CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 17 dicembre 2014, n. 52413

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silva – rel. Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 6989/2001 CORTE APPELLO di ROMA, del 26/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
udito il P.G. in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. (OMISSIS)che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 26.11.09 la Corte di Appello di Roma, pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa nei confronti di (OMISSIS) ed altri dal Tribunale di Roma, in data 18.11.2000, dichiarando non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in ordine alla bancarotta per distrazione di cui al capo A) punto 4) perche’ estinti i reati rispettivamente ascritti agli imputati per prescrizione;
assolveva (OMISSIS) dal reato di cui al punto n. 4) del capo A) perche’ il fatto non sussiste, eliminando la relativa pena, e determinava la pena residua inflitta al predetto imputato in anni tre e mesi uno di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta;
dichiarava l’inammissibilita’ dell’appello proposto da (OMISSIS);
confermava nel resto l’appellata sentenza, con le statuizioni civili(a favore della Parte civile- (OMISSIS)).
Il procedimento riguarda l’imputazione formulata al capo A – ai sensi dell’articolo 110 c.p. e articolo 216 – articolo 219, cpv. n. 1 – articolo 223 L.F., ritenendosi a carico dei suddetti imputati di avere agito in concorso – in particolare essendo:
(OMISSIS) amministratore della ” (OMISSIS) S.p.a.”, della quale risultava dichiarato il fallimento con sentenza del maggio 1993.
Tale societa’ era stata anche in precedenza oggetto di procedura fallimentare, essendo dotata della qualifica di srl. (anno 1990, e – solo in sede di opposizione era emerso che si era trasformata tale ditta in una spa.- Come si evince dalla sentenza di primo grado la societa’ era in gravi difficolta’ avendo acquistato dalla (OMISSIS) spa. di Napoli il pacchetto azionario della (OMISSIS) spa. accollandosi i debiti della stessa, dell’ammontare di circa 53 miliardi.
Nel 1991 anche la (OMISSIS) era fallita.
(OMISSIS) e (OMISSIS), erano accusati in qualita’ di “gestori di fatto” di operazioni economiche finalizzate alla spoliazione del patrimonio sociale, addebitandosi ai suddetti nelle rispettive qualita’ di avere compiuto atti di distrazione, ed occultamenti di beni sociali, provocando il fallimento della societa’ (OMISSIS) s.p.a., dichiarato in (OMISSIS).
Agli imputati era stata contestata altresi’ l’aggravante di cui all’articolo 219 cpv., n. 1 L.F. per aver commesso piu’ fatti di bancarotta.
-In particolare al (OMISSIS) si addebitavano le condotte distrattive di seguito menzionate:
1-in concorso con i suddetti imputatasi contestava al n. 1 – l’acquisto e la vendita del pacchetto azionario della (OMISSIS) S.p.a.(che era stata acquistata il (OMISSIS) quando si trovava in stato di insolvenza dalla (OMISSIS) S.p.a.).
Con tale negozio la societa’ (OMISSIS) era subentrata nel credito che la venditrice (OMISSIS) vantava verso la (OMISSIS), e si era accollata tutti i debiti della predetta societa’, che gia’ era in decozione, onde il credito acquisito era destinato a non essere soddisfatto, mentre l’operazione aveva comportato un indebitamento della (OMISSIS) che esorbitava dalle disponibilita’ patrimoniali di detta societa’, che risultava avere elargito a favore del (OMISSIS) la somma di lire 8.020.000.000, senza alcun titolo; d’altra parte figuravano falsamente indicati detti esborsi nella contabilita’ sociale come “pagamenti a favore della (OMISSIS) S.r.l.” e la “(OMISSIS) S.p.a.” in virtu’ dell’accollo della posizione debitoria della (OMISSIS).
Di seguito era contestato di avere in data 30.9.91, effettuato la cessione della partecipazione alla (OMISSIS) S.p.a. ad altra soci eta’, ” (OMISSIS) S.p.a.”, senza alcun corrispettivo, e di avere agito con frequenti trasferimenti di proprieta’, al fine di sottrarre i beni immobili della (OMISSIS) alle ragioni dei creditorie in tal modo di aver determinato il definitivo indebitamento della (OMISSIS) S.p.a. verso la ” (OMISSIS) S.p.a.” che non liberava la prima dal debito che si era accollata per l’ammontare di lire 53.500.000.000.
2-Al (OMISSIS) era ancora contestato, in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS), di aver distratto dal patrimonio sociale un autoveicolo Jaguar, del valore stimato in lire 70.000.000, che la societa’ (OMISSIS) aveva trasferito senza corrispettivo alla ” (OMISSIS) S.r.l.” di (OMISSIS), per soddisfare debiti personali del (OMISSIS) verso il (OMISSIS).-
-Il Tribunale di Roma aveva ritenuto la sussistenza dei reati evidenziando che tutta l’operazione (OMISSIS), non poteva essere ricondotta alla logica di impresa, sia in riferimento al prezzo di acquisto che in riferimento al passivo che era esorbitante dalle disponibilita’ della societa’ fallita.
Inoltre il primo giudice aveva ritenuto che l’operazione fosse finalizzata ad ottenere prestiti a favore del (OMISSIS) ed al consentire uno dei passaggi di proprieta’ della (OMISSIS) per sottrarre
il bene immobile alla predetta appartenente (ovvero il complesso immobiliare denominato ” (OMISSIS)”), alla garanzia dei creditori.-
Il Tribunale aveva altresi’ rilevato le irregolarita’ nella tenuta dei bilanci e dunque la bancarotta documentale.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo:
1-la violazione di legge inerente alla applicazione dell’articolo 216 – articolo 219 cpv., n. 1 – articolo 223 L.F. ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B).-
Il ricorrente censurava essenzialmente il riconoscimento del concorso dell’imputato nei fatti di bancarotta, precisando, quanto alla operazione di acquisto della (OMISSIS) S.p.a. – che il (OMISSIS) si riteneva concorrente in qualita’ di extraneus, essendo il (OMISSIS) amministratore della societa’ (OMISSIS)-
A riguardo il difensore rilevava la violazione dell’articolo 110 c.p. nelle sentenze di merito, richiamando la giurisprudenza di legittimita’: – Cass.27.10.2006, secondo la quale ai fini della configurabilita’ del concorso dell’extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e’ necessaria la consapevolezza del percettore della somma in ordine allo stato di decozione dell’impresa.-
Nella specie il difensore sosteneva che nella specie risultava erroneamente ritenuto il concorso dell’imputato nella condotta distrattiva, atteso che i giudici di merito si erano basati sull’esistenza di un preteso interesse dell’imputato all’operazione finanziaria, per effetto della quale la (OMISSIS) si era procurata un finanziamento di lire 35.000.000.000 dalla (OMISSIS), con il rilascio di garanzie alla stessa societa’ presso l’istituto di creditori fine di procurare al (OMISSIS) la somma di 6, 3 miliardi di lire;
-secondo la difesa tale assunto non era sorretto dalla verifica dell’elemento psicologico del reato, contestando il ricorrente la consapevolezza del ricorrente circa lo stato di dissesto della (OMISSIS), e del pregiudizio che ne sarebbe derivato ai creditori della fallita.-
Pertanto il difensore censurava le decisioni di merito ritenendo carente la prova del concorso del terzo estraneo nell’illecita attivita’ distrattiva.-
2-evidenziava inoltre la mancanza di motivazione della sentenza di appello in merito alle deduzioni difensive formulate anche con una memoria e documentazione inerente alla giustificazione del pagamento eseguito per lire 6, 3 miliardi a favore dell’imputato.-
A riguardosi ricorrente evidenziava a sostegno del gravame di non aver contestato il movimento bancario inerente alla menzionata operazione, bensi’ ne ribadiva la legittimita’, assumendo che dai documenti si desumeva la riferibilita’ del pagamento al debito assunto dalla societa’ verso la (OMISSIS), e alla fideiussione prestata per consentire alla (OMISSIS) il finanziamento bancario di lire 35.000.000 (fl. 9 del ricorso) precisando che, indipendentemente dalla riferibilita’ delle somme al debito della (OMISSIS) verso la societa’ (OMISSIS) (societa’ del (OMISSIS) stesso), la predetta ditta aveva rilasciato anche una quietanza dell’estinzione del debito a seguito del pagamento della somma di 6, 3 miliardi ad opera della fallita.
-Analogamente rilevava il difetto di motivazione in relazione alla dedotta esistenza di sentenze irrevocabili relative ai reati di bancarotta per la vicenda della ” (OMISSIS)”, essendo emerso da tali decisioni lo smistamento della somma di lire 6, 3 miliardi a favore della (OMISSIS), dei libretti (OMISSIS) e (OMISSIS), da cio’ ritenendo dimostrato che il (OMISSIS) aveva offerto garanzie a favore della societa’ fallita.
-Infine rilevava il ricorrente che non poteva ritenersi adeguata a sostenere la responsabilita’ del (OMISSIS) la constatazione che la vicenda dell’acquisto della (OMISSIS) fosse stata in contrasto con gli interessi della fallita, avendo l’amministratore (OMISSIS) agito per la finalita’ di acquisire la (OMISSIS), e riteneva irrilevante, in quanto meramente occasionale, la constatazione del convergente interesse del (OMISSIS) all’esito della operazione finanziaria, di per se’ non idonea a rivelare il concorso dell’extraneus nell’attivita’ di bancarotta per distrazione (fl. 10 del ricorso).-
-Analogamente censurava la carenza della motivazione inerente alla distrazione dell’auto Jaguar tg Roma – (OMISSIS) – rilevando che si era evidenziato che l’imputato aveva ammesso di avere ceduto alla societa’ (OMISSIS) il veicolo, dietro pagamento con cambiali, e che a seguito del mancato adempimento degli oneri, l’autovettura risultava restituita al medesimo (OMISSIS). A riguardo il ricorrente rilevava il “travisamento delle prove”, e l’omessa motivazione sui punti rilevati con la memoria difensiva (ai fl.6 e 7) ove erano state richiamate dichiarazioni del curatore.-
3-violazione di legge inerente all’applicazione dell’articolo 597 c.p.p., comma 1 e articolo 216, comma 3 – Legge Fallimentare.
A riguardo la difesa censurava la decisione evidenziando che rientrava nei poteri del giudice di appello quello di riqualificare il fatto inquadrandolo nell’ipotesi contemplata dall’articolo 216, comma 3 della Legge Fallimentare -essendosi rilevato in sentenza che il finanziamento operato per l’operazione (OMISSIS), era avvenuto allo scopo di ottenere prestiti “per favorire il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)” – (citando fl.14 della motivazione).-
4-ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), C), E), la violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alla applicazione dell’articolo 597 c.p.p., comma 5 e articolo 62 bis c.p.. Evidenziava al riguardo che la difesa aveva, in sede di discussione, sollecitato il potere d’ufficio del giudice di appello per l’applicazione delle attenuanti generiche, lamentando la mancanza di motivazione sul punto.
Vi e’ MEMORIA depositata innanzi alla Corte di Appello con la quale la difesa ribadiva che era stata dimostrata la effettiva esistenza del credito del (OMISSIS), secondo quanto emerso da deposizione del teste Poveruomo, essendo stato acquisito agli atti il contratto con il quale la (OMISSIS) aveva acquistato dalla (OMISSIS) la partecipazione alla societa’ (OMISSIS), il contratto era stato stipulato in data 15.12.1989, ed il prezzo della partecipazione era di 35 miliardi di lire.-
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento.-
Premesso che i fatti oggetto di contestazione sono qualificati secondo l’ipotesi di bancarotta fraudolenta, deve evidenziarsi che dal testo della sentenza impugnata – pur rivelandosi la descrizione della vicenda che ha condotto alla dichiarazione di fallimento della societa’ (OMISSIS) S.p.a. – con distinzione delle operazioni finanziarie, di natura complessa, in quanto riconducibili ad una pluralita’ di soggetti societari – che avrebbero contribuito a determinare il dissesto – manca una analisi approfondita del ruolo assunto dall’imputato odierno ricorrente, in posizione di extraneus rispetto alla societa’ fallita, e della configurabilita’ di un contributo consapevole fornito dal predetto alla creazione o aggravamento dello stato di dissesto. Va sull’argomento annoverato l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che Con sentenza Sez. 5 – 29.4.2010 – Fiume ed altro (e conforme – Sez. 5, 2-3-2009, n. 9299, RV 246879-) stabilisce che “in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarieta’ della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della societa’”.
Orbene nella specie si ritengono dotate di fondamento le censure della difesa, in ordine alla mancata individuazione dei presupposti che consentono univocamente di ritenere che il predetto imputato, nella qualita’ di terzo, al di la’ del proprio interesse patrimoniale, abbia agito nella gestione di operazioni finanziarie incidenti sulla vita della societa’ fallita con la consapevolezza – riferita allo schema giuridico del dolo generico – di ledere il diritto del ceto creditorio; cio’ in quanto la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, si e’ limitata a richiamare l’iter della complessa vicenda societaria, e ad indicare le violazioni di legge addebitabili all’amministratore della fallita, senza procedere ad una specifica verifica della singola posizione del (OMISSIS), da qualificarsi come terzo estraneo alla societa’ fallita, del quale si e’ ritenuta la responsabilita’ penale desumendone la sussistenza unicamente dal rilievo dell’interesse che egli avrebbe realizzato attraverso le operazioni oggetto di imputazione(acquisto della (OMISSIS) Spa. e cessione di un autoveicolo).-
Deve rilevarsi peraltro il fondamento delle doglianze articolate dalla difesa, ove pone in evidenza il difetto della motivazione in ordine a quanto dedotto con memoria in sede di appello: infatti era stata depositata memoria innanzi alla Corte di Appello con la quale la difesa ribadiva che era stata dimostrata la effettiva esistenza del credito del (OMISSIS), secondo quanto emerso da deposizione del teste Poveruomo, essendo stato acquisito agli atti il contratto con il quale la (OMISSIS) aveva acquistato dalla (OMISSIS) la partecipazione alla societa’ (OMISSIS), il contratto era stato stipulato in data 15.12.1989, ed il prezzo della partecipazione era di 35 miliardi di lire.-
Ugualmente risulta carente la motivazione resa dal giudice di appello in riferimento alla imputazione che riguarda la distrazione avente ad oggetto un autoveicolo Jaguar, non essendo specificamente contrastata dalla Corte territoriale, la tesi difensiva, riferita al mancato pagamento di titolo cambiari dei quali l’imputato era beneficiario.
In conclusione deve osservarsi che il fondamento di tali motivi di gravame implica l’annullamento della impugnata sentenza, con rinvio al giudice di appello competente per nuovo giudizio, in tal senso ritenendosi assorbite le ulteriori argomentazioni della difesa, inerenti alla mancata riqualificazione del fatto contestato ed alla definizione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.

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