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3. E’ ius receptum, infatti, alla stregua di consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, che, in subiecta materia, la valutazione richiesta ai fini della pronuncia di non luogo a procedere, ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., deve essere parametrata alla prognosi dell’inutilita’ del dibattimento e – rispetto a siffatta, necessaria, finalizzazione – e’ logicamente incongruo escludere lo sfogo dibattimentale, nella dialettica del contraddittorio, in presenza di elementi idonei allo sviluppo probatorio, siccome oggettivamente suscettibili di soluzioni alternative ed aperte (Sez. 2, n. 15942 del 07/04/2016 – dep. 18/04/2016, I e altro, Rv. 266443; Sez. 5, n. 41162 del 19/06/2014 – dep. 03/10/2014, L., Rv. 262109; Sez. 5, n. 22864 del 15/05/2009 – dep. 03/06/2009, P.G. in proc. Giacomin, Rv. 24420201; Sez. 6, n. 45275 del 16/11/2001 – dep. 19/12/2001, Acampora ed altri, Rv. 22130301). S’impone, quindi, la verifica dibattimentale in tutti i casi in cui sussistano fonti od elementi probatori, ancorche’ contraddittori od insufficienti, che si prestino nondimeno – secondo una ragionevole valutazione prognostica – a soluzioni aperte.
4. L’averla ingiustificatamente negata nel caso di specie, sulla base, peraltro, di una approssimativa lettura delle emergenze indiziarie in atti, integra il rilevato vizio di violazione di legge o, comunque, quello di evidente carenza motivazionale, che comporta annullamento della sentenza impugnata, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Locri.
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