Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675. Quando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996

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Va pero’ osservato che la buona fede e’ criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'”esecuzione del contratto” stesso (articolo 1375 c.c.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non e’ riscontrabile nell’esercizio in se’ considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensi’ nelle particolari modalita’ di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso puo’ allora affermarsi che, in presenza di particolari modalita’ o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell’articolo 1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in se’ di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto.
3.4.3. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:
“Allorche’ il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullita’ o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; ne’ la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato puo’ essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.
4. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso viene censurata, rispettivamente sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di norme di diritto, la qualificazione data dalla Corte d’appello al mutuo per cui e’ causa come finanziamento agevolato.
4.1. I motivi sono inammissibili. Tale qualificazione, infatti, non e’ di per se’ rilevante ai fini della decisione sul carattere usurario degli interessi, ne’ sono indicate nel ricorso le ragioni della sua eventuale rilevanza.
5. Il ricorso va in conclusione respinto.
Le oscillazioni giurisprudenziali registrate a proposito della principale questione oggetto del ricorso stesso giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

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