Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675. Quando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996

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E’ priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceita’ della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell’usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.
3.4.1. La ragione della illiceita’ risiederebbe, come si e’ visto, nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell’usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d’interesse superiore alla soglia dell’usura come fissata in base alla legge.
Sennonche’ il divieto dell’usura e’ contenuto nell’articolo 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell’articolo 644 c.p., comma 3, novellato (che recita: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”). La L. n. 108, articolo 2, comma 4, cit. (che recita: “Il limite previsto dall’articolo 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e’ stabilito nel tasso…”) definisce, si’, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dall’articolo 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale l’unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilita’.
Una sanzione (che implica il divieto) dell’usura e’ contenuta, per l’esattezza, anche nell’articolo 1815 c.c., comma 2, – pure oggetto dell’interpretazione autentica di cui si discute – il quale pero’ presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108.
Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’articolo 644 c.p.; “ai fini dell’applicazione” del quale, pero’, non puo’ farsi a meno perche’ cosi’ impone la norma d’interpretazione autentica – di considerare il “momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Non ha percio’ fondamento la tesi che cerca di limitare l’efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuita’ del mutuo, perche’ in tanto e’ configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell’articolo 644 c.p., come interpretato dal Decreto Legge n. 394 del 2000, articolo 1, comma 1. E non e’ fuori luogo rammentare che anche la giurisprudenza penale di questa Corte nega la configurabilita’ dell’usura sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. 5 pen. 16/01/2013, n. 8353).
Tale esegesi delle disposizioni della L. n. 108, non contrasta, inoltre, con la loro ratio.
Una parte della dottrina attribuisce alla L. n. 108, una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi.
Va pero’ osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull’usura consiste invece nell’efficace contrasto di tale fenomeno, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge e come ha affermato anche la Corte costituzionale nella sentenza sopra richiamata. Il meccanismo di definizione del tasso soglia e’ basato infatti – lo si e’ accennato piu’ sopra – sulla rilevazione periodica dei tassi medi praticati dagli operatori, sicche’ esso e’ configurato dalla legge come un effetto, non gia’ una causa, dell’andamento del mercato.
Con tale ratio e’ senz’altro coerente una disciplina che da’ rilievo essenziale al momento della pattuizione degli interessi, valorizzando in tal modo il profilo della volonta’ e dunque della responsabilita’ dell’agente.

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