Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 4 gennaio 2018, n. 55. La indagine diretta ad accertare l’interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitu’ di passaggio coattivo ex articolo 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarieta’ e cioe’ al fondo nel suo complesso e non gia’ in relazione a singole parti di esso (anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea)

Per verificare la sussistenza della interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitu’ di passaggio coattivo, ai sensi dell’articolo 1051 c.c., il fondo deve essere considerato unitariamente e non per parti separate, non si ha interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica, sia possibile, senza lavori particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa (nel caso di specie, costituita da quella sulla quale e’ stato eretto l’edificio), altrimenti risolvendosi la costituzione del passaggio coattivo nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodita’, atteso che non vi sono ostacoli al passaggio da una parte all’altra del fondo dominante.
Il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l’esistenza dell’interclusione e’ applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l’una dall’altra.
La indagine diretta ad accertare l’interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitu’ di passaggio coattivo ex articolo 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarieta’ e cioe’ al fondo nel suo complesso e non gia’ in relazione a singole parti di esso (anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea), per ottenere piu’ passaggi coattivi a favore di singole parti del fondo o un passaggio coattivo a favore di una singola parte di esso, perche’ un fondo non puo’ essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1051 c.c., se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica ed ha, quindi, uscita su di essa o puo’ procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio.

Sentenza 4 gennaio 2018, n. 55
Data udienza 22 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5011/2013 R.G. proposto da:
Avv. (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale difensore di (OMISSIS); (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS); tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), quale amministratore del (OMISSIS) – P.IVA: (OMISSIS);
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)); (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)); (OMISSIS) (C. F.: (OMISSIS)); tutti rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) del foro di Bologna e dal Prof. Avv. (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) del foro di Roma, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio del secondo;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e
Avv. (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e Avv. (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in giudizio in proprio ex articolo 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e
(OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 1320/2012 depositata dalla CORTE D’APPELLO di BOLOGNA il 28/09/2012 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/09/2017 dal Consigliere Andrea Penta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale;
uditi gli Avv. (OMISSIS), difensore di se’ stesso e di (OMISSIS), (OMISSIS), difensore del (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS), e (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione notificato l’1 marzo 1978 (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano avanti al Tribunale di Bologna (OMISSIS), onde sentir negare l’esistenza di un diritto di passaggio sulla strada privata della via dell’Osservanza in Bologna. Si costituiva la convenuta, resistendo e chiedendo, in via riconvenzionale, la costituzione in favore del suo fondo del diritto di passaggio anche a titolo di servitu’ coattiva sull’anzidetta strada privata consorziale, quanto meno per la porzione situata tra il fondo di sua proprieta’ e l’accesso alla pubblica via.
Con sentenza del 3 luglio 1981 il Tribunale accoglieva le domande attoree e respingeva la domanda riconvenzionale, ordinando la chiusura dell’accesso tra il fondo e la strada privata.
Avverso tale sentenza interponeva appello la (OMISSIS), riproponendo tutte le domande di primo grado. Nel giudizio intervenivano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano acquistato nelle more porzioni dell’edificio costruito dalla (OMISSIS) sul suo fondo.
La Corte di Appello, con sentenza datata 3 maggio 1983, dichiarava nullo, per omessa integrazione del contraddittorio, il capo della sentenza impugnata relativo al rigetto della domanda di costituzione di servitu’ coattiva e rimetteva le parti avanti al primo giudice per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri contitolari della strada privata di cui sopra.
Riassumevano la causa sia la (OMISSIS) sia (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) e le due cause cosi’ instaurate venivano riunite. In seguito veniva effettuata la chiamata in causa di altri proprietari di porzioni della strada privata.
L’istruttoria della causa si svolgeva mediante la produzione di documenti e lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio.
Interrotto il processo a seguito del decesso di due parti convenute, la causa veniva ritualmente riassunta. Si costituiva in giudizio (OMISSIS), erede della (OMISSIS)’, deceduta nelle more. Con sentenza n. 459/05 del 9 febbraio 2005, il Tribunale di Bologna respingeva la domanda di costituzione di servitu’ coattiva, condannando le parti richiedenti la costituzione della servitu’ alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza interponevano appello (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), lamentando che il primo giudice aveva motivato la propria sentenza per relationem a quella del 1981 e criticando l’affermazione del medesimo secondo il quale non si doveva tener conto delle innovazioni legislative intervenute in corso di causa e l’accoglimento, da parte sua, di errate affermazioni del consulente tecnico d’ufficio. Deducevano, inoltre, che quest’ultimo aveva escluso potesse essere costruita una strada sul fondo (OMISSIS), di tal che’ doveva essere costituita la servitu’ ex articolo 1051 c.c..
Impugnava la sentenza n. 459/05 altresi’ (OMISSIS), quale erede della (OMISSIS), affermando che sussisteva l’interclusione negata dal primo giudice e che le condizioni dell’azione dovevano essere verificate al momento della decisione.
Resistevano i convenuti costituitisi con varie argomentazioni.

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