Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675. Quando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996

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Peraltro la questione della configurabilita’ di una “usura sopravvenuta” si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all’entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell’usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari: meccanismo basato, appunto, secondo la L. n. 108, articolo 2, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione. E si pone, in teoria, con riguardo sia ai tassi contrattuali fissi che a quelli variabili, anche se in pratica sono essenzialmente i primi a fornire la casistica sinora nota, dato che la variabilita’ consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato. La questione sorse immediatamente all’indomani dell’entrata in vigore della L. n. 108. La giurisprudenza di legittimita’ inizio’ ad orientarsi nel senso dell’applicabilita’ della legge ai rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore, con conseguenze sul tasso d’interesse contrattuale, sia pure riferite alla sola parte del rapporto successiva a tale data (cfr. Cass. Sez. 3 02/02/2000, n. 1126; Cass. Sez. 1 22/10/2000, n. 5286; Cass. Sez. 1 17/11/2000, n. 14899).
Cio’ indusse il legislatore ad intervenire appunto con la gia’ richiamata norma d’interpretazione autentica di cui al Decreto Legge n. 394 del 2000, articolo 1, comma 1, che recita: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 c.p., e dell’articolo 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Si determino’, quindi, nella giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte (quasi tutta riferita a contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996) il contrasto tra due orientamenti richiamato nell’ordinanza di rimessione.
Un primo orientamento (cfr. Cass. Sez. 3 26/06/2001, n. 8742; Cass. Sez. 1 24/09/2002, n. 13868; Cass. Sez. 3 13/12/2002, n. 17813; Cass. Sez. 3 25/03/2003, n. 4380; Cass. Sez. 3 08/03/2005, n. 5004; Cass. Sez. 1 19/03/2007, n. 6514; Cass. Sez. 3 17/12/2009, n. 26499; Cass. Sez. 1 27/09/2013, n. 22204; Cass. Sez. 1 19/01/2016, n. 801) da’ alla questione della configurabilita’ dell’ usura sopravvenuta risposta negativa. Cio’ in quanto la norma d’interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi; cosicche’ deve escludersi che il meccanismo dei tassi soglia previsto dalla legge n. 108 sia applicabile alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente la sua entrata in vigore, anche se riferite a rapporti ancora in corso a tale data (pacifico essendo, peraltro, nella giurisprudenza di legittimita’, che la L. n. 108 del 1996, non puo’ trovare applicazione quanto ai rapporti gia’ esauritisi alla medesima data).
In altre decisioni, al contrario, e’ stata affermata l’incidenza della nuova legge sui contratti in corso alla data della sua entrata in vigore, omettendo tuttavia di prendere in considerazione la norma d’interpretazione autentica di cui al Decreto Legge n. 394 del 2000, cit.:
– Cass. Sez. 3 13/06/2002, n. 8442; Cass. Sez. 3 05/08/2002, n. 11706 e Cass. Sez. 3 25/05/2004, n. 10032 si sono semplicemente richiamate alla giurisprudenza precedente al decreto legge;
– Cass. Sez. 1 25/02/2005, n. 4092; Cass. Sez. 1 25/02/2005, n. 4093; Cass. Sez. 3 14/03/2013, n. 6550; Cass. Sez. 3 31/01/2006, n. 2149 e Cass. Sez. 3 22/08/2007, n. 17854 hanno precisato (le prime tre in obiter dicta) che la clausola contrattuale recante un tasso che poi superi il tasso soglia non diviene, in conseguenza di tale superamento, nulla, bensi’ inefficace ex nunc, e tale inefficacia non puo’ essere rilevata d’ufficio;
– Cass. Sez. 1 11/01/2013, n. 602 e n. 603 hanno affermato che nei casi di superamento della soglia del tasso usurario per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 108, cit., opera la sostituzione automatica, ai sensi dell’articolo 1319 c.c., e articolo 1419 c.c., comma 2, del tasso soglia del tempo al tasso convenzionale;
– Cass. Sez. 1 17/08/2016, n. 17150 sostiene la rilevabilita’ d’ufficio dell’inefficacia di cui sopra.
Invece Cass. Sez. 1 12/04/2017, n. 9405, nell’affermare l’applicabilita’ del tasso soglia in sostituzione del tasso contrattuale che sia divenuto superiore ad esso, fa espresso riferimento alla richiamata norma d’interpretazione autentica, escludendone pero’ la rilevanza in quanto essa non eliminerebbe l’illiceita’ della pretesa di un tasso d’interesse ormai eccedente la soglia dell’usura, ma si limiterebbe ad escludere l’applicazione delle sanzioni penali e civili di cui all’articolo 644 c.p., e articolo 1815 c.c., comma 2, ferme restando le altre sanzioni civili.
Quest’ultima tesi riprende in sostanza i contributi di una parte della dottrina, secondo la quale, mentre sarebbe sanzionata penalmente – nonche’, nel mutuo, con la gratuita’ – la pattuizione di interessi che superino la soglia di legge alla data della pattuizione stessa, viceversa la pretesa di pagamento di interessi a un tasso non usurario alla data della pattuizione, ma divenuto tale nel corso del rapporto, sarebbe illecita solo civilmente. Le conseguenze di tale illiceita’ sono diversamente declinate (nullita’, inefficacia ex nunc) nelle varie versioni della tesi in esame, ma comprendono in ogni caso la sostituzione automatica, ai sensi dell’articolo 1339 c.c., del tasso contrattuale o con il tasso soglia (secondo una versione), o con il tasso legale (secondo un’altra versione).
3.4. E’ avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuita’ al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilita’ dell’usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all’interpretazione autentica dell’articolo 644 c.p., e articolo 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996, (rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 4), imposta dal Decreto Legge n. 394 del 2000, articolo 1, comma 1, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimita’, per violazione degli articoli 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non puo’ negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame.

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