Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 13 ottobre 2017, n. 47374. In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori.

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2.2. Secondo il contrario orientamento, viceversa finalizzato a fornire la norma di piu’ ampi contenuti applicativi, il rinvio compiuto dall’articolo 324 c.p.p., comma 2, all’articolo 582 c.p.p., norma generale in materia di impugnazioni, consente il deposito della richiesta di riesame di misure cautelari reali anche nei luoghi in essa indicati; eppertanto, visto il comma 2, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti si trovano, pur se questo e’ diverso da quello in cui e’ stato emesso il provvedimento, con l’ulteriore corollario che e’ tempestivo il deposito dell’impugnazione nel termine di dieci giorni se entro tale termine la richiesta sia depositata presso uno degli uffici indicati dalla norma generale di cui all’articolo 582 c.p.p..
Applicano tale lezione interpretativa, tra le piu’ recenti, Sez. 2, n. 2664 del 21/12/2016, dep. 2017, Visconti, Rv. 269111; Sez. 3, n. 23369 del 26/01/2016, Schena, Rv. 266822; Sez. 3, n. 1369 del 27/05/2015, dep. 2016, Moscoloni, Rv. 265963; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265462; Sez. 2, n. 45341 del 04/11/2015, De Petrillo, Rv. 2648721.
Secondo le richiamate pronunce militano a favore della interpretazione estensiva della norma processuale in esame plurime ragioni.
Innanzitutto il confronto dell’analoga disciplina in tema di misure cautelari personali, la’ dove sia l’articolo 309 c.p.p. che l’articolo 324 cod. proc. pen. fanno riferimento, come luogo di deposito della relativa richiesta, agli uffici del giudice competente e la’ dove entrambe le norme richiamano le “forme” di cui all’articolo 582 cod. proc. pen., di guisa che sarebbe incongruo differentemente applicare le due discipline in considerazione del rilievo che, sull’articolo 309 cod. proc. pen., le Sezioni Unite, gia’ con sentenza n. 11 del 18/06/1991, D’Alfonso, Rv. 187922, ebbero ad accreditare la soluzione ermeneutica piu’ ampia.
Il riferimento, inoltre, alle “forme” di cui all’articolo 582 c.p.p. contenuto nell’articolo 324 c.p.p., comma 2, secondo tale lezione interpretativa, deve essere inteso a tutto l’articolo, in quanto regolatore di una disciplina generale, e non gia’ al solo comma 1, in coerenza peraltro col principio, anch’esso di valenza generale, del favor impugnationis.
3. Ritiene la Corte che, tra le prospettate opzioni interpretative, di maggiore coerenza sistematica, logica e testuale sia quella da ultimo rappresentata, di piu’ ampia potenzialita’ applicativa.
3.1. Appare opportuno prendere le mosse da un argomento sistematico. La richiesta di riesame delle misure cautelari reali di cui all’articolo 324 c.p.p., al pari di quella di cui all’articolo 309 cod. proc. pen. in materia di misure cautelari personali, costituisce un mezzo di impugnazione e ad essa e’ pertanto applicabile la disciplina generale sulle impugnazioni prevista dal codice di rito (Libro 9) e l’articolo 582 cod. proc. pen. e’ norma compresa nel Titolo 1, recante, appunto “Disposizioni generali”.

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