Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 13 ottobre 2017, n. 47374. In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori.

[….segue pagina antecedente]

4. A fronte delle ragioni sin qui offerte, appare quindi debole l’argomento, pure sviluppato a sostegno della interpretazione restrittiva, volto a valorizzare esigenze di semplificazione e di celerita’ procedimentale, sia perche’ subvalente siffatta ragione rispetto a quelle di rilievo giuridico e sistematico innanzi richiamate, sia perche’ comunque illogico e contraddittorio, la’ dove si consideri che la rapidita’ procedimentale si risolve nel restringimento delle possibilita’ di tutela, per i tempi contenuti assegnati alla difesa della parte privata.
Appare poi utile rimarcare che l’argomento valorizzato dalla pronunce assertive della soluzione restrittiva, secondo cui l’incipit della norma ex articolo 582 cod. proc. pen. (“Salvo che la legge disponga altrimenti”) la confermerebbe, si presta a considerazioni opposte, perche’ l’inciso e’ coerente con una disciplina generale e non con una disciplina derogatoria a quella generale contenente il richiamo della norma generale (l’articolo 582 cod. proc. pen., appunto).
Non puo’, infine, rimanere estraneo alla soluzione ermeneutica l’argomento che la tesi restrittiva esclude, di fatto, la possibilita’ di tutela dei residenti all’estero.
5. Alla stregua delle esposte considerazioni va dunque enunciato il seguente principio di diritto:
“Ai sensi dell’articolo 324 cod. proc. pen., in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame puo’ essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero”.
6. Il Tribunale di Potenza, con l’ordinanza in scrutinio, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dai ricorrenti perche’ presentata al Tribunale di Lagonegro, diverso da quello individuato ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., commi 1 e 5, vale a dire il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, nella specie il Tribunale di Potenza.
L’ordinanza confligge col principio di diritto innanzi formulato, in applicazione del quale si palesa rituale la presentazione della richiesta di riesame ad un tribunale diverso da quello competente per la decisione, ovverosia, tornando al caso portato all’esame della Corte, il Tribunale di Lagonegro.
Il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice territoriale per la decisione sulla richiesta di riesame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza per il giudizio di riesame.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *