Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 5 gennaio 2018, n. 118. Per la configurabilita’ del delitto associativo non e’ richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volonta’ di partecipare

Per la configurabilita’ del delitto associativo non e’ richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volonta’ di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volonta’, ad una societa’ criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.

Sentenza 5 gennaio 2018, n. 118
Data udienza 22 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. GIANLUIGI PRATOLA che conclude per l’inammissibilita’;
Udito il difensore (Avv. (OMISSIS) in sost. Avv. (OMISSIS)).
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS), sottoposto alla misura cautelare degli arresti
domiciliari nell’ambito di procedimento penale in cui e’ indagato di associazione a delinquere e riciclaggio di beni, denaro ed altre utilita’ aggravati dalla transnazionalita’, ricorre per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza applicativa della misura emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 17/5/2017.
1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione sotto il profilo dell’illogicita’, della contraddittorieta’ e della mancanza in ordine a specifici rilievi difensivi enunciati nei motivi di gravame. In particolare, il Tribunale, al pari del giudice della cautela, aveva fondato in modo del tutto assertivo la gravita’ indiziaria omettendo un vaglio critico ed argomentativo rispetto alle deduzioni difensive a sostegno del riesame asseverando l’interpretazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali captate tra il co-indagato (OMISSIS) e i dipendenti della (OMISSIS) s.r.l. a suo tempo “sposata” dal giudice della misura.

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