Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 5 gennaio 2018, n. 118. Per la configurabilita’ del delitto associativo non e’ richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volonta’ di partecipare

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In conclusione, nessuna violazione di legge e’ ravvisabile in ordine alla valutazione della gravita’ indiziaria essendosi utilizzate intercettazioni telefoniche ed ambientali ritualmente autorizzate, dal contenuto chiaro ed indiziante, unitamente all’esito di attivita’ investigativa. Sono, quindi, rispettati i canoni probatori richiesti dagli articoli 273 e 192 c.p.p..
Parimenti e’ a dirsi riguardo il denunciato vizio di motivazione. Va, infatti, ribadito al riguardo che, in tema di misure cautelari personali, allorche’ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimita’ e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto o meno ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis vedi Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460).
2. Puo’ ritenersi infondato anche il motivo dedotto sulle esigenze cautelari. Invero, la circostanza che i fatti oggetto del procedimento siano contestati sino alla fine del 2013 e che l’indagato attualmente presti attivita’ lavorativa presso una ditta estranea allo svolgimento di attivita’ finanziaria – elementi entrambi favorevoli alla prospettazione difensiva – sono stati apprezzati e valutati dal giudice del riesame alla luce anche di altri elementi che, invece, denotano attualita’ dei pericula fondanti la misura. In particolare, si e’ fatto riferimento non solo alla gravita’ della condotta contestata e alle concrete modalita’ di sistematica e reiterata consumazione nel tempo dei molteplici delitti fine, ma soprattutto alla perdurante operativita’ della (OMISSIS) s.r.l. (ancora impegnata in un settore, quello dell’import export, che continua ad offrire, insieme a notevoli opportunita’ di guadagno, continue occasioni di delitto), alla serialita’ delle condotte accertate dagli inquirenti che sono continuate pur quando erano in corso (e noti agli indagati) gli accertamenti della G.d.F., alla comprovata esistenza di fondi neri non ancora compiutamente individuati (allocati non solo in Europa, ma anche in Asia e in altri paesi extra U.E.) ed alle conoscenza e contatti instaurati anche all’estero dall’indagato, di cui e’ stata motivatamente valutata in termini negativi la personalita’. Tali elementi danno ragionevolmente conto dell’esigenza di preservare le indagini da possibili attivita’ di inquinamento, dell’attualita’ della misura e del ragionevole bilanciamento operato dal giudice della cautela che ha applicato all’indagato, anziche’ la piu’ grave custodia in carcere, quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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