Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza  5 dicembre 2017, n.54692. In tema di bancarotta fraudolenta documentale

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Quanto alla critica relativa al difetto di motivazione circa il concorso del S., si osserva che sul punto il Tribunale con motivazione esaustiva, logica e coerente, che si salda con quella della Corte territoriale, sottolinea che l’imputato era stato scelto dall’amministratore di fatto proprio in ragione della sua competenza in materia di macchine utensili, competenza spesa anche in altre società facenti capo al C., con il medesimo oggetto sociale, nelle quali viene indicato che il S. operasse, contemporaneamente alla titolarità della fallita (quale amministratore anche della (OMISSIS) s.p.a., con analogo oggetto sociale e nello stesso periodo temporale). Si rileva poi che, con ragionamento immune da vizi logici, i giudici di merito sottolineano che tutte le operazioni sospette che avevano condotto al fallimento erano state poste in essere nel periodo compreso tra la fine del 2005 ed il mese di novembre 2006, dando risalto alla significativa concentrazione di tutte le principali operazioni, causa della dichiarazione di fallimento e in ordine alla formazione dell’importante esposizione debitoria della fallita, proprio nel periodo coincidente con l’amministrazione S., conclusa con la messa in liquidazione della società.

4. Il secondo motivo di impugnazione va disatteso.

Nel giudizio di appello, come è noto, la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionale, stante la presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicchè il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968). Atteso che l’esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato, deve sottolinearsi che la motivazione della sentenza impugnata evidenzia, in modo univoco, le ragioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rinnovazione parziale, avendo adeguatamente giustificato la completezza degli elementi probatori disponibili per la formazione del convincimento del giudice di secondo grado (Sez. 1, n. 17309 del 19/03/2008, Calisti). La contestazione circa il contenuto dell’ordinanza reiettiva della richiesta di rinnovazione istruttoria appare infondata, perchè non specifica, posto che la critica mossa non indica in che modo la prova documentale richiesta avrebbe avuto decisiva valenza, operando generico rinvio alla documentazione relativa alla compravendita, esistente presso la società acquirente del furgone.

Il motivo dedotto deve essere reputato inammissibile, tenuto conto che non è specifico in quanto non indica, a fronte del descritto difetto di annotazione del relativo introito in cassa, in che modo la movimentazione sul conto corrente intestato alla società, sia pure di importo consistente e coeva alla vendita del furgone, debba essere reputata senz’altro collegata all’operazione, non risultando, peraltro, precisate le modalità di pagamento del bene.

5. Con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, si osserva che la Corte territoriale con una motivazione esaustiva ed immune da vizi, evidenzia che il S. non è stato in grado di documentare la consegna delle scritture contabili al liquidatore, al momento delle dimissioni, con ciò dando conto, con giustificazione esauriente, delle ragioni della ritenuta riferibilità della condotta anche all’amministratore di diritto in epoca anteriore al fallimento. Nè appare fondato il rilievo secondo il quale, vista l’esistenza presso la fallita di un responsabile amministrativo, sino alla liquidazione della società, l’amministratore di diritto non avesse l’obbligo di occuparsi della regolare tenuta delle scritture contabili. E’ noto infatti, che incombe sull’imprenditore l’obbligo di controllare l’operato di coloro ai quali è affidata la contabilità. E’ principio di diritto consolidato di questa Suprema Corte quello secondo il quale (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, Manfrellotti, Rv. 258947, Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999, Mollo, Rv. 212147) in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell’impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, dipendenti o liberi professionisti, in quanto, non essendo esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa.

6. Infine va disattesa l’eccezione di nullità dell’ordinanza di revoca dell’ordinanza ammissiva della prova, confermata dalla Corte territoriale, rimandando al complesso di prove già raccolte, di univoca valenza dimostrativa. La sia pur sintetica motivazione offerta dalla Corte territoriale è conforme all’orientamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 26541 del 09/06/2015, Rv. 263947, Iurescia) secondo il quale la motivazione del provvedimento ordinatorio, adottato nel corso del processo, va integrata con le ragioni esposte dal giudice in sentenza, qualora quest’ultima contenga una decisione coerente con il precedente atto. Nella specie infatti, la sentenza di appello che in questa parte integra la motivazione di quella di merito, in sintesi rimanda all’esaustività delle altre fonti di prova, a sostegno della ritenuta superfluità dei testi a discarico revocati. Nè viene illustrata la decisività delle circostanze demandate alla prova testimoniale non espletata in quanto revocata.

7. Si impone pertanto il rigetto dell’impugnazione e la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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