Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 15 settembre 2016, n. 38311

Il diritto di critica anche politica ha dei confini precisi. Non può cioè sconfinare in affermazioni gratuite lesive della personalità professionale di soggetti esercenti attività di informazione, attraverso l’attribuzione agli stessi di finalità di tipo personalistico a cui piegare la conduzione di un servizio giornalistico, prescindendo da ogni argomentazione a sostegno di tali affermazioni

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 15 settembre 2016, n. 38311

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. CATENA Rossella – rel. Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata ad (OMISSIS), il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/05/2015 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CATENA Rossella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza emessa in data 12/07/2004 dal Tribunale di Verona in composizione monocratica nei confronti di (OMISSIS) in relazione al delitto di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, articolo 595 c.p., commi 1, 2, 3, L. n. 47 del 1948, articoli 1 e 13 – perche’, in data (OMISSIS), in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nella qualita’ di sindaco p.t. della citta’ di (OMISSIS), divulgando alla stampa locale e nazionale, che le pubblicava, il contenuto di alcune lettere indirizzate al Presidente della Commissione di Vigilanza sulla RAI, al Presidente dell’Ordine Regionale dei Giornalisti del (OMISSIS), al Vescovo di (OMISSIS), ai parlamentari ed ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, contenenti, in riferimento alla puntata della trasmissione televisiva (OMISSIS) e relativa al “(OMISSIS)”, diretta da (OMISSIS), espressioni ripetutamente offensive e con attribuzione di fatti determinati, della reputazione di (OMISSIS), direttore e coautore della trasmissione, di (OMISSIS), coautore della trasmissione, di (OMISSIS), coautore della trasmissione e coautore del servizio, di (OMISSIS), coautore della trasmissione e coautore del servizio; in (OMISSIS) il (OMISSIS) – assolvendo l’imputata in relazione alle espressioni contenute nella lettera indirizzata al Vescovo di (OMISSIS), dichiarando nel resto non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.
2. Con ricorso depositato il 10/10/2015, il difensore della ricorrente, Avv.to (OMISSIS), deduce:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione alla ritenuta inapplicabilita’ della scriminante di cui all’articolo 51 c.p., relativamente al diritto di critica politica, non avendo fornito la Corte di merito adeguata motivazione delle ragioni per le quali sarebbero stati superati i limiti del diritto di critica in un vicenda, come ammesso dalla medesima sentenza, connotata da rilevo politico, essendo del tutto ammissibili anche giudizi negativi che, nel caso in esame, riguardavano un certo modo di condurre trasmissioni giornalistiche televisive, nella specie la trasmissione “(OMISSIS)”; altri due profili di contraddittorieta’ emergerebbero poi dalla sentenza, il primo concernente la qualificazione dei testi della difesa come appartenenti ad una stessa area culturale, in quanto esponenti del mondo cattolico, il che non significa che detti testi appartenessero alla stessa area politica della ricorrente, con evidente rilevanza ai fini della scriminante della provocazione quanto meno sotto il profilo putativo; il secondo profilo costituito dalla circostanza che la Corte di merito ha mandato assolta la ricorrente in relazione alla frase contenuta nella missiva indirizzata al Vescovo di (OMISSIS), che non si discosta di molto, nel contenuto, dalle altre missive per le quali e’ stata dichiarata la prescrizione, addirittura coincidendo quanto all’uso del termine “faziosita’”;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione al mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione ex articolo 599 c.p., comma 2, almeno sotto il profilo della putativita’, avendo la Corte di merito erroneamente individuato il concetto di fatto ingiusto, ed avendo altresi’ parzialmente valutato le risultanze dibattimentali, in quanto la ricorrente avrebbe agito in stato d’ira determinato dal servizio giornalistico mandato in onda nel corso della trasmissione televisiva “(OMISSIS)”, come dalla stessa spiegato; la sentenza impugnata, invece, ha escluso che il servizio giornalistico potesse integrare il fatto ingiusto motivando in base alla circostanza che il Tribunale di Roma, in sede civile, aveva escluso il carattere diffamatorio della trasmissione, pronuncia di cui non e’ stata dimostrata la riforma in appello, atteso che la Corte territoriale farebbe in tal modo coincidere l’area del fatto ingiusto con quella dei comportamenti dolosi, rilevanti sia a livello di illecito penale che di illecito civile, dimenticando che il concetto, invece, va ravvisato in una nozione piu’ ampia, comprensiva anche di comportamenti colposi, con conseguente irrilevanza della valutazione operata dal giudice civile; cio’ che, al contrario, sarebbe stata omessa, appare la valutazione della idoneita’ del servizio giornalistico a provocare un ingiustificato turbamento nella ricorrente nel suo ruolo di sindaco, come dimostrato da una pluralita’ di deposizioni testimoniali anche di soggetti di area politica diversa da quella di appartenenza della ricorrente, diversamente da quanto affermato in sentenza, ad esempio in relazione alla parziale valutazione delle dichiarazioni del consigliere (OMISSIS) della (OMISSIS) e del teste don (OMISSIS), i quali hanno evidenziato una falsa e distorta rappresentazione della realta’ operata dal servizio giornalistico, tendente a dimostrare come il fenomeno mostrato fosse diffuso e generalizzato, e non del tutto marginale, in tal modo determinando un fatto ingiusto sotto il profilo putativo, essendo la motivazione della Corte sul punto del tutto apodittica ed insufficiente, in quanto la stessa non avrebbe spiegato per quale ragione le modalita’ del servizio non fossero potute apparire diffamatorie dell’immagine della citta’ di (OMISSIS), non essendo le iniziative legali intraprese dalla ricorrente elementi incompatibili con una reazione impulsiva ed immediata della ricorrente;
2.3. vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera e), in relazione alla conferma delle statuizioni civili, non essendo stata ridotta la quantificazione della somma liquidata a titolo di provvisionale nonostante l’intervenuta pronuncia assolutoria in relazione ad una delle lettere inviate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato e va, pertanto, rigettato.
La Corte territoriale ha premesso che la reazione della ricorrente – che nel suo ruolo di sindaco aveva ritenuto lesivo dell’immagine della citta’ di (OMISSIS) il servizio giornalistico trasmesso durante la trasmissione televisiva “(OMISSIS)” fosse inquadrabile nel diritto di critica politica in senso lato, considerato il taglio della trasmissione e la vicenda oggetto del servizio giornalistico; peraltro detto clima, ha sottolineato la Corte territoriale, appariva amplificato dalla stessa ricorrente, la quale aveva deciso di dare pubblicita’ mediante trasmissione agli organi di stampa delle lettere a sua firma. In ogni caso, ha proseguito la Corte territoriale, il dissenso motivato non puo’ mai trasmodare in un attacco lesivo alla personalita’ ed alla dignita’ morale ed intellettuale della persona verso cui la critica si risolve, citando nutrita giurisprudenza di legittimita’.
Nel caso in esame, in particolare, i limiti predetti sono stati travalicati nelle affermazioni contenute nelle missive indirizzate al Presidente dell’ordine dei giornalisti del (OMISSIS) ed in quella indirizzata ai consiglieri degli organismi istituzionali locali, in particolare con la frase “ogni politico per bene avrebbe vergogna a farsi rappresentare da questi professionisti”, e con la frase secondo cui gli autori del servizio giornalistico “forse per vantaggio personale qualche autore lo stanno cercando”, manifestando chiaramente non solo il convincimento che gli autori del servizio non fossero persone per bene, ma anche che il tenore del servizio trasmesso fosse determinato dalla volonta’ di trovare uno sponsor politico, e non, quindi, per svolgere un’attivita’ informativa nei confronti del pubblico; a cio’ si aggiunge poi la frase che taccia gli autori del servizio come persone arroganti, in mala fede e disonesti intellettualmente, dedite all’imbroglio, alla faziosita’ ed al preconcetto. Significativo, poi, appare il passaggio motivazionale in cui la Corte territoriale ha sottolineato come, a fronte di tali giudizi, fosse mancata qualsiasi motivazione di tali valutazioni.
Tale compendio motivazionale appare del tutto immune da censure logiche e coerente con i cardini interpretativi forniti da questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 4298 del 19/11/2015, Bisignano, Rv. 266026; Sez. 5, sentenza n. 18170 del 09/03/2015, Mauro ed altri, Rv. 263460).
D’altra parte il superamento dei limiti della continenza risulta essere un giudizio di fatto che, se congruamente motivato come nel caso in esame, e’ ovviamente sottratto al vaglio di legittimita’.
Peraltro le argomentazioni contenute in ricorso sono gia’ state oggetto di specifica motivazione da parte della Corte territoriale, la quale ha spiegato come non risultasse affatto chiaro in cosa consistesse la provocazione, atteso non solo che il Tribunale civile di Roma aveva ritenuto insussistente la diffamazione nella causa promossa dal comune di Verona nei confronti degli autori del servizio, rilevando come non fossero state affatto evidenziate quali regole morali o sociali o sarebbero state violate nel caso in esame nel corso del servizio giornalistico, basando detta argomentazione anche sulle dichiarazioni dei testi escussi.
Ovviamente nessuna difforme valutazione del significato delle dichiarazioni dei testi puo’ trovare ingresso in sede di legittimita’, se non nel senso del travisamento della prova che non solo non e’ stato prospettato, ma che se lo fosse stato non sarebbe stato rispettoso del principio di autosufficienza del ricorso.
Quanto alla scriminante sotto il profilo putativo, la Corte territoriale l’ha esclusa affermando che la ricorrente non aveva mai spiegato per quale ragione avesse ritenuto che la trasmissione avesse concretato un fatto ingiusto, e che ella aveva trasmesso le missive ai giornali dopo aver dato mandato per depositare una querela per diffamazione a mezzo stampa, quindi dopo essersi consultata con i suoi legali, il che dimostra che la sua reazione non fosse stata affatto immediata ed impulsiva. Anche dette argomentazioni risultano logicamente ineccepibili, frutto di una valutazione di circostanze fattuali non contestate dalla difesa.
Il diritto di critica, anche politica, non puo’, ovviamente, manifestarsi attraverso affermazioni gratuite, lesive della personalita’ professionale di soggetti esercenti attivita’ di informazione, attraverso l’attribuzione agli stessi di finalita’ di tipo personalistico a cui piegare la conduzione di un servizio giornalistico, prescindendo da ogni argomentazione a sostegno di tali affermazioni, ed attribuendo malafede e disonesta’ intellettuale semplicemente per la non condivisione del contenuto del servizio stesso, i fatti oggetto del quale, peraltro, non risultano fossero non veritieri, atteso che in tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica e’ la verita’ del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, sentenza n. 7715 del 04/11/2014, Caldarola ed altro, Rv. 264064).
Non va, inoltre, dimenticato che l’errore sulla veridicita’ dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perche’ non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verita’, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilita’ dell’elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa (Sez. 5, sentenza n. 47973 del 07/10/2014, De Salvo, Rv. 261205). Nel caso di specie appare evidente come il ruolo rivestito dalla ricorrente e la sua veste di amministratore locale fossero dimostrative della sua competenza e delle sue capacita’ di calibrare e dosare la terminologia e, quindi, della sua piena consapevolezza del carattere oggettivamente lesivo delle frasi formulate.
Dal rigetto del ricorso deriva, ex articolo 61 c.p.p., la condanna della ricorrente la pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

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