Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 3 gennaio 2018, n. 106. Sequestro preventivo dell’albergo se esiste un rischio che possa essere venduto malgrado l’ipoteca e il rilevante valore economico

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Il Tribunale lucano riteneva sussistere elementi indiziari lumeggianti il ricorrere delle ipotesi delittuose ipotizzate a carico degli indagati e l’inerenza dei beni, di cui e’ chiesto il sequestro, ai delitti richiamati reputando anche presente il periculum in mora disatteso dal primo Giudice nel provvedimento impugnato. Avverso la decisione del Tribunale lucano hanno proposto separati ricorsi per cassazione – anche se di omologo contenuto – personalmente gli indagati (OMISSIS) ed (OMISSIS) denunziando i seguenti vizi di legittimita’:
concorreva vizio di motivazione per sua mancanza in relazione alla questione agitata dalla difesa in sede di udienza circa l’assenza delle esigenze cautelari sotto il profilo dell’attualita’ e concretezza, poiche’ il bene indivisibile gravato da ipoteca e pegno sulle quote sociali, incommerciabile in pratica stante il suo sensibile valore economico, assenza di volonta’ di vendita da parte dei suoi titolari;
concorreva vizio motivazionale in relazione alla disposizione sub articolo 275 c.p.p., poiche’ il tribunale lucano non ha indicato elemento fattuale alcuno lumeggiante la volonta’ di cedere i beni immobili oggetto dell’istanza di sequestro e cosi’ assicurarsi il provento dei delitti fallimentari ipotizzati a suo carico; concorreva vizio motivazionale in ordine al l’articolo 321 c.p.p., poiche’ il Tribunale non ha chiarito se il disposto sequestro sia fondato sulla norma in comma 1 ovvero comma 2 del citato articolo;
concorreva violazione di legge poiche’ il Collegio potentino non ha specificati i beni sottoposti al vincolo,sicche’ risultano attinti dalla cautela beni per un valore di gran lunga superiore all’importo ipotizzato quale prodotto della bancarotta ipotizzata a loro carico.
All’odierna udienza camerale,acquisito il parere del P.G. che instava per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata,questa Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza.
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorsi personalmente proposti a (OMISSIS) ed (OMISSIS) non hanno fondamento giuridico e vanno rigettati.
Deve, in limine, la Corte rilevare come l’impugnazione per cassazione avverso i provvedimenti afferenti le misure cautelari reali sia possibile esclusivamente per violazione di legge e non anche per vizi motivazionali – articolo 325 c.p.p., comma 1 -.
Puo’ effettivamente configurare violazione di legge l’omessa motivazione,ma non anche le altre figure previste in articolo 606, lettera E).
Pertanto i primi tre omologhi motivi d’impugnazione, mossi da entrambi gli impugnanti, dovranno essere esaminati solamente in relazione all’ipotesi dell’omessa motivazione sul punto denunziata.

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