Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 18 ottobre 2017, n. 4824. Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

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Con memorie 14 luglio 2017 per l’amministrazione e 26 luglio 2017 per la ricorrente appellata, nonché con replica 4 settembre 2017 per quest’ultima, le parti hanno ribadito le rispettive difese, sottolineando l’amministrazione l’unitarietà del MIBAC come parte processuale.

All’udienza del giorno 28 settembre 2017, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. Sono fondati tanto l’appello principale, quanto l’appello incidentale, e ciò comporta l’accoglimento del ricorso originario nei termini che seguono.

2. E’ anzitutto infondata l’eccezione di inammissibilità proposta in via preliminare dall’appellante incidentale: come è notorio, e come risulta già dal provvedimento che lo ha istituito, d.lgs. 20 ottobre 1998 n. 368, l’attuale Ministero per i beni e le attività culturali è configurato come un plesso amministrativo unitario, nel quale le Soprintendenze sono organi periferici, per i quali non è prevista alcuna legittimazione esclusiva a proporre azioni in giudizio, legittimazione che spetta in generale al Ministero per tutte le materie di sua competenza.

3. Nel merito, i due motivi di appello principale vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi fra loro, e risultano entrambi fondati.

Infatti, i tre profili valorizzati dal Giudice di primo grado per fondare la decisione risultano non pertinenti.

4. Sotto il primo di essi, considerato nella prima parte del primo motivo, non è contestato in fatto che il precedente progetto per un’installazione analoga, sul quale la Soprintendenza ebbe ad esprimersi nei termini ricordati in premesse, non portò al rilascio di alcuna autorizzazione. A parte ogni altro rilievo sulla possibile diversità fra tale progetto e quello attuale per cui è causa, è quindi certo che l’amministrazione in proposito non si era in alcun modo vincolata in positivo.

5. Sotto il secondo profilo, considerato nella seconda parte del secondo motivo, basta ricordare il costante insegnamento giurisprudenziale per cui il legittimo operato dell’amministrazione non è inficiato dall’eventuale illegittimità della sua precedente condotta con riguardo a situazioni analoghe. L’eccesso di potere per disparità di trattamento si può infatti configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare la prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata: così fra le molte C.d.S. sez. VI 11 giugno 2012 n. 3401.

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