Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 23 novembre 2017, n. 27909. La possibilita’ di restare in maniera piu’ comoda ad esercitare una veduta non costituisce aggravamento della servitu’ di veduta

La possibilita’ di restare in maniera piu’ comoda ad esercitare una veduta non costituisce aggravamento della servitu’ di veduta. Non costituisce aggravamento della servitu’ di veduta, ai sensi dell’articolo 1067 c.c., la trasformazione di un precedente affaccio occasionale

Per un maggiore approfondimento sulle vedute cliccare sull’immagine seguente

Ordinanza 23 novembre 2017, n. 27909
Data udienza 11 luglio 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26263-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 905/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
RILEVATO
che:
e’ stata impugnata da (OMISSIS) e (OMISSIS) la sentenza n. 905/2013 della Corte di Appello di Napoli con ricorso fondato su due ordini di motivi.
La Corte distrettuale, con la decisione gravata innanzi a questa Corte, rigettava l’appello proposto dai medesimi (OMISSIS) avverso la sentenza n. 573/2007 del Tribunale di Nola (subentrato, in quanto istituito nelle more del giudizio di primo grado, all’originario Tribunale adito di Napoli), sentenza con la quale era stata, rigettata la domanda proposta dagli stessi (OMISSIS) nei confronti dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) per ottenere la condanna all’eliminazione di vedute in danno della loro proprieta’
Non hanno svolto attivita’ difensiva le parti intimate.
Hanno depositato memoria le parti ricorrenti.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *