Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 5 settembre 2016, n. 36816

La presenza in contemporanea delle ipotesi di bancarotta per distrazione e documentale, se il danno è modesto, non basta a escludere l’attenuante della particolare tenuità del fatto.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 5 settembre 2016, n. 36816

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 25/06/2015;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa CARDIA Delia, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di (OMISSIS) ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Savona, all’esito di giudizio abbreviato, nei riguardi del suo assistito. L’imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per reati di bancarotta, correlati alla gestione della ” (OMISSIS)” s.r.l., societa’ dichiarata fallita nel dicembre 2003 e della quale il (OMISSIS) era stato legale rappresentante, nella veste di presidente del consiglio di amministrazione.
Con l’odierno ricorso, la difesa deduce:
inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 43 c.p., L. Fall., articoli 216, 219 e 223, nonche’ carenze motivazionali della sentenza impugnata.
La tesi difensiva qui ribadita (non avendo la Corte territoriale esaminato la doglianza gia’ proposta in sede di motivi di gravame) e’ che nella fattispecie manchi lo stesso oggetto materiale del reato di bancarotta per distrazione, atteso che la rubrica si riferisce a beni – mobilio e materiale informatico – genericamente indicati, senza che neppure risulti provato l’apprezzabile valore economico degli stessi. In alcuni scritti prodotti ai giudici di merito era stato peraltro dimostrato che, laddove l’accusa avesse inteso riferirsi ad alcuni beni acquistati prima della cessazione dell’attivita’ (pacificamente avvenuta nel 1999-2000), il valore degli stessi alla data del fallimento avrebbe dovuto considerarsi irrisorio, stante l’obsolescenza tecnogica – e, conseguentemente, finanziaria – verificatasi in tre anni; non vi fu, in definitiva, alcuna distrazione in senso penalmente rilevante, dal momento che i beni de quibus (neppure rivendibili, perche’ non richiesti dal mercato) non avrebbero potuto comunque assolvere alla funzione di garanzia in favore dei creditori.
In ogni caso, l’imputato aveva segnalato al curatore fallimentare che i beni medesimi (stante la chiusura delle varie sedi operative della societa’) potevano trovarsi presso locali messi a disposizione dai soci o da loro parenti, rendendone cosi’ praticabile la riconsegna: tale circostanza, unitamente alla inesistenza di un disegno di sottrazione di quelle risorse dal patrimonio della (OMISSIS), avrebbe dovuto escludere il dolo della bancarotta. A riguardo, il ricorrente richiama le pronunce di legittimita’ – segnatamente, la sentenza n. 47502 del 24/09/2012, ric. Corvetta – sulla necessita’ che il fallimento, o comunque lo stato di insolvenza che ne e’ presupposto, sia dall’agente preveduto e voluto, quanto meno a titolo di dolo eventuale.
Anche in ordine alla contestata bancarotta documentale, la difesa fa osservare che l’omessa tenuta delle scritture contabili non fu strumentale a realizzare una oggettiva impossibilita’ di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della societa’, in pregiudizio dei creditori, ma consegui’ semplicemente alla cessazione dell’attivita’; sarebbe stato pertanto necessario ravvisare il meno grave addebito di bancarotta semplice – violazione della L. Fall., articolo 219, comma 3, nonche’ omessa e contraddittoria motivazione
Nell’interesse del (OMISSIS) si fa presente che la Corte territoriale avrebbe escluso la configurabilita’ dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’ sul rilievo della accertata sussistenza di fatti di bancarotta sia documentale che per distrazione: rilievo da considerare errato, atteso che la circostanza in esame attiene solo all’entita’ del danno cagionato.
In ogni caso, si legge nel ricorso che “quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, e’ la stessa sentenza di primo grado (…) che, nel concedere le attenuanti generiche, pone l’accento, proprio e per l’appunto, sul valore modesto e scarso dei beni oggetto di distrazione”, mentre non risulta provata dall’accusa l’effettiva, presunta incidenza della omessa tenuta delle scritture contabili sulle ragioni creditorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ solo parzialmente fondato.
1.1 Quanto al primo profilo di doglianza, va considerato che la rubrica non puo’ intendersi affatto generica, in ordine all’indicazione dei beni che si assumono oggetto di distrazione e del relativo valore: come si legge gia’ nella motivazione della sentenza di primo grado, infatti, il curatore fallimentare diede atto in sede di inventario “del mancato rinvenimento di alcuni materiali iscritti nel registro dei beni ammortizzabili” (oltre che della “quasi totalita’” delle scritture), evidentemente richiamando specifiche risultanze contabili. Tant’e’ che entrambe le pronunce di merito danno atto della chiara ed immediata comprensione dell’addebito da parte del diretto interessato: il (OMISSIS), stando al contenuto del predetto verbale di inventario, ammise subito “che i beni si trovavano nella sua disponibilita’ impegnandosi a riconsegnarli alla curatela, senza che cio’ abbia avuto un seguito” (v. ancora la sentenza del Gup); l’impegno fu ribadito anche nel corpo di scritti difensivi posteriori (come sottolinea la Corte di appello a pag. 3, con l’ulteriore precisazione che l’odierno ricorrente aveva segnalato di custodire i beni de quibus “in un proprio garage”), e rimase non di meno disatteso.
Da un lato, quindi, il (OMISSIS) si impossesso’ di risorse della societa’, di valore presumibilmente modesto ma non nullo (cosi’ si esprimono i giudici di merito, che dunque risultano avere affrontato la questione), sottraendosi poi all’obbligo di metterle a disposizione degli organi della procedura concorsuale; dall’altro, egli ricevette nel gennaio del 2002 la totalita’ delle scritture (consegnategli dal commercialista incaricato della relativa tenuta, come chiarito dalla Corte territoriale a pag. 4 sulla base di risultanze documentali e testimoniali), poi rimettendone solo una parte al curatore, non consentendo cosi’ a quest’ultimo di ricostruire il giro di affari della societa’ nei periodi in cui era stata operativa, indipendentemente dalla circostanza della cessazione dell’attivita’ medio tempore.
Va poi chiarito che l’orientamento giurisprudenziale evocato nel ricorso, secondo cui nel reato di bancarotta fraudolenta “lo stato di insolvenza che da’ luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualita’ di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e deve essere, altresi’, sorretto dall’elemento soggettivo del dolo” (Cass., Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv 253493) risulta in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte, sia precedente che successivo alla pronuncia medesima, rimasta sostanzialmente isolata.
La giurisprudenza di legittimita’ aveva infatti gia’ affermato che nel reato de quo “i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi siano stati commessi, e quindi anche se la condotta si e’ realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza. Tutte le ipotesi alternative previste dalla norma si realizzano mediante condotte che determinano una diminuzione del patrimonio, diminuzione pregiudizievole per i creditori: per nessuna di queste ipotesi la legge richiede un nesso causale o psichico tra la condotta dell’autore e il dissesto dell’impresa, sicche’ ne’ la previsione dell’insolvenza come effetto necessario, possibile o probabile, dell’atto dispositivo, ne’ la percezione della sua preesistenza nel momento del compimento dell’atto, possono essere condizioni essenziali ai fini dell’antigiuridicita’ penale della condotta. E del resto, quando il legislatore ha ritenuto necessaria l’esistenza di un tal nesso lo ha previsto espressamente nell’ambito della legge fallimentare, all’articolo 223, distinguendo le condotte previste dall’articolo 216 (L. Fall., articolo 223, comma 1) da quelle specificamente volte a cagionare il dissesto economico della societa’ (articolo 223, comma 2), per modo che solo in tali ultime fattispecie delittuose e’ previsto un nesso causale o psichico tra condotta ed evento” (Cass., Sez. 5, n. 39546 del 15/07/2008, Bonaldo; v. anche Cass., Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani).
Numerose pronunce posteriori alla sentenza Corvetta appaiono tornate a sposare l’orientamento ora illustrato, ribadendo che “ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non e’ necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento” (Cass., Sez. 5, n. 7545 del 25/10/2012, Lanciotti, Rv 254634; v. anche Cass., Sez. 5, n. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi, nonche’ Cass., Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone).
Deve, in definitiva, ritenersi che la condotta sanzionata dalla L. Fall., articolo 216 – per le societa’, dall’articolo 223, comma primo – non sia quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento, bensi’ – assai prima – quella di depauperamento dell’impresa, consistente nell’averne destinato le risorse ad impieghi estranei all’attivita’. La rappresentazione e la volonta’ dell’agente debbono percio’ inerire alla deminutio patrimonii (semmai, occorre la consapevolezza che quell’impoverimento dipenda da iniziative non giustificabili con il fisiologico esercizio dell’attivita’ imprenditoriale): tanto basta per giungere all’affermazione del rilievo penale della condotta, per sanzionare la quale e’ si’ necessario il successivo fallimento, ma non gia’ che questo sia oggetto di rappresentazione e volonta’ – sia pure in termini di semplice accettazione del rischio di una sua verificazione – da parte dell’autore.
E’ del resto innegabile che ci si trovi dinanzi ad una fattispecie disegnata come reato di pericolo, come gia’ avvertito nella motivazione della sentenza Pisani, sopra richiamata; fattispecie in relazione alla quale il giudice delle leggi ebbe da tempo a rilevare che “il legislatore avrebbe potuto considerare la dichiarazione di fallimento come semplice condizione di procedibilita’ o di punibilita’, ma ha invece voluto (…) richiedere l’emissione della sentenza per l’esistenza stessa del reato. E cio’ perche’, intervenendo la sentenza dichiarativa di fallimento, la messa in pericolo di lesione al bene protetto si presenta come effettiva e reale” (Corte Cost., sentenza n. 146 del 27/06/1982); la bancarotta fraudolenta patrimoniale e’ dunque, piu’ propriamente, reato di pericolo concreto, dove la concretezza del pericolo assume una sua dimensione effettiva soltanto nel momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento, condizione peraltro neppure indispensabile per l’esercizio dell’azione penale o per l’adozione di provvedimenti de libertate, ai sensi del combinato disposto della L. Fall., articoli 7 e 238.
1.2 E’ invece fondato, ad avviso del collegio, il secondo motivo di ricorso.
Secondo la Corte territoriale, “la contemporanea sussistenza di due ipotesi di bancarotta distrattiva e documentale rende inapplicabile (…) la richiesta (…) concessione della circostanza attenuante della particolare tenuita’ dei fatti di bancarotta, L. Fall., ex articolo 219, comma 3”: il rilievo non puo’ condividersi.
In vero, la pluralita’ delle condotte di bancarotta e’ gia’ considerata dall’ordinamento quale fattispecie aggravata (pur risolvendosi in una peculiare ipotesi di “continuazione fallimentare”, sottratta pero’ alla disciplina di cui all’articolo 81 cpv. c.p.), non a caso bilanciabile con eventuali circostanze di segno contrario, ivi compresa l’attenuante che la difesa, nel caso oggi in esame, aveva invocato e continua a sollecitare. Ben puo’ darsi, pertanto, che a fronte di piu’ comportamenti di rilievo penale L. Fall., ex articolo 216 e segg., ciascuno dei quali produttivo di una modesta lesione del bene giuridico tutelato dalle norme suddette, il giudice ritenga le due circostanze equivalenti, o giunga a considerare prevalente quella favorevole al reo; del resto, il dato empirico della pluralita’ dei fatti non ha nulla a che vedere con i parametri cui avere riguardo ai fini della concessione dell’attenuante prevista dal citato articolo 219, comma 3, fondati solo sulla verifica in concreto del quantum di danno cagionato.
Questa Corte, in proposito, ha piu’ volte affermato che “in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuita’ del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti” (Cass., Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv 255063); ed analoghi principi appaiono ribaditi in ordine alla bancarotta documentale, ove i presupposti per la ravvisabilita’ della circostanza in argomento debbono essere valutati “in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilita’ di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori” (Cass., Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv 255439; v. anche Cass., Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012, Robbiano, Rv 253778, secondo cui “nella ipotesi di bancarotta documentale, ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuita’, non rileva l’ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell’attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato”).
2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.
Il rigetto dei motivi di ricorso ulteriori rispetto a quelli afferenti il mancato riconoscimento dell’attenuante sopra evidenziata, dovendosi intendere l’annullamento con rinvio limitato alle conseguenti determinazioni in tema di trattamento sanzionatorio, comporta il passaggio in giudicato delle statuizioni relative alla declaratoria di penale responsabilita’.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo esame.

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