Bancarotta documentale per chi annoti fatture non rispondenti al vero rispetto ai reali soggetti tra cui sono effettivamente intervenute le operazioni commerciali documentate.
Sentenza 24 ottobre 2017, n. 48765
Data udienza 12 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 06/07/2016 dalla Corte di appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa LOY Maria Francesca, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Pinerolo, nei confronti del suo assistito, in data 08/04/2010. Le originarie imputazioni a carico del (OMISSIS) riguardavano:
– una ipotesi di reato ex articolo 81 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, per avere egli indicato (quale amministratore unico della “(OMISSIS)” s.r.l.) elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni dal 2002 al 2005, in particolare avvalendosi di fatture emesse da altre societa’ a fronte di operazioni inesistenti (capo 1));
– una ipotesi di reato ex articolo 81 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, per avere a sua volta emesso tra il 2002 e il 2006, nella predetta qualita’ e nei riguardi di varie societa’ (tra cui alcune di quelle indicate al capo precedente), fatture relative ad operazioni inesistenti, onde consentire ai destinatari di evadere le imposte dovute (capo 2));
– un addebito di bancarotta fraudolenta patrimoniale correlato al fallimento della predetta “(OMISSIS)” (dichiarato nell’ottobre 2006), in ordine alla distrazione di somme e disponibilita’ varie per oltre 5 milioni di Euro, nonche’ alla dissipazione di beni della societa’, venduti a prezzi inferiori rispetto a quelli di acquisto (capo 3));
– un addebito di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto le scritture contabili della societa’ fallita in guisa tale da non consentirne la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con particolare riferimento alle iscrizioni delle fatture fittizie sopra ricordate (capo 4));
– un addebito di bancarotta preferenziale, avendo egli eseguito in proprio favore alcuni pagamenti a titolo di restituzione di pregressi versamenti infruttiferi (capo 5)).
L’imputato, condannato in primo grado per tutti i reati in rubrica, eccetto che per la contestazione sub 4), si e’ visto dichiarare dalla Corte territoriale la sopravvenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 1), 2) e 5), con conferma delle relative statuizioni civili, nonche’ condannare anche per l’ipotesi di bancarotta documentale (in relazione alla quale vi era stato appello del Pubblico Ministero);
ne e’ derivata – previo giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti a lui contestate – la determinazione del trattamento sanzionatorio in anni 2 e mesi 8 di reclusione.
2. Con l’odierno ricorso, la difesa articola quattro profili di doglianza, tutti volti a evidenziare presunti vizi della motivazione della sentenza impugnata.
[…segue pagina successiva]
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