Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 5 settembre 2016, n. 17576

In caso di divisione ereditaria in cui il giudice di appello, in presenza di masse plurime, privilegia un criterio di divisione diverso da quello utilizzato dal giudice di primo grado, non è possibile contestare la scelta se è stata comunque assicurata la corrispondenza tra le quote ideali vantate e quelle effettivamente assegnate in natur

I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all’epoca dell’apertura della successione e non già al momento della divisione

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 5 settembre 2016, n. 17576

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13685/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende in virtu’ di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 140/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 26/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per il ricorrente e l’Avvocato (OMISSIS), per delega dell’Avvocato (OMISSIS), per la resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 24 aprile 1999 (OMISSIS) conveniva in giudizio la sorella (OMISSIS) per procedere allo scioglimento della comunione dei beni relitti della successione del padre (OMISSIS), e della zia, (OMISSIS).
Si costituiva la convenuta la quale aderiva alla domanda, ma chiedeva prendersi in considerazione anche i beni mobili, nonche’, previa collazione, gli immobili siti in Vittoria ed in contrada (OMISSIS), donati in vita dal padre in favore dell’attore.
Quest’ultimo a sua volta chiedeva procedersi alla collazione dell’immobile sito in (OMISSIS), asseritamente donato dal genitore alla sorella.
Il Tribunale di Ragusa con sentenza non definitiva del 23 ottobre 2002, dichiarava che i beni da dividere erano quelli indicati in citazione nonche’ la piena proprieta’ degli immobili che la convenuta aveva individuato come oggetto di donazione in favore dell’attore.
Il gravame immediato proposto dal (OMISSIS) nei confronti di tale pronuncia e’ stato rigettato con sentenza della Corte d’Appello di Catania del 10 aprile 2007.
Proseguito il giudizio dinanzi al Tribunale adito, ed all’esito dell’istruttoria, con sentenza definitiva n. 922 del 20 dicembre 2007 veniva disposta la divisione dei beni tra i germani (OMISSIS), reputandosi tuttavia inammissibile la domanda della convenuta finalizzata ad ottenere i frutti dei beni donati.
Interposto gravame avverso tale decisione, la Corte d’Appello di Catania, previa rinnovazione della CTU, con sentenza n. 140 del 26 gennaio 2015 accoglieva l’appello proposto dalla convenuta, approvando tre distinti progetti di divisone relativamente alle distinte masse comuni, rappresentate dai beni caduti nella successione del genitore, della zia ed acquisiti dai condividenti in regime di comunione ordinaria; dichiarava ammissibile la domanda relativa alla corresponsione dei frutti dei beni donati, quantificandone l’importo e condannando l’originaria parte attrice al rimborso in favore della convenuta; poneva le spese del giudizio di primo grado a carico della massa, e quelle del giudizio di appello a carico dell’appellato.
Rilevava la Corte etnea che trattandosi di una divisione di beni appartenenti a diverse masse, occorreva procedere alla formazione di autonomi progetti divisionali per ciascuna della masse, non potendosi accedere alla diversa soluzione fatta propria dal giudice di primo grado che aveva predisposto ed approvato un unico progetto di divisione.
Quanto alla domanda volta alla corresponsione dei beni destinati ad essere collazionati, osservava che dalla lettura della comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale, emergeva in maniera univoca che vi era stata anche la richiesta di pagamento dei frutti prodotti dai beni donati, occorrendo quindi interpretare la domanda sulla base non solo delle conclusioni ma anche della parte espositiva dello scritto che la contiene.
Quindi, dopo avere riepilogato e descritto i vari beni caduti nelle due successioni e di quelli acquisiti in comunione ordinaria dalle parti, ribadendo le conclusioni del CTU, evidenziava la necessita’ di dover procedere, per i beni in origine appartenenti al padre dei condividenti, ad una stima all’epoca dell’apertura della successione, occorrendo effettuare i prelevamenti, in conseguenza dell’operare della collazione, sempre con valori calcolati a tale momento.
Sempre in relazione ai beni caduti nella successione paterna, e precisamente per quelli oggetto di collazione, detraeva dal valore calcolato, come detto, alla data di apertura della successione, il valore dei miglioramenti apportati dall’attore sino alla data di apertura della successione.
Infine approvava i progetti di divisione, provvedendo ad individuare la quota di spettanza di ognuno dei germani, per i beni caduti nella successione paterna, nonche’ le quote sulle altre due masse, per le quali prevedeva la misura dei conguagli e l’estrazione a sorte.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di quattro motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e l’omesso rilievo del giudicato interno con la conseguente violazione dell’articolo 2909, e dell’articolo 745 c.c..
Evidenzia il ricorrente che la convenuta aveva chiesto procedersi alla collazione dei beni asseritamente donatigli in vita dal genitore.
La sentenza non definitiva n. 679/02 del Tribunale di Ragusa aveva individuato i beni destinati a formare la massa comune da dividere, accogliendo la domanda di collazione solo per gli immobili indicati in comparsa di risposta dalla convenuta.
La sentenza de qua era stata impugnata dal solo attore, ed all’esito del gravame, la Corte d’Appello di Catania aveva confermato la decisione del giudice di primo grado.
Nel prosieguo del giudizio il Tribunale, con la sentenza definitiva del 2007 aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa alla corresponsione dei frutti prodotti dai beni oggetto della donazione di cui alla richiesta di collazione, e la sentenza in questa sede impugnata, riformando la decisine del Tribunale, ha invece ritenuto che si trattava di una richiesta gia’ contenuta nella formulazione della domanda riconvenzionale.
Orbene, assume il ricorrente che il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva del 2002 (non essendo stata a sua volta impugnata la sentenza della Corte d’Appello che aveva rigettato l’appello proposto da parte dello stesso ricorrente) avendo stabilito che andavano posti in collazione gli immobili, costituisce giudicato anche in merito alla esclusione dalla massa dei frutti e degli interessi prodotti da tali beni.
La Corte d’Appello di Catania, quindi non avrebbe potuto ritenere ammissibile la domanda de qua, ma avrebbe dovuto prendere atto del giudicato formatosi sul punto.
Il motivo e’ infondato.
Ed, invero, poiche’ nella fattispecie viene invocata l’efficacia preclusiva derivante da un giudicato rappresentato da una diversa sentenza, ancorche’ emessa nell’ambito dello stesso giudizio, deve trovare applicazione il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 2617/2015; conf. Cass. n. 26627/2006) il principio della rilevabilita’ del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d’inammissibilita’ del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa.
Parte ricorrente si e’ limitata a richiamare per estrema sintesi il contenuto sia della sentenza non definitiva del 2002 che della successiva pronuncia di conferma della Corte d’Appello di Catania, senza riportare in maniera puntuale il dispositivo delle stesse, e la parte motiva nella quale sarebbe stata asseritamente decisa la questione relativa all’inclusione nella massa da dividere anche dei frutti prodotti dai beni donati in favore del ricorrente.
Tale omissione rende pertanto evidente la violazione del predetto principio.
In ogni caso il motivo e’ anche infondato nel merito.
Ed, invero, cosi’ come emerge dalla stessa narrativa di parte ricorrente, le questioni sulle quali era stato chiamato a pronunziarsi il Tribunale con la sentenza non definitiva erano quelle relative alla possibilita’ di poter prendere in considerazione ai fini della collazione, le donazioni immobiliari che sia l’attore che la convenuta assumevano essere state effettuate dal genitore in favore della controparte, non essendo quindi venuta espressamente in contestazione anche la diversa questione relativa al riconoscimento dei frutti sui beni donati.
Atteso quindi il limitato ambito delle statuizioni oggetto della sentenza non definitiva, il giudicato formatosi a seguito del rigetto del gravame non poteva che investire le stesse, con esclusione quindi di tutte le diverse questioni non implicate, e per le quali correttamente il giudizio proseguiva dinanzi al Tribunale, che, non a caso, reputo’, con statuizione poi riformata dalla decisione in questa sede gravata, di doversi pronunziare circa l’ammissibilita’ della domanda relativa ai frutti de quibus.
In tal senso depone anche la lettura del dispositivo della sentenza non definitiva, cosi’ come riportato in controricorso, dal quale si evince che la statuizione ha avuto ad oggetto solo la proprieta’ degli immobili donati e la possibilita’ di poterli valutare ai fini della collazione, senza quindi alcun riferimento anche ai frutti dagli stessi prodotti.
Inoltre non deve trascurarsi il fatto che il tenore dell’articolo 745 c.c., conferma la natura accessoria degli interessi e dei frutti dei beni donati, sicche’ appare ragionevole inferire da tale qualificazione la conclusione per la quale, e contrariamente a quanto sostenuto da pane ricorrente, la statuizione positiva circa il diritto alla collazione degli immobili, lungi dall’escludere il diritto alla restituzione dei frutti percetti dal donatario per l’epoca successiva all’apertura della successione, implica un positivo riconoscimento anche della spettanza degli stessi, soprattutto, laddove, come nella fattispecie, si ritenga che sia stata avanzata una specifica domanda in tal senso.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta del pari la violazione del giudicato interno con riferimento alla formazione ed all’individuazione della massa da dividere.
Infatti, invocandosi anche in relazione al motivo in esame, quanto statuito con la sentenza non definitiva del 2002, si sostiene che la stessa avrebbe anche stabilito di procedere alla divisione sulla base di un’unica massa inclusiva di tutti i beni comuni.
Cio’ troverebbe conferma anche nella lettura dell’atto di appello proposto dalla controricorrente avverso la sentenza definitiva del Tribunale del 2007, la quale aveva effettivamente provveduto a dividere i beni in maniera unitaria, disattendendo la regola che presiede alle divisioni plurimasse, atteso che in tale atto di impugnazione non si rinviene alcuna contestazione in meno alla scelta operata da parte del giudice di prime cure.
Ne consegue che la decisione della Corte d’Appello di provvedere alla formazione di autonomi progetti di divisione in relazione alle varie masse coinvolte, sarebbe intervenuta in violazione di un giudicato formatosi sul punto, ben potendosi reputare l’acquiescenza mostrata dalle parti a fronte dell’erronea decisione del Tribunale, equivalente alla prestazione del consenso in forma scritta, che, secondo la tesi tradizionale, e’ presupposto di legittimita’ per la divisione congiunta di beni appartenenti a masse autonome.
Orbene, premesso che deve escludersi, alla luce di quanto sopra esposto in merito al limitato contenuto della sentenza non definitiva del 2002, che la stessa contenga anche una statuizione circa le modalita’ con le quali procedere alla divisione dei beni, sicche’ appare del tutto erroneo invocare la stessa come giudicato esterno, inopinatamente disatteso dalla sentenza qui gravata, effettivamente emerge che la sentenza di primo grado, disattendendo il consolidato orientamento per il quale, in presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna della masse coinvolte, essendo dato riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta e da parte di tutti i condividenti, ha proceduto alla redazione cd approvazione di un unitario progetto di divisione, che ha quindi coinvolto in maniera indifferenziata sia i beni caduti nella successione paterna, che quelli derivanti dalla successione della zia, che quelli in comunione ordinaria tra i contendenti.
Reputa il Collegio che effettivamente, l’errore commesso dal giudice di merito il quale discostandosi dal richiamato principio delle divisioni plurimasse, non possa essere emendato d’ufficio ad opera del giudice del gravame, ma necessiti di una sollecitazione della parte interessata attraverso la proposizione di un mezzo di gravame (in tal senso si veda Cass. n. 5798/1992, secondo cui nel caso di divisioni di beni in godimento comune proveniente da titoli diversi e, percio’, appartenenti a distinte comunioni, e’ possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non puo’ risultare da manifestazione tacita di volonta’ o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”, perche’ rientrante tra quelli previsti dall’articolo 1350 c.c.; conseguentemente, in mancanza di un siffatto negozio, il comportamento tenuto dalla parte che non si e’ opposta alla domanda di divisione unica nel giudizio di primo grado non impedisce a quest’ultima di proporre appello per denunciare la sentenza che ha accolto tale domanda).
Tuttavia, la peculiarita’ della vicenda e’ costituita dal fatto che in relazione alle tre masse di cui sono contitolari i germani (OMISSIS), gli stessi vantano quote identiche sicche’ il risultato corrispondente all’assegnazione di due quote di identico valore, ragguagliate al coacervo delle tre masse non si differenzia in alcun modo rispetto alla diversa soluzione che preveda l’assegnazione di tre quote in natura, anche in questo caso di identico valore, ma ognuna confezionata in riferimento a beni facenti parte delle tre distinte masse.
Appare quindi evidente che ove non risulti dedotto uno specifico pregiudizio derivante dall’avere differenziato le masse ai fini della divisione, una volta che sia stata assicurata la corrispondenza quantitativa delle quote in natura al valore delle quote ideali vantate dai condividenti, la censura rappresentata dall’avere proceduto con la creazione, per ognuno dei contendenti, di tre quote, ognuna delle quali composta da beni facenti parte di ogni singola massa, non determina alcun pregiudizio suscettibile di giustificare l’interesse a denunziare l’adozione da parte del giudice di appello di un criterio divisionale difforme da quello adottato dal giudice di primo grado, risolvendosi tale scelta nell’esercizio della potesta’ discrezionale del giudice di procedere alla formazione delle quote del progetto di divisione.
D’altronde, anche laddove il giudice avesse provveduto alla formazione di un unico progetto di divisione, ben avrebbe potuto formare le due quote ricomprendendo in ognuna delle stesse beni facenti parte, in proporzione di ognuna delle tre originarie masse, senza che tale modus procedendi sia di per se’ solo contestabile.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi che risulta ormai incontestato che le donazioni ricevute in vita dal ricorrente debbano essere sottoposte a collazione, e che essendosi optato per la collazione per imputazione, debba procedersi a prelevamenti, i quali non possono che avvenire sui soli beni facenti parte della massa costituita dai beni caduti nella successione paterna, di guisa che, onde assicurare la puntuale attuazione di tale modalita’ di colazione, logicamente si impone una distinzione tra tutti i beni in comunione di quelli derivanti dalla successione paterna, i quali vanno divisi, per la sola parte residuata all’esito dei prelevamenti in natura, giustificandosi in tal modo, anche dal punto di vista giuridico, la necessita’ di dover tenere conto della diversa provenienza dei beni in comune, salvaguardando, come appunto compiuto dalla sentenza gravata, l’identita’ quantitativa delle quote da attribuire.
3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione delle norme in tema di divisione (articoli 726 e ss. c.c.) nonche’ la falsa applicazione dell’articolo 747 c.c..
Deduce parte ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe indirizzato le operazioni peritali, recependo il contenuto della CTU, nel senso che sia la stima dei beni donati, e da apportare in collazione, che quella dei prelevamenti doveva essere effettuata in considerazione del valore dei beni al momento dell’apertura della successione.
Viceversa, ad avviso dell’attore poiche’ ai fini della divisione la valutazione dei beni deve essere sempre compiuta con riferimento alla data in cui si compie la divisione, il prelevamento avrebbe dovuto essere calcolato in base si’ al valore dei beni donati, ma poi eseguito sui beni cosi’ come stimati alla data della divisione.
Il motivo e’ evidentemente destituito di fondamento.
Ed, invero la tesi fatta propria dal ricorrente contrasta apertamente con il consolidato orientamento di questa Corte la quale ha affermato che (Cass. n. 3235/2000) i beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all’epoca dell’apertura della successione e non gia’ al momento della divisione, perche’ detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parita’ di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.
In tal senso si e’ altresi’ specificato le ragioni di tale regola, individuandone la giustificazione proprio nell’esigenza di assicurare la parita’ di trattamento tra coeredi, che e’ alla base dell’istituto della collazione, posto che la diversa soluzione propugnata dal ricorrente, lungi dal riequilibrare le posizioni dei coeredi non donatari, imporrebbe a questi ultimi un eccessivo sacrificio del loro diritto, a fronte di consistenti oscillazioni del mercato immobiliari, estendendo alla diversa ipotesi della donazione immobiliare i principi che appaiono invece invocabili solo in caso di donazione di somme di denaro, per le quali opera invece il principio nominalistico (cfr. Corte Cost. n. 107/1981).
In tal senso si veda Cass. n. 25630/1990, che ha stabilito che i beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari, devono essere stimati per il valore che avevano all’epoca dell’apertura della successione e non gia’ al momento della divisione, perche’ detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parita’ di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari (conf. Cass. n. 2453/1976).
4. Infine con il quarto motivo di ricorso si lamenta ex articolo 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, e discussi tra le parti, in relazione alla stima e valutazione dei beni da dividere ed in relazione alla formazione del progetto di divisione.
A tal fine deve premettersi che la sentenza impugnata risulta emessa in data successiva al 12 settembre 2012, sicche’, come appare evidente alla stessa parte ricorrente, trova applicazione il nuovo dettato dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
In primo luogo preme rilevare che, proprio a seguito della riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di,’sufficienza” della motivazione, ed e’ solo in tali ristretti limiti che puo’ essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4.
Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione, occorrendo altresi’ ricordare il costante orientamento giurisprudenziale per il quale la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, non incorre nel vizio di carenza di motivazione (in tal senso si veda Cass. nn. 13845/07; 7392/94; 16368/14; 19475/05). La deduzione circa la mancata disamina delle critiche mosse alla consulenza tecnica si risolve pertanto in una censura sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, occorrendo a tal fine che il ricorrente evidenzi la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione, ma pur sempre nell’ambito della previsione di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
1,e suesposte argomentazioni, escludono che quindi le censure nella loro concreta formulazione, laddove si risolvono in una critica alla decisione del giudice di merito che abbia sposato le conclusioni del CTU, senza dare risposta alle osservazioni della parte, possano essere esaminate dalla Corte, atteso che tramite le medesime si mira surrettiziamente a veicolare una denunzia di insufficienza motivazionale, che oggi, alla luce della novella, puo’ trovare spazio in ambito ben piu’ ristretto rispetto al passato.
Infatti, occorre altresi’ evidenziare che Cass. n. 8054/2014 ha sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se’ vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”, e che pertanto, come stabilito da Cass. n. 8053/14, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Orbene, attenendosi a tali autorevoli indicazioni, deve osservarsi che alcuno dei fatti di cui si denuncia l’omessa disamina da parte del giudice di appello, appare suscettibile di giustificare l’accoglimento del ricorso.
Orbene, quanto all’omessa disamina delle condizioni geografiche del fondo in contrada (OMISSIS), la circostanza delle rocce affioranti sulla particella n. (OMISSIS), risulta invece espressamente presa in esame dalla sentenza impugnata alla pag. 42, essendosene quindi tenuto conto ai fini della stima della medesima.
Quanto alla sperequazione di valore dei terreni in localita’ (OMISSIS), la motivazione della sentenza appellata, ancorche’ mediante il richiamo alle risultanze della CTU risulta avere preso in considerazione le critiche mosse da parte ricorrente, dovendosi quindi escludere la possibilita’ di proporre le doglianze in merito alla stima avvalendosi della novellata previsione di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il terzo ed il quarto fatto denunziati (condizioni statiche e presenza di occupanti dei beni in localita’ (OMISSIS)), avendo anche a tal riguardo la sentenza impugnata mostrato di occuparsene (cfr. pag. 34 della decisione gravata).
Quanto al quinto fatto di cui si deduce l’omessa disamina (verifica delle condizioni degli immobili alla via (OMISSIS) alla data del 1974, anche alla luce delle opere di consolidamento e rifacimento eseguite dal donatario), in disparte evidenti profili di carenza del requisito di autosufficienza, essendosi richiamati a tal fine documenti idonei, a detta del ricorrente, a comprovate i lavori eseguiti, ed il cui contenuto non risulta riprodotto in ricorso, lo stesso motivo richiama il contenuto della pag. 32 della sentenza impugnata, rendendo quindi evidente che il fatto sia stato esaminato, invocandosi piuttosto una motivazione generica, profilo questo che non appare piu’ suscettibile di poter essere dedotto in sede di legittimita’.
Analoghe considerazioni valgono per il sesto fatto, rappresentato dall’omessa valutazione delle migliorie derivanti dalla radicale ristrutturazione del locale posto nel corpo di fabbrica collocato a destra dell’ingresso dei locali di via (OMISSIS), essendo del pari la contestazione priva del requisito dell’autosufficienza (non risultano riprodotti i documenti, quali il contratto di appalto che comproverebbero i lavori eseguiti) ed emergendo dalla stessa formulazione del ricorso, che riproduce il contenuto delle pagg. 27 e 28 della sentenza impugnata, come lungi dall’esservi stata l’omessa disamina delle circostanze, in realta’ si contesti la valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito, censura inammissibile per quanto sopra esposto.
Infine, quanto al settimo fatto di cui si denuncia l’omesso esame, concernente l’equiparazione della stima del locale di via (OMISSIS) con i vicini locali di cui alla medesima via ai civici nn. (OMISSIS), il ricorso omette di indicare il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, trascurando altresi’ di indicarne la decisivita’, contravvenendo in tal modo alle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori come per legge;

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