In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero.
Sentenza 13 ottobre 2017, n. 47374
Data udienza 22 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Presidente
Dott. CONTI Giovanni – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere
Dott. BONITO Frances – rel. Consigliere
Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 06/09/2016 del Tribunale di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal Componente Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS), quest’ultimo nella qualita’ di terzo interessato, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lagonegro, proponevano richiesta di riesame avverso il decreto di convalida e contestuale sequestro preventivo di un terreno, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale in danno di (OMISSIS), imputato del reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 192 e articolo 256, comma 3.
Il G.i.p. trasmetteva gli atti al Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, per le determinazioni di competenza, richiamando le disposizioni di cui all’articolo 324 c.p.p., commi 1 e 5.
2. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 6 settembre 2016, dichiarava la inammissibilita’ della richiesta di riesame proposta al Tribunale di Lagonegro, giacche’ presentata, in violazione dell’articolo 324 cod. proc. pen., commi 1 e 5, a giudice incompetente, atteso che, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.
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