Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 3 gennaio 2018, n. 91. La resistenza a pubblico ufficiale, reato comune e a bassa valenza criminogena, non giustifica la sorveglianza speciale se è trascorso un significativo lasso di tempo tra l’emissione del decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione e la sua esecuzione

La resistenza a pubblico ufficiale, reato comune e a bassa valenza criminogena, non giustifica la sorveglianza speciale se è trascorso un significativo lasso di tempo tra l’emissione del decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione e la sua esecuzione, oltre al decorso di un periodo di detenzione ampio e tendente alla risocializzazione.

Sentenza 3 gennaio 2018, n. 91
Data udienza 11 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 14/02/2017 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fabrizio D’Arcangelo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Gaeta Piero, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

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