Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 settembre 2016, n. 18394

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, la L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 65, comma 5, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se piu’ favorevoli per l’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. In tema di azione disciplinare nei confronti degli avvocati, il nuovo e piu’ mite regime della prescrizione di cui alla L. n. 247 del 2012, non si applica ai procedimenti in corso, giacche’ il principio di retroattivita’ della lex mitior non riguarda il termine di prescrizione, ma solo la fattispecie incriminatrice e la pena. 

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civili

sentenza 20 settembre 2016, n. 18394

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Sezione
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI (OMISSIS);
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 21 del 2015, depositata in data 11 marzo 2015;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS);
sentito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento parziale del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Avvocato (OMISSIS), a seguito di procedimento disciplinare scaturito dalla segnalazione dell’avvenuta richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, (evasione imposte) e del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articoli 106 e 132, (effettuazione prestiti), e dopo che il procedimento penale era stato definito con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, veniva ritenuto responsabile dal COA di Bari della violazione dell’articolo 15 cod. deon., per i fatti oggetto del rinvio a giudizio.
Nei suoi confronti il COA di (OMISSIS) applicava la sanzione della cancellazione.
Il ricorso proposto dal (OMISSIS) al CNF veniva rigettato con sentenza n. 21 del 2015.
Il CNF, disattesa la richiesta di prescrizione dell’illecito avanzata dal P.G. in sede di udienza per effetto della L. n. 247 del 2012, articolo 65, comma 5, sul rilievo che le modifiche dell’ordinamento disciplinare non avrebbero interessato l’intero impianto del detto ordinamento, riteneva che correttamente il COA avesse utilizzato per la propria decisione il materiale acquisito nell’ambito del procedimento penale, sottoponendolo ad autonoma valutazione quanto all’attitudine probatoria sul piano disciplinare. Sulla base della documentazione acquisita, il CNF riteneva quindi provata la sussistenza dell’illecito contestato.
Quanto alla sanzione, il CNF riteneva che l’entita’ dell’evasione accertata (rilevante anche nella minore misura riconosciuta dal professionista) e il non contestato svolgimento dell’attivita’ di prestito di denaro, giustificassero senz’altro la sanzione applicata.
Per la cassazione della sentenza del CNF il (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a due motivi.
Nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva.
Avendo il ricorrente proposto contestuale istanza di sospensione della esecuzione della sentenza del COA, questa Corte, con ordinanza n. 21829 del 2015, adottata all’esito della discussione all’adunanza camerale del 20 ottobre 2015, ha disposto la sospensione della sanzione disciplinare di cui alla impugnata sentenza del CNF.
La trattazione del ricorso nel merito e’ quindi stata fissata per l’udienza del 24 maggio 2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che il CNF non abbia dichiarato la prescrizione dell’illecito, pur se la L. n. 247 del 2012, articolo 65, comma 5, prevede l’applicazione delle norme contenute nel nuovo codice deontologico anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se piu’ favorevoli all’incolpato.
Con il secondo motivo, rubricato “violazione di legge, inosservanza e/o erronea applicazione della L. 21 dicembre 2012, n. 247, articolo 53, comma 4, articoli 2, 5 e 21 nuovo codice deontologico”, il ricorrente, nel contestare la sanzione applicata, deduce che il CNF, da un lato, non avrebbe tenuto conto della mancanza di un giudizio in sede penale; dall’altro, erroneamente non ha ammesso la prova richiesta; dall’altro ancora non avrebbe adeguato la sanzione alla reale entita’ dei fatti, anche alla luce del lasso di tempo trascorso dai fatti stessi.
Il ricorrente sostiene altresi’ che la decisione impugnata non avrebbe chiaramente individuato il precetto normativo violato, avendo fatto generico riferimento alla violazione dei doveri di cui all’articolo 5 del codice disciplinare.
2. – Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che “in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, la L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 65, comma 5, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se piu’ favorevoli per l’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte e’ legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattivita’ delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicche’ e’ inapplicabile lo jus superveniens” introdotto con l’articolo 56, comma 3, della legge n. 247 cit.” (Cass., S.U., n. 11025 del 2014; S.U., n. 1822 del 2015). Si e’ quindi ulteriormente precisato che “in tema di azione disciplinare nei confronti degli avvocati, il nuovo e piu’ mite regime della prescrizione di cui alla L. n. 247 del 2012, non si applica ai procedimenti in corso, giacche’ il principio di retroattivita’ della lex mitior non riguarda il termine di prescrizione, ma solo la fattispecie incriminatrice e la pena (cfr. Corte cost. n. 236 del 2011)” (Cass., S.U., n. 14905 del 2015; Cass., S.U., n. 23364 del 2015; Cass., S.U., n. 23836 del 2015).
Alla stregua di tali decisioni, che il Collegio condivide e alle quali intende dare continuita’, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
3. – Il secondo motivo e’ fondato quanto alla sanzione irrogata.
3.1. – Sono inammissibili le censure concernenti la valutazione della sussistenza dei fatti addebitati. La sentenza impugnata ha, infatti, rilevato che la valutazione del COA era scaturita dall’esame di copiosa documentazione acquisita nell’ambito delle indagini preliminari e che detta documentazione, sostanzialmente non disconosciuta dallo stesso ricorrente, se non per profili strettamente quantitativi, era all’evidenza dimostrativa dei due illeciti contestati: mancato pagamento di imposte ed effettuazione di prestiti. Va sottolineato che il CNF ha dato atto che lo stesso ricorrente aveva ammesso di avere percepito per gli anni 1998, 1999 e 2000, redditi di gran lunga superiori a quelli dichiarati, e ha poi ricordato le risultanze delle informazioni assunte presso le Compagnie di assicurazione con le quali il ricorrente aveva avuto rapporti professionali, riscuotendo i risarcimenti dovuti ai suoi clienti, mentre le deduzioni del ricorrente in ordine alla contestazione relativa alla effettuazione di prestiti erano state del tutto generiche.
D altra parte, appaiono prive di rilievo le censure svolte dal ricorrente in ordine ad una asserita mancata ammissione di prove, avendo la sentenza impugnata dato atto che il COA aveva concesso al ricorrente un termine per il deposito di una relazione tecnica, senza che a tale richiesta il medesimo ricorrente avesse poi dato seguito.
Ed ancora, inidonee ad inficiare la correttezza della motivazione della decisione impugnata sono le deduzioni del ricorrente in ordine ad una pretesa non determinatezza degli illeciti contestati, risultando gli stessi chiaramente delineati nel capo di incolpazione.
Le deduzioni del ricorrente si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione del materiale istruttorio che il CNF, con motivazione immune da censure, ha ritenuto adeguatamente valutato dal COA.
3.2. – Sono, invece, meritevoli di accoglimento le deduzioni del ricorrente relative alla sanzione irrogata.
La sanzione applicata dal CNF con la sentenza qui impugnata, deliberata il 25 ottobre 2013 e depositata in data 11 marzo 2015, non tiene, infatti, conto delle modificazioni introdotte dal codice deontologico forense, entrato in vigore il 15 dicembre 2014. Ai sensi della L. n. 247 del 2012, articolo 65, comma 5, le disposizioni del codice deontologico si applicano anche ai procedimenti in corso se piu’ favorevoli.
Orbene, il nuovo codice deontologico forense non prevede la sanzione della cancellazione, applicata dal COA e confermata dal CNF con la sentenza qui impugnata.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con riferimento alla sanzione applicata, con rinvio al Consiglio Nazionale Forense perche’, in diversa composizione, provveda nuovamente in ordine al trattamento sanzionatorio applicabile per gli illeciti accertati.
4. – Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in considerazione del limitato accoglimento del ricorso.
P.Q.M.

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