Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 11 ottobre 2017, n. 46567. I presupposti essenziali della scriminante della legittima difesa

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Nel caso ora in esame, alla luce della ricostruzione della vicenda ritenuta dai giudici di merito (e dato che non sono ammissibili, in questa sede di legittimità, letture alternative dei dati probatori in ordine ai quali la sentenza impugnata è sostenuta da idonea e congrua motivazione, priva di manifesta illogicità) deve affermarsi, in applicazione dei suddetti principi, che non sussisteva alcuno degli elementi richiesti per configurare la legittima difesa, neppure sotto il profilo putativo, né può ravvisarsi l’eccesso colposo, avuto riguardo alle modalità di svolgimento dell’azione del V. , come spiegato nelle sentenze di merito. La ricostruzione è basata su precise indicazioni argomentative, con le quali si chiarisce – si vedano soprattutto le pagine 11 e 12 della sentenza di appello – perché la tesi del V. , circa la configurabilità della scriminante, vada respinta, alla luce degli elementi di prova disponibili, ricavati dalla visione dei filmati e dalle dichiarazioni dell’informatore C.L. .
Il ricorso, esposto lamentando violazioni di legge, contiene, in realtà, dei tentativi – inammissibili in sede di legittimità – di proporre una rilettura, strumentale a una nuova ricostruzione, delle circostanze di fatto analizzate compiutamente in sede di merito.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione, a favore della parte civile, delle spese per la difesa nel presente giudizio, liquidate, in considerazione dell’attività svolta, nella misura indicata nel seguente dispositivo, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento Euro alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, S.D. , spese che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori (spese forfettarie, IVA e CPA) come per legge.

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