Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675. Quando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996

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Il ricorso e’ stato assegnato alle Sezioni Unite a seguito dell’ordinanza interlocutoria 31 gennaio 2017, n. 2484 della Prima Sezione, con cui, premessa l’applicabilita’ della legge n. 108 del 1996 anche ai mutui fondiari, e’ stato rilevato un contrasto di giurisprudenza, all’interno di quella Sezione, sulla questione – qui rilevante in conseguenza della premessa appena indicata dell’incidenza del sistema normativo antiusura, introdotto dalla richiamata legge, sui contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui al Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 394, articolo 1, comma 1, conv. dalla Legge 28 febbraio 2001, n. 24.
Le parti hanno anche presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione e violazione di norme di diritto, si contesta la qualificazione del mutuo oggetto di causa come fondiario sulla base del solo richiamo, nel contratto, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 7 del 1976, cit., a prescindere dall’accertamento dei necessari requisiti oggettivi.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si contesta che, comunque, la qualificazione del mutuo come fondiario comporti l’inapplicabilita’ delle disposizioni della L. n. 108 del 1996. In base a tali disposizioni si soggiunge – il tasso d’interesse che al momento della pattuizione non ecceda la soglia dell’usura determinata secondo il meccanismo previsto dalla medesima legge, ma che superi poi tale soglia nel corso del rapporto, e’ comunque illegittimo e comporta la nullita’ della relativa clausola contrattuale. Il che fa sorgere la necessita’ di individuare un tasso sostitutivo ai sensi degli articoli 1419 e 1339 c.c., non essendo invocabile la previsione di gratuita’ del mutuo di cui all’articolo 1815, comma 2 – come modificato dalla stessa legge che e’ esclusa dall’interpretazione autentica di tale disposizione imposta dal Decreto Legge n. 394 del 2000, articolo 1, comma 1, cit. Il tasso sostitutivo va individuato – si conclude – quantomeno in quello meno favorevole al mutuatario, ossia il tasso soglia, come ritenuto dal giudice di primo grado.
3. I due motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione, non possono trovare accoglimento, anche se la motivazione della sentenza impugnata va corretta nei sensi che seguono (articolo 384 c.p.c., u.c.).
3.1. E’ infatti privo di fondamento – come denunciato nella prima parte del secondo motivo di ricorso – l’assunto, da cui muove la Corte d’appello, che il carattere fondiario del mutuo dispensi dall’osservanza delle disposizioni della richiamata legge n. 108 sull’usura. Bastera’ osservare, in proposito, che nessuna disposizione o principio normativo (del resto non specificato nella sentenza impugnata) giustifica tale assunto e che non v’e’, del resto, alcuna ragione per sottrarre l’importante settore del credito fondiario al divieto di usura e ai meccanismi approntati dalla legge per renderlo effettivo.
3.2. Conseguentemente il primo motivo di ricorso, attinente alla qualificazione del mutuo come fondiario, e’ assorbito.
3.3. Il fondamento, pero’, della prima parte del secondo motivo di ricorso non e’ sufficiente a far cadere la decisione impugnata, essendo infondata, invece, la seconda parte dello stesso motivo, avente ad oggetto la questione per la quale la Prima Sezione ha ritenuto necessario l’intervento di queste Sezioni Unite.
Essa riguarda l’applicabilita’ o meno delle norme della Legge n. 108 del 1996, ai contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore di quest’ultima e consiste, piu’ precisamente, nel chiarire quale sia la sorte della pattuizione di un tasso d’interesse che, a seguito dell’operativita’ del meccanismo previsto dalla stessa legge per la determinazione della soglia oltre la quale un tasso e’ da qualificare usurario, si riveli superiore a detta soglia.

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