Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione feriale penale

sentenza 15 dicembre 2014, n. 52103

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere
Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/4/2014 del Tribunale di Genova (nr. 1914/2014);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. ROMANO Giulio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/4/2014 il Tribunale di Genova, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., applicava la pena su richiesta delle parti a (OMISSIS) in relazione al delitto di cui agli articoli 56, 624 e 625 c.p. (acc. in (OMISSIS)). La pena veniva concordata in mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato personalmente, lamentando il difetto di motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ inammissibile, ex articolo 606 c.p.p., comma 3, perche’ proposto per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), perche’ i motivi sono privi del requisito della specificita’, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10372 del 27/09/1995 Ud. (dep. 18/10/1995), Serafino, Rv. 202270; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 2932 del 22/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997), Ninivaggio, Rv. 209387; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 4295 del 22/08/2000 Cc. (dep. 30/08/2000), Marasco, Rv. 217205), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorche’ succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruita’ della pena, la concedibilita’ della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilita’, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che e’ stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata (ex plurimis Cass. 4 , 17/10/2006, n. 34494; Cass. 1 , 6/2/2007, n. 4688).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed e’ tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non e’ consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare, come nel caso di specie, per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ (trattandosi di causa di inammissibilita’ riconducibile alla volonta’, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500= in favore della cassa delle ammende.

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