pubbliche – competente per materia, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. b, in ordine alle controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde (Cass. n. 11348 del 2003).

Posta tale regola di competenza, devono ritenersi, quindi, sussistenti i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., che ricorrono quando la controversia abbia ad oggetto domande che, come nella specie, presuppongano la pregiudizialità del citato accertamento in ordine al quale sussiste la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, senza tuttavia esaurirla (Cass. n. 2352 del 1984), perchè in quest’ultima ipotesi difettano, invece, i presupposti per la pronuncia del provvedimento previsto da detta norma. Nel caso in esame sussiste appunto la prima di dette ipotesi, in quanto l’attore ha proposto due distinte domande: in linea principale, ha chiesto l’accertamento del diritto di proprietà sul bene per il quale v’è contestazione in ordine all’appartenenza al demanio idrico (anche per quanto si precisa di seguito); in linea gradata, ha chiesto che sia accertato e dichiarato il confine tra i fondi in questione, quali sinteticamente sopra indicati (che presuppone la risoluzione della prima questione). Risulta, quindi, evidente l’esistenza della pregiudizialità che impone la sospensione necessaria, in riferimento a tale seconda domanda.

In contrario, non giovano i richiami di alcune pronunce di questa Corte espressamente evocate dal ricorrente, poichè non appaiono pertinenti e riferibili alla fattispecie in esame.

Non conforta la tesi dell’istante la pronuncia delle S.U. riportata parzialmente nel ricorso, dato che non reca argomenti a conforto della sua tesi, avendo peraltro deciso un ricorso contro il TSAF in un giudizio nel quale non erano insorte controversie in ordine alla competenza (S.U. n. 16241 del 2011).

Le ulteriori pronunce richiamate neppure giovano alla sua tesi, perchè esse hanno concordemente affermato che una controversia quale quella in esame spetta alla competenza del tribunale ordinario solo quando non sia contestato, o risulti a priori, in modo certo che il terreno stesso si trovi al di fuori del perimetro del massimo invaso di quel corso d’acqua (Cass. n. 13 del 1978), puntualizzando che a questo fine è imprescindibile che risulti pacifico che esso abbia cessato di farne parte, per eventi naturali o ad opera dell’uomo, e si disputi esclusivamente sulla appartenenza attuale della zona abbandonata delle acque (Cass. n. 9376 del 1994; analogamente Cass. n. 18333 del 2006, la quale, significativamente, nella motivazione precisa: ritenuto che nella citazione il Ministero aveva inequivocamente rivendicato una zona di terreno peraltro già sfociante sul fiume (OMISSIS) e che la convenuta società aveva concordemente affermato che il terreno non faceva parte dell’alveo di tale fiume e pertanto costituiva circostanza incontestata tra le parti che il terreno in questione, una volta facente parte dell’alveo del fiume (OMISSIS), era stato ormai abbandonato dalle acque da molti anni e aveva cessato di farne parte; Cass. n. 17438 del 2002, la quale, nella motivazione espone: come rilevato dal P.G., le cui osservazioni vanno condivise, risulta che il Ministero delle Finanze, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato che il terreno facesse parte, in passato, dell’alveo del torrente (OMISSIS), nè vi è contrasto sulla ubicazione ed estensione dell’antico letto del corso d’acqua …. Ed invero non è in discussione la demanialità del bene, nè il problema è quello di accertare preliminarmente se e entro quali limiti il terreno abbia cessato di far parte dell’alveo del torrente (OMISSIS), ma di stabilire se tale bene (ubicato nei pressi della foce del corso d’acqua), appartenente al demanio fluviale ovvero marittimo, sia suscettibile di usucapione per effetto di una sdemanializzazione tacita, in mancanza di uno specifico atto ad hoc da parte della Pubblica Amministrazione).

Tanto è appunto accaduto nella specie, poichè il Comune di Onore, nella comparsa di costituzione ha specificamente eccepito il carattere demaniale dell’area, deducendo molteplici elementi a conforto (pg. 2-8) ed analogamente ha fatto l’Avvocatura distrettuale dello Stato, espressamente deducendo che le circostanze che controparte espone a sostegno dell’affermazione per cui sarebbe pacifico che le aree oggetto del contendere siano state abbandonate dalle acque costituisce infatti il thema probandum, dato che essa è meramente postulata solo dal solo attore, tant’è che il Comune di Onore, sul presupposto della persistente demanialità di tali aree, ha conseguito l’autorizzazione a realizzarvi un’opera pubblica, autorizzazione che la Regione Lombardia ha concesso, con ciò dimostrando almeno implicitamente di ritenere tuttora demaniali quelle aree.

Risulta, quindi, palese che difetta il presupposto dell’essere i terreni pacificamente non più appartenenti all’alveo e dell’essere stati gli stessi abbandonati dalle acque da molti anni, che è la tesi sostenuta nel giudizio di merito dal ricorrente e che, nondimeno, contrariamente a quanto accaduto nei giudizi decisi dalle sentenze dallo stesso richiamate, è stata specificamente contestata dai convenuti, con conseguente sussistenza dei presupposti della disposta sospensione del giudizio”;

che le conclusioni scritte del pubblico ministero ed il decreto del presidente di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio sono stati notificati alle parti;

che il ricorrente ha depositato memoria in replica alle conclusioni scritte del pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ritiene il ricorso fondato;

che va fatta applicazione del principio secondo cui la controversia avente ad oggetto la titolarità di un terreno che, pacificamente, faceva un tempo parte dell’alveo del fiume, ma che risulta abbandonato dalle acque da molti anni, non ponendo alcuna questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell’alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente, appartiene alla competenza per materia del tribunale ordinario e non a quella del tribunale regionale delle acque pubbliche (Cass. n. 18333 del 2006; Cass. n. 1916 del 2011);

che tale è la situazione di specie, giacchè non è in discussione che l’area rivendicata dal privato, appartenente all’ex alveo del torrente (OMISSIS), oramai da lunghissimo tempo non è più soggetta allo scorrimento delle acque ed è delimitata dall’alveo attuale da un argine naturale ricoperto da folta vegetazione di pini ad alto fusto;

che è esatto il rilievo del pubblico ministero secondo cui il Comune e le Amministrazioni dello Stato, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito la demanialità di tale area;

che, tuttavia, la detta eccezione è stata sollevata, non per dedurre l’appartenenza della zona di terreno in questione al demanio idrico (il che avrebbe imposto la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, giacchè la competenza del giudice specializzato scatta quando la controversia involge questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o incide comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque: Cass. n. 14906 del 2000 e Cass. n. 2656 del 2012), ma per sostenere che l’area ha natura demaniale essendo stata utilizzata “per il soddisfacimento di molteplici esigenze di carattere collettivo/generale”, ossia per esercitazioni delle Forze armate e per la realizzazione di un elettrodotto, di un collettore fognario e di un tracciato per il transito ciclo-pedonale;

che, pertanto, va dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Brescia, giacchè, pur affermandosi che il terreno conteso costituiva un tempo l’alveo di un corso d’acqua, risulta pacifico che esso abbia definitivamente cessato di farne parte, disputandosi esclusivamente circa l’appartenenza, al privato ovvero al Comune o all’Agenzia del demanio, delle porzioni abbandonate, per cause naturali, del corso acqua, senza che venga in rilievo una attuale demanialità idrica, ma una proprietà pubblica di diversa natura;

che, di conseguenza, l’ordinanza declinatoria deve essere cassata e le parti vanno rimesse, previa riassunzione nel termine di legge, dinanzi al Tribunale dichiarato competente;

che il Tribunale ordinario provvederà anche sulle spese del regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Brescia, dinanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione nel termine di legge, anche per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2014

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *