Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 18 ottobre 2017, n. 4824. Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. La normativa di favore di cui alla l. 13/1989 si applica anche quando si tratti di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà motorie. La legge in questione infatti, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, esprime il principio secondo il quale i problemi delle persone affette da una qualche specie invalidità devono essere assunti dall’intera collettività, e in tal senso ha imposto in via generale che nella costruzione di edifici privati e nella ristrutturazione di quelli preesistenti, le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili, trattandosi comunque di garantire diritti fondamentali

Sentenza 18 ottobre 2017, n. 4824
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4443 del 2013, proposto dal

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

contro

la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato St. Ma., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione II bis, 5 marzo 2013 n. 2346, resa fra le parti, che ha accolto il ricorso n. 484/2013, proposto per l’annullamento:

a) della nota 17 ottobre 2012 prot. n. 16292 del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, di diniego dell’autorizzazione di cui all’art. 21 comma 4 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per la realizzazione di un ascensore a servizio dell’interno 6, piani secondo e terzo subalterno 27, nel palazzo situato a Roma, -OMISSIS- angolo via -OMISSIS-;

b) della nota 30 agosto 2012 prot. n. 13952 della stessa Soprintendenza, di preavviso di diniego;

c) di ogni altro atto annesso, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Pa. Sa. e l’avv. Ma.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente appellata è proprietaria di un appartamento situato a Roma, in -OMISSIS-, all’angolo con via -OMISSIS-, nello storico palazzo Sa. Al., sottoposto a vincolo di particolare interesse culturale come da decreto 24 maggio 1955 (doc. 4 in I grado ricorrente appellata, copia del decreto di vincolo) e con propria istanza del giorno 31 luglio 2012, ha chiesto alla competente Soprintendenza di essere autorizzata a realizzarvi un ascensore, situato nel cortile interno del palazzo stesso, “in relazione alla legge 13/89” sul superamento delle barriere architettoniche, data la propria età avanzata (doc. 5 in I grado ricorrente appellata, copia istanza).

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *