Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 27 ottobre 2017, n. 49506. Condannato l’addetto di un’azienda che ha insultato il superiore attraverso facebook

Condannato l’addetto di un’azienda che ha insultato il superiore attraverso facebook

Sentenza 27 ottobre 2017, n. 49506
Data udienza 19 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – rel. Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/12/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CATERINA MAZZITELLI;
Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Tocci Stefano, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), ha concluso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza, emessa in data 13/12/2016, la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza, emessa in data 27/01/2015, dal Tribunale di Taranto, con cui (OMISSIS), previa concessione delle attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, era stato condannato alla pena di Euro 1.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita, in relazione al delitto di cui all’articolo 81 cpv c.p. e articolo 595 c.p., comma 3, per aver offeso l’onore ed il decoro di (OMISSIS), in qualita’ di capo area del reparto (OMISSIS), presso lo stabilimento (OMISSIS) spa di (OMISSIS), e, segnatamente, per aver, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso la reputazione del predetto, mediante la diffusione, via internet, attraverso il social network “Facebook”, di messaggi, contenenti riferimenti ad atteggiamenti autoritari del medesimo, nei confronti degli operai dell’area lavorativa, di cui l'(OMISSIS) era responsabile, quali comunicati del seguente tenore: in data (OMISSIS), un comunicato nel quale si legge: “fossi stato io il capo di quel reparto, avrei reagito solo come il grande “Adolf avrei posto in ferie forzate i miei piu’ stretti collaboratori, avrei negato anche quel piccolo diritto che si chiama respirare a tutti i miei leccapiedi; soprattutto avrei trasferito in aree a rischio cassa integrazione tutti quelli che mi sono antipatici… avrei continuato ad urlare per tutto il “treno”…..qui comando io e non si parla di liberta’”; in data (OMISSIS), altro comunicato del tenore testuale: “In data di ieri, i lavoratori che non avrebbero dovuto lavorare sabato e domenica, sono stati “requisiti” dal “capo” e “invitati” allo straordinario di sabato e domenica…i misteri dell'”(OMISSIS)” che molto “tranqui fina “impone il suo volere ai lavoratori e, grazie ad un sindacato che non c’e’, continua ad esercitare il suo potere”; ed ancora, in data (OMISSIS), altri due messaggi, contenenti analoghe affermazioni, fatto commesso in (OMISSIS).
La corte territoriale, nella sentenza, evidenziava: che era certa la riconducibilita’ dei messaggi al (OMISSIS), non avendo costui denunciato furti di account Facebook e comparendo la sua immagine nella foto della pagina Facebook, tanto piu’ che in uno dei “post” si era fatto riferimento ad una querela subita, sporta nei confronti del (OMISSIS) dall’attuale parte civile, per i fatti oggetti di causa; e che le affermazioni, contenute nei messaggi, erano chiaramente offensive, non essendo stato dedotto nulla, per di piu’, circa la veridicita’ dei fatti addebitati all'(OMISSIS); e, da ultimo, che i fatti in contestazione, stante la loro gravita’, non potevano essere ricondotti alla disposizione, contenuta nell’articolo 131 bis c.p., e che si dovevano ritenere infondate le doglianze, mosse dall’imputato, in relazione al trattamento sanzionatorio.
(OMISSIS), tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), mancando un contenuto offensivo, tale da porre in pericolo il bene giuridico tutelato, ossia l’onore ed il decoro della presunta persona offesa. Apparirebbe, nei messaggi in contestazione, un “gioco di ruolo “, essendo chiara la volonta’ dell’autore di esternare i propri intendimenti in una situazione ipotetica, in cui il medesimo avesse ricoperto il ruolo di capo reparto, in concreto esercitato dalla P.O., sicche’ non sarebbe ravvisabile un attacco diretto alla figura dell’odierna parte civile. Cio’, tanto piu’, considerato il fatto che negli altri “post”, era emergente un risentimento, da attribuirsi maggiormente al sindacato, che alla sedicente persona offesa. Non essendo stata sporta alcuna denuncia-querela da parte del sindacato, ne deriverebbe un vizio del procedimento ab initio; 2) carenza di motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), posto che, nel provvedimento impugnato, mancherebbe la spiegazione dimostrativa, circa l’offensivita’ delle espressioni, attribuite al (OMISSIS); 3) mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) essendo stata richiesta, nel corso del procedimento, dalla difesa dell’imputato l’ammissione di una consulenza tecnica, atta a verificare, mediante ricerche di natura informatica, la provenienza dei messaggi, attribuibile al (OMISSIS), accertamento tecnico poi rivelatosi impossibile, a detta del consulente, nominato in primo grado. Il giudice del secondo grado, nonostante la questione fosse stata riproposta, non aveva preso posizioni sul punto, per cui, sotto tale profilo, la motivazione si doveva ritenere carente; 4) contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in considerazione del fatto che, nella sentenza impugnata, non era stato chiarito se i messaggi, scritti sulla bakeca, luogo virtuale, come tale accessibile a tutti gli utilizzatori del social network, provenienti dall’account del (OMISSIS), in effetti erano stati inviati dal medesimo ovvero da altri utenti che in ipotesi avessero avuto accesso al profilo dell’odierno ricorrente. Cio’, tanto piu’, considerati gli interventi di altri utenti sull’argomento e l’impossibilita’ di certezze tecniche. In sostanza, secondo parte ricorrente, le argomentazioni, contenute nella sentenza di secondo grado, non comproverebbero, in modo assoluto, l’identificazione dell’autore del reato.
Parte ricorrente ha poi concluso, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio ad altra corte d’appello, per vizi di violazione di legge, ovvero l’annullamento, senza rinvio, con contestuale assoluzione del (OMISSIS), con formula di giustizia, per vizi di natura argomentativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *