Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 19 ottobre 2017, n. 48191. In caso di notifica a mezzo del servizio postale

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4. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi, sia sotto il diverso profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, manifestamente infondati.
Manifestamente infondata è la censura di violazione di legge in relazione all’art. 170 cod.proc.pen. e art. 8 della legge n. 890 del 1982.
Risulta dagli atti, a cui questa Corte ha accesso in presenza di una questione processuale, che la notificazione all’imputato, a mezzo del servizio postale, si è perfezionata in data 11/07/206, tenuto conto della mancata consegna, attestata al 01/07/2016, come è chiaramente evincibile dalla lettura degli originali delle cartoline in atti; in tale situazione l’opposizione a decreto penale, depositata in data 27/07/2016 è tardiva per decorso del termine di quindici giorni, ex art. 461 cod.proc.pen., decorrente dalla compiuta giacenza, come risulta dal timbro postale, all’11/0/2016.
È noto che, come affermato da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, la decorrenza del termine di dieci giorni trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata, con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall’agente postale, bensì con riferimento alla data dell’invio di detta lettera raccomandata (Sez. 3, n. 11938 del 10/11/2016, Pietrobon, Rv. 270306, Sez. 3, n. 7276 del 11/11/2014, Buttaccio, Rv. 262619; Sez. 3, n. 32119 del 11/06/2013, Busetto, Rv. 257052).
A tali condivisibili principi si è attenuto il giudice che ha ritenuto tardiva l’opposizione, presentata solo in data 27/07/2016 e, dunque, oltre il termine di giorni quindici a decorrere dall’ 11/07/2016, data della compiuta giacenza.
Infatti, notificato il decreto penale a mezzo del servizio postale, risulta dagli atti che, nella specie, risultato assente il destinatario, l’agente notificatore aveva inviato avviso di ricevimento al 01/07/2016, e non ritirato, sicché aveva indicato, al termine delle operazioni compiute, all’li luglio 2016, la data della compiuta giacenza. È stato, dunque, osservato l’adempimento prescritto dalla legge n. 890 del 1982, art. 8 comma 2, come modificato dalla legge n. 248 del 2007, per il caso di mancata consegna dell’atto. Di qui l’avvenuto perfezionamento della notifica all’interessato in data 11/07/2016, ovvero decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ex art. 8, comma 4 legge cit.
In tale contesto del tutto infondata è la doglianza mossa dal ricorrente secondo cui il giudice avrebbe omesso il controllo sulla data di spedizione, la cui incertezza (peraltro da escludersi dalla visione dell’originale della raccomandata in cui risulta l’invio in data 1 luglio 2016) avrebbe dovuto condurre a dare rilievo alla successiva data di consegna dell’avviso, in quanto ciò che fa fede, e non viene per nulla messo in discussione dal ricorrente, è la data attestata dall’agente notificatore dell’avvenuta compiuta giacenza all’11/07/2016, ovvero l’attestazione che il plico è stato giacente per dieci giorni decorrenti dalla spedizione secondo il disposto normativo. L’art. 8, comma 4, legge cit. prevede appunto, senza eccezioni, che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, conseguentemente, alcun accertamento doveva essere compiuto dal Giudice a fronte dell’attestazione della compiuta giacenza indicata dall’agente notificatore e non contestata dal ricorrente.

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