Allorche’ il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullita’ o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; ne’ la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato puo’ essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto
Sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675
Data udienza 18 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di Sezione
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22972/2010 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1806/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/06/2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso o, in subordine, sollevarsi eccezione di illegittimita’ costituzionale;
uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La (OMISSIS) s.p.a. convenne in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. chiedendo dichiararsi nulla la previsione del tasso d’interesse del 7,75 % fisso semestrale, contenuta nel mutuo decennale di 14 miliardi di lire concluso con la convenuta il 19 gennaio 1990, perche’ detto tasso era superiore al tasso soglia determinato secondo le previsioni dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, in materia di usura, entrata in vigore nel corso del rapporto. Chiese, conseguentemente, la condanna della convenuta al rimborso degli interessi gia’ riscossi, dovendo il mutuo considerarsi gratuito, o comunque al rimborso della parte di tali interessi eccedente il tasso legale o quello ritenuto giusto, nonche’ al risarcimento dei danni, anche morali, conseguenti al reato di usura commesso dalla banca, rifiutatasi di rinegoziare il tasso a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 108, cit..
La convenuta resistette e il Tribunale di Milano accolse la domanda, condannando la banca al rimborso degli interessi riscossi per la parte eccedente il tasso soglia.
2. La sentenza di primo grado e’ stata integralmente riformata dalla Corte d’appello su impugnazione della banca soccombente.
Qualificato il rapporto come mutuo fondiario, la Corte ha ritenuto applicabile il Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, sulla disciplina del credito fondiario; dal che deriva, a suo giudizio, la legittimita’ del contratto di mutuo, con la relativa determinazione del tasso d’interesse, e l’assorbimento di ogni altra questione.
3. La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La (OMISSIS) s.p.a. si e’ difesa con controricorso.
[…segue pagina successiva]
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