cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 18 dicembre 2015, n. 50027

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CITTERIO Carlo – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierlui – rel. Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 40/2014 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di NAPOLI, del 28/07/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;

Sentito il pg in persona della dr.ssa DELIA CARDIA che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Napoli sezione minorenni con ordinanza contestuale alla sentenza del 2 luglio 2015 che riformava la sentenza del Tribunale dei minorenni di Napoli nei confronti di (OMISSIS) ritenendolo responsabile del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 esclusa la ipotesi lieve, disponeva il ripristino della misura cautelare ed il collocamento in comunita’. Fondava il ripristino sul fatto in se’ della riforma della sentenza di primo grado nonche’ sulla sussistenza del pericolo di fuga per essersi il ricorrente piu’ volte allontanato dalla comunita’ e sussistendo inoltre il pericolo di recidiva perche’ in uno di tali casi di allontanamento dalla comunita’ era stato arrestato per spaccio di stupefacenti.

Proposto appello cautelare, il Tribunale del riesame presso il Tribunale dei minorenni lo rigettava osservando che il ricorrente era persona a rischio di recidiva e che le esigenze cautelari non risultano superate dallo stato attuale detenzione per altro, (OMISSIS) propone ricorso a mezzo del proprio difensore deducendo la nullita’ della ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata verificata la concretezza e l’attualita’ delle esigenze cautelari.

Il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorso e’ limitato ad argomenti generici laddove si e’ dato atto da parte dei giudici di merito di come la pregressa condotta del ricorrente dimostri l’elevata probabilita’ che possa commettere reati della stessa specie; va pero’ considerato che il Tribunale sembra escludere la “attualita’” della condotta ritenendola elemento diverso dalla concretezza. Va, invece, ritenuto che la concretezza come descritta dal Tribunale del riesame ricomprende anche la “attualita’”.

In ordine alle modifiche apportate al codice dalla Legge n. 47 del 2015, in particolare con la aggiunta di “attuale” quale ulteriore aggettivazione del “pericolo concreto”, certamente vi e’ giurisprudenza di questa Corte che ha distinto tra “attuale” e “concreto”, escludendo che, ai fini della affermazione del pericolo di recidiva , fosse necessaria una “attualita’” intesa quale “riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione”.

Altre decisioni, invece, hanno considerato l’attualita’ come insita nella concretezza (“Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014 – dep. 17/12/2014, Alessi, Rv. 261670”) richiedendone la dimostrazione al fine di applicazione della misura cautelare. La ragione affermata e’ che risulta difficile immaginare delle esigenze cautelari di prevenzione rispetto al rischio di recidiva che, nell’essere concrete, non siano anche attuali.

La Legge n. 47 del 2015, quindi, non innova nel senso che in precedenza l’attualita’ non fosse necessaria bensi’ riconosce che quest’ultima era la interpretazione corretta, tale da garantire maggiore attenzione nella applicazione di misure. L’innovazione, quindi, non consiste nella necessita’ di ricercare una “attualita’” che vada oltre quella richiesta dalla giurisprudenza citata, ma nel fatto che non e’ piu’ consentita la misura secondo la interpretazione restrittiva della “concretezza”. Del resto, il codice continua a distinguere tra “esigenze cautelari” ed “eccezionali esigenze cautelari”, a dimostrazione che la attualita’ non e’ “nell’immediatezza”.

In riferimento al caso di specie, quindi, per quanto il tribunale sembri escludere letteralmente la sussistenza della “attualita’” delle esigenze cautelari, dal complesso della sua motivazione si comprende come tale attualita’ vi sia, perche’ e’ condizione che ricorre anche in caso di detenzione per altro lo stato di detenzione per altra causa, anche per effetto di condanna definitiva, non impedisce la configurabilita’ ne’ del pericolo di fuga, ne’ del pericolo di reiterazione di condotte criminose, in considerazione dei molteplici benefici che l’ordinamento prevede per l’attenuazione del regime carcerario. (Sez. 6, n. 26231 del 15/03/2013 – dep. 14/06/2013, Pizzata, Rv. 256808).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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