Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 9 ottobre 2017, n. 23574. Obbligo di convocazione dell’affidatario o dell’eventuale famiglia collocataria previsto a pena di nullità

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1. Con il primo motivo del ricorso principale e dell’incidentale si denuncia, in termini assolutamente identici, la violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 5, comma 1, come novellato dalla L. n. 73 del 2015, articolo 5 per non essere stata disposta la convocazione della famiglia presso la quale la minore – come pacificamente risultante dagli atti – era collocata; convocazione prescritta a pena di nullita’ dalla richiamata novella.
2. Con il secondo mezzo del ricorso principale si denuncia la violazione della L. n. 184 del 1983, articoli 8 e 15 per aver la corte distrettuale focalizzato il proprio esame sulla figura del padre biologico, ponendo in evidenza l’assenza di rilievi di natura psicopatologica, cosi’ trascurando un accertamento sulla presenza di concrete attitudini e condizioni di vita e di stabilita’ necessarie per il pieno recupero delle capacita’ genitoriali.
3. La successiva censura, di contenuto assolutamente analogo al terzo motivo del ricorso incidentale, concerne la violazione dell’articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 e dell’articolo 6 Cedu, per non essere state valutate le effettive esigenze della minore.
4. Il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, cosi’ come il secondo del ricorso incidentale, prospettano, sotto vari profili, vizi motivazionali correlati all’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
5. Assume rilievo decisivo e assorbente la fondatezza del primo motivo sia del ricorso principale che dell’incidentale, entrambi relativi, come sopra evidenziato, alla violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 5, comma 1, come novellato dalla L. n. 173 del 2015, articolo 2.
6. In virtu’ di tale disposizione e’ espressamente stabilito che “L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullita’, nei procedimenti civili in materia di responsabilita’ genitoriale, di affidamento e di adottabilita’ relativi al minore affidato ed hanno facolta’ di presentare memorie scritte nell’interesse del minore”.

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