Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 5 gennaio 2018, n. 118. Per la configurabilita’ del delitto associativo non e’ richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volonta’ di partecipare

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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato essendo i motivi non fondati.
1.1. Il primo motivo di ricorso in punto di gravita’ indiziaria e’ infondato. Invero, dalla lettura del provvedimento impugnato si ricava come il Tribunale del riesame, pur avendo proceduto ad una pedissequa elencazione delle fonti di prova a carico (nella specie il contenuto delle conversazioni captate tra il ricorrente e gli altri coindagati ovvero tra quest’ultimi), abbia comunque compiuto una valutazione critica di tali elementi, nell’ambito di una ricostruzione storica dell’indagine e dei suoi presupposti fattuali (vedi paragrafo 1 dedicato alla premessa), alla luce della posizione rivestita dal ricorrente (vedi pagg. 39-41 riguardo il delitto di riciclaggio e 45-48 in ordine al delitto associativo) e delle deduzioni mosse dalla difesa con la richiesta di riesame (vedi pagg. 42-44 riguardo il delitto di riciclaggio e 48-49 prima parte a proposito del delitto associativo).
1.1.1. Anche il motivo di ricorso specificatamente rivolto al delitto di riciclaggio e’ infondato. Invero, dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta come il Tribunale del riesame abbia evocato una molteplicita’ di fonti di prova (costituite da ripetute intercettazioni telefoniche tra il ricorrente ed il coindagato e la figlia che faceva da tramite, dalla presenza del (OMISSIS) ai dialoghi intervenuti tra i coindagati, nonche’ sui luoghi interessati dall’attivita’ illecita, dalla documentazione bancaria attestante le operazioni di trasferimento e sostituzione valuta) che danno conto, sul piano della gravita’ indiziaria, del coinvolgimento del ricorrente nell’attivita’ di riciclaggio al medesimo contestata in concorso con il (OMISSIS) al capo H) della rubrica. A tale proposito risulta altamente significativa una conversazione tra il (OMISSIS), principale indagato e dominus della vicenda illecita, con altro correo ( (OMISSIS)), nel corso della quale l’espresso riferimento all’opera “professionale” dell’indagato, quale promotore e consulente finanziario del primo, viene legata all’esigenza proprio di riciclare denaro proveniente da delitto (evasione fiscale). Trattandosi di intercettazione intervenuta tra soggetti intranei al sodalizio criminale investigato e, dunque, a diretta conoscenza delle dinamiche illecite, la stessa assume ai fini cautelari piena valenza probatoria (Sez. Un., n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263714). Pertanto, non risulta illogico, da parte dei giudici della cautela, avere ricondotto la molteplicita’ dei contatti (anche serrati) e degli incontri tra l’indagato ed il (OMISSIS) e gli altri accoliti (la figlia Ambra e quanto ai contatti soprattutto la (OMISSIS) che faceva da tramite) ad un contesto illecito piu’ ampio, alla luce delle emergenze di indagine che evidenziano come quell’attivita’ di trasferimento di denaro proveniente da delitto ad opera del (OMISSIS) fosse sistematica ed organizzata con le modalita’ specificate in imputazione ed il concorso necessario degli altri coindagati con i compiti a ciascuno rispettivamente assegnati per come delineato nella rubrica. Del resto, sul versante accusatorio “pesano” a carico dell’indagato anche gli accertamenti di carattere investigativo e documentale acquisiti per mezzo di rogatoria che danno conto di come la sua opera fosse volta proprio a far uscire dal territorio italiano i capitali cosi’ illecitamente ottenuti, con cio’ dandosi conto anche dell’esistenza fattuale dell’aggravante della transnazionalita’. Pertanto, non e’ altrettanto illogico avere escluso che l’intervento del (OMISSIS) nella vicenda fosse dovuto sempre e solo a ragioni di carattere professionale del tutto avulse dalle finalita’ illecite perseguite dal (OMISSIS), alle quali le stesse, invece, venivano asservite e che lo stesso fosse ignaro della valenza delittuosa delle medesime operazioni in ragione della provenienza del denaro (vedi pagg. 42-44).
La circostanza, poi, dedotta nel ricorso che il (OMISSIS) non ostentasse verso gli altri sodali alcun rapporto di condivisione dei propri affari illeciti con l’indagato, soprattutto con riguardo al versante interno (OMISSIS) s.r.l., risulta in parte smentita dai contatti da costui avuti con alcuni dipendenti della predetta societa’ nel corso dei quali vi sono espressi riferimenti al ricorrente (come gia’ evidenziato, la (OMISSIS) che faceva da tramite tra l’indagato ed il (OMISSIS) e gli espressi riferimenti al ricorrente operati dal (OMISSIS) all’ (OMISSIS)) e comunque non assume decisivo rilievo ai fini dell’illogicita’ della motivazione in ordine alla condotta di partecipazione all’associazione, in quanto risulta coerente con la prospettazione accusatoria che vede il (OMISSIS) assumere le vesti di concorrente necessario nella sua qualita’ di promotore finanziario e consulente di fatto a cui il (OMISSIS) si rivolgeva. La realizzazione dei programmi criminosi del sodalizio – secondo l’impostazione accusatoria asseverata dai giudici della cautela – se per un verso passa necessariamente attraverso lo schermo societario della (OMISSIS) s.r.l. da un lato (mediante la complicita’ dei dipendenti della predetta societa’ in relazione ai compiti da costoro svolti per come indicati nell’imputazione associativa), dall’altro richiede l’opera di ripulitura assicurata dall’indagato. E cio’ da conto sia del rapporto di compenetrazione e, dunque, di partecipazione, sia dell’affectio societatis in capo all’indagato. Del resto, in punto di conoscibilita’ tra coloro che fanno parte di un sodalizio illecito, questa Corte di legittimita’ ha piu’ volte precisato come per la configurabilita’ del delitto associativo non e’ richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volonta’ di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volonta’, ad una societa’ criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232).

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