Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675. Quando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996

[….segue pagina antecedente]

Un ulteriore argomento utilizzato dei sostenitori della configurabilita’ dell’usura sopravvenuta e ripreso anche da Cass. Sez. 1 9405/2017, cit., e’ basato su un passaggio della motivazione della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2002, in cui i giudici, dopo avere escluso l’irragionevolezza dell’interpretazione autentica e la sua incompatibilita’ con il dato testuale, osservano: “Restano, invece, evidentemente estranei all’ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali”. Poiche’, si e’ osservato, tale affermazione non e’ un mero obiter dictum, bensi’ parte della ratio decidendi, essa e’ vincolante per l’interprete e impone di considerare illecita – ancorche’ non penalmente, ne’ a pena della gratuita’ del contratto ai sensi dell’articolo 1815 c.c., comma 2, – la pretesa del pagamento di interessi a un tasso convenzionale divenuto nel tempo superiore al tasso soglia.
Non conta qui approfondire se il passaggio in questione rientri o meno nella ratio della decisione dalla Corte costituzionale. Bastera’ osservare che esso contiene un’affermazione indubbiamente esatta, ma non contrastante con le conclusioni sopra raggiunte circa la validita’ ed efficacia della previsione contrattuale di un tasso d’interesse che finisca poi col superare il tasso soglia nel corso del rapporto. E’ evidente, infatti, che far salva la validita’ ed efficacia della clausola contrattuale non significa negare la praticabilita’ di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge, ove ne ricorrano gli specifici presupposti; significa soltanto negare che uno di tali strumenti sia costituito dalla invalidita’ o inefficacia della clausola in questione.
Deve percio’ concludersi che e’ impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della L. n. 108 del 1996, diverse dall’articolo 644 c.p., e articolo 1815 c.c., comma 2, come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell’usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullita’ o l’inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l’illiceita’ della pretesa del pagamento del creditore.
3.4.2. L’illiceita’ della pretesa, tuttavia, e’ stata argomentata da una parte della dottrina anche su basi diverse, ossia valorizzando, piuttosto che il meccanismo della sostituzione automatica di clausole ai sensi dell’articolo 1339 c.c., e articolo 1419 c.c., comma 2, il principio di buona fede oggettiva nell’esecuzione dei contratti, di cui all’articolo 1375 c.c., per il quale sarebbe scorretto pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia dell’usura come determinata al momento del pagamento stesso, perche’ in quel momento quel tasso non potrebbe essere promesso dal debitore e il denaro frutterebbe al creditore molto di piu’ di quanto frutti agli altri creditori in genere.
Benche’ non sia questa la tesi sostenuta dalla ricorrente, di essa occorre tuttavia darsi carico per completezza.
Neppure detta tesi persuade.
Viene a suo sostegno richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di correttezza e buona fede in senso oggettivo impone un dovere di solidarieta’, fondato sull’articolo 2 Cost., per il quale ciascuna delle parti del rapporto e’ tenuta ad agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o da quanto stabilito da singole norme di legge (Cass. Sez. 3 30/07/2004, n. 14605; Cass. Sez. 1 06/08/2008, n. 21250; Cass. Sez. U. 25/11/2008, n. 28056; Cass. Sez. 1 22/01/2009, n. 1618; Cass. Sez. 3 10/11/2010, n. 22819).

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *