cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 5 novembre 2015, n. 22606

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24423/2013 proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE (OMISSIS), in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 476/2013 del GIUDICE DI PACE di UDINE, depositata l’11/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

 

FATTO E DIRITTO

 

Rilevato che e’ stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 24423 del 2013.

“Il ricorrente, Prefettura di Udine, emetteva nel febbraio 2013 decreto di espulsione ex articolo 13, comma 2, lettera b), nei confronti di cittadino brasiliano, per pluriennale irregolare permanenza sul territorio italiano. Avverso tale provvedimento, l’odierno resistente proponeva ricorso davanti al Giudice di Pace di Udine. Il giudice a quo, decideva di accogliere, previo annullamento del provvedimento di espulsione, il ricorso della controparte, ordinando alla Questura di Udine il rilascio di un permesso di soggiorno a favore della stessa.

La pronuncia del GdP veniva motivata come segue: i figli del ricorrente, di cui uno nato a (OMISSIS) e la moglie del ricorrente risultavano regolarmente residenti in Italia e il Tribunale dei Minorenni aveva, piu’ volte, ravvisato la necessita’ che lo stesso rimanesse in Italia per il superiore interesse dei figli, interesse, a parere del GdP, ancora attuale.

Avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Udine proponeva ricorso per cassazione la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine per:

– Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla Legge n. 2248 del 1865, articolo 4, comma 2, all. E e agli articoli 70, 95, 97 e 102 Cost., per avere il Giudicante travalicato la c.d. riserva delle funzioni amministrative. Nello specifico, il GdP di Udine avrebbe dapprima ritenuto di poter legittimamente svolgere le funzioni riservate al Prefetto – di valutazione dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, salvo poi ordinare a quella stessa Prefettura il materiale rilascio del permesso di soggiorno.

Risulterebbe, dunque, violata la richiamata normativa, in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il Giudice ove riscontri un’inadeguatezza dei mezzi impiegati dall’Amministrazione per il conseguimento di un determinato fine dovra’ limitarsi ad indicare per linee generali la piu’ esatta strada procedimentale da seguirsi; non potra’, al contrario, estendere abusivamente la propria potestas sino a sindacare particolareggiate e specifiche modalita’ di esercizio della funzione amministrativa, al punto da sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio della stessa.

Per resistere al ricorso proposto dalla Prefettura – UTG di Udine, depositava controricorso (OMISSIS).

Il provvedimento del giudice di pace si compone di due parti dispositive. Nella prima si procede all’annullamento del decreto di espulsione. Nella seconda si ordina alla Questore di Udine di procedere al rilascio di un permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero. Con il ricorso in esame viene censurata solo la seconda parte del dispositivo. Sulla parte relativa all’annullamento dell’espulsione si e’, pertanto, formato il giudicato. Nei limiti indicati il ricorso appare manifestamente fondato.

Il GdP ha, esercitato un potere spettante in via esclusiva all’autorita’ amministrativa del tutto estraneo al sindacato giurisdizionale di cui e’ titolare.

Ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto e il decreto cassato nella parte relativa all’ordine di provvedere rivolto alla Questura di Udine”.

Il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata, accoglie il ricorso e cassa senza rinvio al pronuncia impugnata nella parte in cui ordina al Questore di procedere al rilascio di permesso umanitario e compensa le spese processuali di tutti i gradi in considerazione dell’oggetto della decisione.

 

P.Q.M.

 

LA CORTE

accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la pronuncia impugnata nella parte in cui ordina al Questore di procedere al rilascio di permesso umanitario. Compensa le spese del presente procedimento.

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