Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 19 ottobre 2017, n. 48191. In caso di notifica a mezzo del servizio postale

In caso di notifica a mezzo del servizio postale, la decorrenza del termine di dieci giorni trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata, con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall’agente postale, bensì con riferimento alla data dell’invio di detta lettera raccomandata

Corte di Cassazione

sezione terza penale
sentenza 29 settembre – 19 ottobre 2017, n. 48191
Presidente Fiale – Relatore Gai

Ritenuto in fatto

1. M.G. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza del 23/11/2016 con cui il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata avverso il decreto penale di condanna n. 113/2016, con il quale il M. era stato condannato, alla pena di Euro 7.500,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 29 quattuordecies comma 3 lett. a) del d.lgs n. 152 del 2006, perché tardiva.
2. Premette il ricorrente che il decreto penale gli è stato notificato a mezzo postale e che, stante l’assenza del destinatario, gli è stato dato avviso mediante invio di lettera raccomandata, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge n. 890 del 1982, non ritirata dal destinatario, e con perfezionamento della compiuta giacenza all’11/07/2016, tenuto conto del disposto di cui al comma 4 del medesimo articolo secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata.
In tale contesto fattuale, il ricorrente deduce la violazione della legge penale processuale di cui all’art. 170 cod.proc.pen. e art. 8 della legge n. 890 del 1982 e il vizio di motivazione.
Argomenta il ricorrente che dall’avviso di ricevimento della raccomandata inviata al medesimo risulterebbe del tutto incerta la data di spedizione della comunicazione di avviso di deposito di cui all’art. 8 comma 2 della legge n. 890 del 1982, sicché dinnanzi a tale incertezza il Giudice avrebbe omesso di verificare la data delle esperite formalità da parte dell’agente notificatore, avendo solo verificato il decorso di quindici giorni per proporre l’opposizione al decreto penale, decorrente dalla data della compiuta giacenza indicata nell’11/07/2016. Di fronte all’incertezza della spedizione il Giudice avrebbe dovuto considerare quale dies a quo, da cui far decorrere il termine per proporre l’opposizione, dal primo fatto noto successivo ovvero dalla data di ricevimento dell’avviso spedito con lettera raccomandata (in luogo della data di spedizione come previsto dal comma 4 della legge n. 890 del 1982), avviso ricevuto in data 04/07/2016, da cui la tempestività dell’opposizione depositata in data 27/07/2016.
Diversamente argomentando, prosegue il ricorrente, si prospetterebbe una questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 comma 4 della legge 890 del 1982, in combinato disposto con l’art. 170 cod.proc.pen. per contrasto con l’art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede, come dispone l’art. 157 comma 8 cod.proc.pen. per il caso di notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario, che gli effetti della notificazione decorrano dal ricevimento della raccomandata e non dalla spedizione e ciò per irragionevole disparità di trattamento delle due situazioni.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

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