Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 17 novembre 2017, n. 27371. Una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entita’ a se’ stante, ma soltanto come parte di un’entita’ circolante idealmente inscindibile

Una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entita’ a se’ stante, ma soltanto come parte di un’entita’ circolante idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilita’ prevista dall’articolo 2054 c.c., comma 3, ed e’ solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilita’ di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante.
L’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice copre la responsabilita’ per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato (c.d. rischio dinamico), che trova giustificazione proprio nella considerazione unitaria del complesso autoarticolato (mentre l’autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessita’ di una specifica copertura assicurativa, soltanto nella specifica ipotesi del “rischio statico”, per il caso che il rimorchio provochi danni quando e’ fermo o manovrato a mano).

Ordinanza 17 novembre 2017, n. 27371
Data udienza 20 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27139/2016 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1101/2016 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 24/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
il Ministero dell’Interno richiese il risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un proprio dipendente (danni commisurati agli emolumenti ad esso versati durante il periodo di assenza dal servizio causato dai postumi riportati), convenendo in giudizio il conducente dell’autotreno che aveva tamponato la vettura a bordo della quale si trovava il dipendente, il proprietario della motrice (risultata sprovvista di copertura assicurativa) e la (OMISSIS) s.r.l., proprietaria del semirimorchio agganciato alla motrice;
il Giudice di Pace pronuncio’ sentenza non definitiva con cui dichiaro’ il difetto di legittimazione passiva della (OMISSIS), disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri convenuti;

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