Non è assoggettabile alle disposizioni relative al fallimento e al concordato preventivo degli imprenditori quello individuale che, pur esercitando un’attività commerciale, dimostri il possesso congiunto dei requisiti stabiliti dall’art. 1, comma 2, lettera a), della legge fallimentare Rd 267/1942, che richiama la circostanza di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila.

Ordinanza 4 ottobre 2017, n. 23196
Data udienza 13 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), rapp. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio dello stesso in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) in persona del cur. fall. (OMISSIS) s.r.l.;
– intimati –
per la cassazione della sentenza n. 1046/16 App. Catanzaro 21/06/2016 n. 1249/16 R.G. 33/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 dal Consigliere relatore Dott. FERRO Massimo;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta Decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. (OMISSIS), imprenditore individuale operante sotto la ditta (OMISSIS), impugna la sentenza App. Catanzaro 21.6.2016, con cui e’ stato rigettato il suo reclamo proposto avverso la sentenza Trib. Vibo Valentia (OMISSIS) gia’ dichiarativa del proprio fallimento;
2. per la corte, ammessa la produzione da parte del debitore e per la prima volta in sede di reclamo di documenti (nella specie le dichiarazioni reddituali) volti ad integrare il possesso congiunto dei requisiti ostativi alla fallibilita’, in ogni caso la loro efficacia esimente doveva, nel caso concreto, negarsi, essendo risultato superato, gia’ per il 2014, il parametro dell’attivo, quanto ai 300.000 Euro;
3. il punto dell’insolvenza veniva affrontato escludendo che una generica contestazione potesse sovvertire la statuizione del tribunale, in merito alla modestia del credito azionato ed alla sussistenza di crediti vantati e non riscossi, tanto piu’ che il reclamo elevava a motivo d’impugnazione solo la censura sui predetti requisiti della L.Fall., articolo 1; in ogni caso si dava atto anche di protesti, sostanziale impossidenza oltre all’abitazione, ampiezza del passivo verso i fornitori.
4. con il ricorso si deducono tre motivi e, in particolare:
– la violazione della L.Fall., articolo 1, con riguardo all’attivo, erroneamente computato;
– la violazione dell’articolo 2424 c.c.;
– il vizio di motivazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il primo e secondo motivo di ricorso, da affrontare congiuntamente stante la omogeneita’, sono fondati, posto che la sentenza, nel richiamare il principio di cui a Cass. 17553/2009 – per il quale “nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi di logica contabile, cui si richiama la L.Fall. articolo 1, comma 2, lettera a), (nel testo modificato dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, articolo 1) e di cui e’ espressione lo stesso articolo 2424 c.c., con la conseguenza che, pur non essendo il piccolo imprenditore tenuto alla redazione di un bilancio come quello previsto per le societa’ di capitali, tra le poste attive della situazione patrimoniale vanno incluse anche le rimanenze di magazzino, mentre nel passivo devono essere computati i debiti contratti per l’acquisto degli stessi beni ” – non ha considerato che, dalla documentazione fiscale del 2014, risultava una voce, pari ad Euro 198.657 e corrispondente ai “ricavi lordi” dell’anno, inidonea di per se’, e senza diversa illustrazione e sviluppo di propri addendi interni, a mutarsi in diretto valore della componente “attivo”;

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