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3. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati, deducendo l’erronea applicazione dell’articolo 324 c.p.p. e articolo 582 c.p.p., comma 2, sul rilievo che l’istanza di riesame, ancorche’ depositata presso la cancelleria degli uffici giudiziari di Lagonegro, doveva ritenersi utilmente e legittimamente proposta; che l’interpretazione restrittiva delle norme richiamate da parte del giudice potentino si risolveva in una limitazione della effettivita’ della tutela giurisdizionale; che analoga disciplina in materia di misure personali riceveva letture ermeneutiche contrarie a quella accreditata dal giudice della sede distrettuale; che una differenziazione interpretativa delle due discipline, in materia reale ed in quella personale, risultava contrastata da un preciso orientamento giurisprudenziale di legittimita’.
4. Con ordinanza del 14 marzo 2017 la Terza Sezione penale, investita del ricorso, ne rimetteva la decisione alle Sezioni Unite, formulando il seguente quesito di diritto: “se la richiesta di riesame delle misure cautelari reali, di cui all’articolo 324 cod. proc. pen., debba essere presentata nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o possa anche essere presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori”, contrapponendosi in materia due precisi orientamenti.
4.1. Secondo un primo orientamento, in tema di riesame delle misure cautelari reali deve essere valorizzato il rinvio contenuto nell’articolo 324 c.p.p., comma 2, alle forme previste dall’articolo 582 c.p.p., comma 2, ai sensi del quale le parti private ed i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se diverso da quello in cui e’ stato emesso il provvedimento; richiamo in forza del quale, una volta presentata la richiesta di riesame in tali uffici nel termine di dieci giorni dalla esecuzione del sequestro, e’ irrilevante che l’atto pervenga o meno nel medesimo termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Si evidenzia che la formulazione letterale dell’articolo 324 c.p.p. e’ analoga a quella dell’articolo 309 cod. proc. pen., la’ dove, al comma 1, e’ stabilito che la richiesta di riesame va presentata alla cancelleria del tribunale indicato al comma 5 e cioe’ quella del tribunale del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, ed al comma 2 viene richiamata la disciplina di cui all’articolo 582 cod. proc. pen.. Di conseguenza, secondo questo orientamento, risulta irragionevole adottare, per le misure cautelari reali, una diversa interpretazione rispetto a quella ormai consolidata in materia di misure cautelari personali all’esito del pronunciamento di Sez. U., n. 11 del 18/06/1991, D’Alfonso, Rv. 187922.
4.2. Secondo il contrapposto orientamento, la richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 324 cod. proc. pen. deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento ed e’ inammissibile il gravame depositato presso la cancelleria di un diverso tribunale. Le pronunce che hanno assunto tali conclusioni ermeneutiche valorizzano, innanzitutto, il tenore letterale della norma richiamata ed il limite, ivi contenuto, al comma 2, del riferimento alla sole “forme” del citato articolo 582 c.p.p., anche al fine di corrispondere ad esigenze di semplificazione ed accelerazione del procedimento.
5. Il Primo Presidente, con decreto del 2 maggio 2017, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza in camera di consiglio.
6. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza di inammissibilita’ della richiesta di riesame, con trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza per la decisione sulla impugnazione.
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