Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 2 ottobre 2017, n. 45288. Infedelta’ patrimoniale degli amministratori

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Quanto al primo dei profili di vulnerabilita’ dell’impugnativa va rilevato che il giudice di merito aveva avuto cura di segnalare che la voce contabile in contropartita della somma apparentemente sbilanciata necessaria per pareggiare i conti “era rimasta una mera asserzione difensiva priva di riscontro alcuno”. In questa sede, dunque, l’imputato avrebbe dovuto contrastare questa enunciazione di assertivita’ piuttosto che reiterare, negli stessi termini, la doglianza gia’ cosi’ stigmatizzata. Con riferimento, invece, al secondo aspetto dell’articolazione difensiva, occorre sottolineare che il rilievo contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui l’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS) per il delitto di cui alla L. Fall., articolo 217, comma 2, troverebbe ragione nella contestazione elevata nei suoi confronti di “mantenimento” nelle scritture contabili dell’erronea annotazione del credito verso la (OMISSIS), originatosi nel 2005, ma poi riportato negli anni successivi, e’ in termini con il principio di diritto secondo il quale il reato configurato dalla L. Fall., articolo 224 in relazione alla L. Fall., articolo 217, comma 2 prevede la punibilita’ anche degli amministratori che siano cessati dalla carica anteriormente alla dichiarazione di fallimento, se tale cessazione e l’omessa o irregolare tenuta dei libri contabili si siano verificate nel triennio anteriore alla dichiarazione stessa (Sez. 5, n. 3530 del 29/11/1993 – dep. 28/12/1993, Fanghella, Rv. 19702101; Sez. 5, n. 12831 del 04/07/1978 – dep. 20/10/1978, Del Duca, Rv. 14025601).
3. Non coglie nel segno neppure la censura agitata con il quarto motivo di ricorso. Va qui richiamata la lezione ermeneutica impartita da questa Corte di legittimita’ a mente della quale l’imprudenza delle operazioni mediante le quali si realizza quel dispendio di una notevole parte del patrimonio sociale, che integra la condotta tipica del delitto di cui alla L. Fall., articolo 217, comma 1, n. 2, e’ rappresentata dall’avere il soggetto agente intrapreso un’attivita’ e dall’essersi assoggettato ad un impegno senza valutare con ponderatezza il rischio che tali iniziative avrebbero comportato per la consistenza economica dell’impresa; con la conseguenza che ai fini del discernimento del rischio lecito da quello illecito occorre tener conto della particolarita’ di tempo e di mercato e della situazione contingente dell’impresa (Sez. 5, n. 589 del 20/03/1970 – dep. 31/10/1970, Cudia, Rv. 11561801). Trattandosi poi di operazioni economicamente scriteriate, il cui effetto conclusivo e’ la diminuzione della garanzia generica dei creditori, costituita proprio dal patrimonio del debitore, ai sensi dell’articolo 2740 cod. civ., le stesse sono punibili anche titolo di colpa (Sez. 5, n. 24231 del 20/03/2003 – dep. 04/06/2003, Griffini ed altro, Rv. 22593801).
Va, inoltre, posto nella dovuta evidenza che, nella giurisprudenza di legittimita’, allo scopo di distinguere le dette manovre da quelle suscettibili di integrare il piu’ grave reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione, si e’ costantemente posto l’accento sulla circostanza che le operazioni manifestamente imprudenti, di cui alla L. Fall., articolo 217, comma 1, n. 2, devono essere caratterizzate, almeno in astratto, da un elemento di razionalita’ da valutare nella ottica delle esigenze dell’impresa e almeno dalla possibilita’ che l’operazione possa raggiungere risultati positivi nonostante l’errore di valutazione dell’imprenditore (Sez. 5, Sentenza n. 47040 del 19/10/2011 – dep. 20/12/2011, Presutti, Rv. 251218; Sez. 5, n. 2876 del 10/06/1998 – dep. 03/03/1999, Vichi W, Rv. 21260801; Sez. 5, n. 2876 del 10/06/1998 – dep. 03/03/1999, Vichi W, Rv. 21260801; Sez. 5, n. 5850 del 21/03/1979 – dep. 26/06/1979, GILLI, Rv. 14234601). Sicche’, alla luce di tali parametri ermeneutici, deve convenirsi con i giudici di merito che i reiterati finanziamenti senza contropartita effettuati dalla controllante (OMISSIS) nei confronti della controllata (OMISSIS) sono senz’altro tali da integrare il delitto di bancarotta semplice patrimoniale di cui alla L. Fall., articolo 217, comma 1, n. 2, trattandosi di operazioni certamente dotate di una logica nell’ottica della strategia imprenditoriale perseguita della fallita, ma sicuramente manifestamente imprudenti perche’ dirette a realizzare “un continuo trasferimento di risorse dalla (OMISSIS) verso la (OMISSIS), societa’ ormai svuotata avendo ceduto, nel 2005, l’azienda” e, quindi, di fatto incapace di operare e di produrre utili.
5. Le ripercussioni logiche della notazione da ultimo compiuta rendono inammissibile, infine, il quinto motivo di ricorso. Va ribadito che la previsione di cui all’articolo 2634 c.c. – che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell’infedelta’ patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell’atto depauperatorio in presenza dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la societa’ apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un piu’ ampio gruppo di societa’ – conferisce valenza normativa a principi – peraltro gia’ desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensivita’ – applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come dissipativi. Pertanto, ove si accerti che l’atto compiuto dall’amministratore non sia stato rispondente all’interesse della societa’ ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, e’ onere dello stesso amministratore dimostrare l’esistenza di una realta’ di gruppo, alla luce della quale quell’atto assuma un significato diverso, si che i benefici indiretti della societa’ fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresi’ idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell’operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell’agente la stessa non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della societa’ (Sez. 5, n. 49787 del 5 giugno 2013, Bellemans, Rv. 257562). In assenza di specifiche indicazioni da parte dell’imputato circa la concreta configurabilita’ di tali vantaggi compensativi, ed anzi in presenza di evidenze probatorie tali da dar conto del contrario, non era dunque compito del giudice del merito accertare la prova negativa della loro esistenza, ne’ dunque puo’ essere dedotto il difetto di motivazione sul punto.
6. Le superiori considerazioni conducono al rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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