Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 13 ottobre 2017, n. 47374. In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori.

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A sostegno di tali conclusioni osserva, innanzitutto, che la richiesta di riesame e’ un mezzo di impugnazione, sicche’ trova applicazione ogni norma sulle impugnazioni in generale, tra le quali l’articolo 582 cod. proc. pen. e, in secondo luogo, che, nella materia affine delle misure cautelari personali, l’articolo 309 c.p.p. prevede una disciplina analoga a quella di cui all’articolo 324 c.p.p., ed entrambe non possono che avere una identica lettura, per una imprescindibile esigenza di uniformita’ di discipline coinvolgenti garanzie in materia di diritti di rango costituzionale. Va poi valorizzato il principio del favor impugnationis, particolarmente vulnerabile, nella fattispecie, tenuto conto dei tempi brevi previsti dall’ordinamento per la tutela disciplinata dalla norma di riferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione sottoposta alle Sezioni Unite puo’ essere cosi’ sintetizzata:
“Se, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame puo’ essere presentata, ai sensi dell’articolo 324 cod. proc. pen., oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero”.
2. Sulla lettura dell’articolo 324 cod. proc. pen., come annotato dalla Sezione rimettente, si contrappongono due orientamenti interpretativi, nessuno dei quali replicato in termini tali da consentirne la individuazione come maggioritario, in egual misura annoverandosi pronunce in un senso ovvero nell’altro.
2.1. Secondo un primo orientamento, teso a riferire alla norma in esame contenuti restrittivi, l’articolo 324 cod. proc. pen., per il tenore letterale dei commi 1 e 5, contiene una previsione specifica del luogo ove deve essere presentata la richiesta di riesame della misura cautelare reale: la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. Previsione questa la quale prevale, pertanto, sulla norma di carattere generale di cui all’articolo 582 cod. proc. pen., che al comma 2 prevede la possibilita’ di presentare l’atto di impugnazione anche in luoghi diversi, facendo salva peraltro, al comma 1, la possibilita’ di disposizioni in deroga al principio generale (“salvo che la legge disponga altrimenti”).
Di qui l’ulteriore conseguenza che il riferimento, pur contenuto nell’articolo 324 cod. proc. pen., comma 2, alla norma generale di cui all’articolo 582 cod. proc. pen., va interpretato come relativo esclusivamente alle “forme” con le quali la richiesta va presentata e non gia’ al luogo di presentazione.
Si valorizza infine, a favore della tesi in esposizione, la circostanza che l’obbligo di presentazione della domanda presso l’ufficio competente meglio favorirebbe le esigenze di semplificazione ed accelerazione del sistema.
Sono espressione del riferito orientamento, in epoca recente, Sez. 3, n. 12209 del 03/02/2016, Lococo, Rv. 266375; Sez. 3, n. 31961 del 02/07/2015, Borghi, Rv. 264189; Sez. 2, n. 18281 del 29/01/2013, Bacharm, Rv. 255753; ed in tempi meno recenti, Sez. 4, n. 33337 del 19/07/2002 Cannavacciuolo, Rv. 222663; Sez. 5, n. 2915 del 22/05/2000, Fontana, Rv. 216655.

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