Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 4 ottobre 2017, n. 23196. Assoggettabile alle disposizioni relative al fallimento e al concordato preventivo degli imprenditori quello individuale che dimostri il possesso congiunto dei requisiti stabiliti dall’art. 1, comma 2, lettera a), della legge fallimentare Rd 267/1942

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2. l’addizione delle rimanenze finali ai crediti, e in difetto di immobilizzi (Cass. 19654/2015), conduceva pertanto, sottraendo dall’attivo una voce anche giuridicamente propria dei realizzi lordi annuali, ad una unita’ di grandezza, per come messa in evidenza dalla corte, inferiore al limite di fallibilita’ dei 300.000 Euro annui;
3. l’accoglimento dei primi due motivi, rende assorbito il terzo e determina la necessita’ della cassazione con rinvio, essendo mancata una piu’ compiuta disamina delle complessive difese rese in sede di reclamo dal debitore e che parimenti avranno modo di essere verificate, alla luce della L.Fall., articolo 1, comma 2, ed apprezzando la dislocazione dell’onere della prova a carico del debitore, di nuovo avanti alla corte d’appello per tutti i requisiti dimensionali gia’ non considerati (Cass. 22150/2010);
4. il ricorso va dunque accolto con riguardo ai primi due motivi, assorbito il terzo, con cassazione e rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
Motivazione Semplificata.

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