Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 9 ottobre 2017, n. 23574. Obbligo di convocazione dell’affidatario o dell’eventuale famiglia collocataria previsto a pena di nullità

I genitori affidatari devono essere convocati e ascoltati anche nel giudizio di secondo grado, nell’ottica di una completa valutazione dell’interesse del minore. La Cassazione ha elaborato tale principio, mutuandolo dalla legge 173/2015, pronunciandosi sul caso di una minore dichiarata adottabile perché in stato di abbandono.Tutto il sistema ruota intorno a una completa valutazione dell’interesse del minore, che passa anche per l’importanza del ruolo assunto dagli affidatari nell’ambito dello sviluppo psico­fisico del bambino, in un momento centrale per la formazione della sua personalità, non potendo essere trascurato alcun elemento al fine di effettuare una valutazione complessiva.

Sentenza 9 ottobre 2017, n. 23574
Data udienza 28 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), RAPPRESENTATA DAL TUTORE PROVVISORIO AVV. (OMISSIS) rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;
– intimati –
nonche’ sul ricorso proposto in via incidentale da:
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;
– ricorrente in via incidentale –
contro
(OMISSIS), RAPPRESENTATA DAL TUTORE PROVVISORIO AVV. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, n. 23, depositato in data 8 giugno 2016;
udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 28 marzo 2017 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;
sentito per la ricorrente principale l’avv. (OMISSIS);
udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott.ssa CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata in data 29 maggio 2013 il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro dichiarava lo stato di adottabilita’ della minore (OMISSIS), nata il (OMISSIS), Pgi, fuori del matrimonio, da una relazione fra (OMISSIS) e (OMISSIS), ritenendo che dagli accertamenti svolti risultasse provato lo stato di abbandono della predetta, sia per l’assoluta inadeguatezza della madre allo svolgimento del ruolo genitoriale, sia in considerazione del colpevole comportamento omissivo del padre, per non essersi attivato al fine di sottrarre la minore ai rischi connessi alla incapacita’ e alla condotta di vita sregolata e instabile della madre, con la quale la convivenza, gia’ da tempo cessata, si era svolta per brevi periodi.
2. La Corte di appello di Catanzaro, con la decisione indicata in epigrafe, in accoglimento del gravame proposto dal padre, ha revocato la dichiarazione dello stato di adottabilita’, rilevando che, sulla base degli accertamenti svolti dai servizi sociali e riferiti con relazioni del 10 giugno 2014 e del 13 aprile 2015, era emerso che l’Arci il quale conviveva con una nuova compagna in un appartamento sito in (OMISSIS), svolgeva da tempo attivita’ retribuita ed era determinato a tenere con se’ la figlia.
3. La consulenza espletata nel secondo grado aveva evidenziato, altre alla carenza di elementi psico-patologici e di anomalie comportamentali, la capacita’ del padre, per essersi rivelato maturo e responsabile, rispetto al ruolo genitoriale, elementi che, ad avviso della corte di appello, facevano premio sul pregresso contegno omissivo valorizzato nella decisione del Tribunale per i Minorenni.
4. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso il tutore della minore, avv. (OMISSIS), che ha dedotto cinque motivi, illustrati da memoria, ed il Procuratore Generale presso la Corte di appello, con tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *