Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 8 marzo 2018, n. 5560. In caso di fallimento del datore di lavoro, la domanda del lavoratore, per il riconoscimento del proprio credito e del relativo grado di prelazione, deve proporsi attraverso l’insinuazione allo stato passivo dinanzi al Tribunale fallimentare anziché al Giudice del lavoro

In caso di fallimento del datore di lavoro, la domanda del lavoratore, per il riconoscimento del proprio credito e del relativo grado di prelazione, deve proporsi attraverso l’insinuazione allo stato passivo dinanzi al Tribunale fallimentare anziché al Giudice del lavoro perché l’accertamento compiuto dal Tribunale fallimentare è l’unico titolo idoneo per l’ammissione allo stato passivo. Il sopravvenuto fallimento del datore di lavoro non fa infatti venir meno la competenza del Giudice del lavoro per la causa già in corso nel caso in cui il lavoratore abbia precedentemente agito in giudizio per ottenere la declaratoria di inefficacia del licenziamento.

Ordinanza 8 marzo 2018, n. 5560
Data udienza 29 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) (fax (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e (OMISSIS) ( (OMISSIS)), per mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS) s.p.a., subentrata alla (OMISSIS) Banca di Credito Cooperativo in liquidazione coatta amministrativa – (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti (OMISSIS) (p.e.c. (OMISSIS));

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1566/2011 della Corte di appello di Palermo, emessa il 16 settembre 2011 e depositata il 6 ottobre 2011, n. R.G. 942/2009.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso del 15 gennaio 2001 (OMISSIS) ha chiesto l’ammissione al passivo della (OMISSIS) Banca di Credito Cooperativo in liquidazione coatta amministrativa – (OMISSIS) del credito di Lire 247.520.000 vantato a titolo risarcitorio per i danni provocati dal risarcimento per il licenziamento intimato dalla (OMISSIS) in bonis e dichiarato illegittimo dal Pretore di Monreale in funzione di giudice del lavoro con sentenza del 12.5 – 18.8.1999.

2. La (OMISSIS) in l.c.a. ha eccepito l’inammissibilita’ della domanda non avendo il (OMISSIS) proposto tempestiva opposizione, entro il termine previsto dal Decreto Legislativo n. 393 del 1993, articolo 83 alla comunicazione del 29.12.1997 del commissario liquidatore sulla mancata ammissione del credito allo stato passivo depositato il 30.12.1997.

3. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 17 settembre 2008 – 24 gennaio 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso di (OMISSIS).

4. Ha proposto appello il (OMISSIS) contestando di aver richiesto al commissario liquidatore l’ammissione al passivo del suo credito risarcitorio accertato peraltro con sentenza successiva di ben due anni rispetto alla comunicazione del commissario liquidatore. Ha contestato il ritenuto potere d’ufficio del commissario liquidatore di adottare provvedimenti di rigetto di ammissione al passivo in difetto di una formale domanda di ammissione da parte del creditore e il potere del commissario di esaminare la fondatezza di domande di accertamento di crediti oggetto di giudizi in corso. L’appellante ha chiesto altresi’ l’ammissione al passivo del suo credito per il pagamento delle spese processuali liquidate in suo favore dal Pretore di Monreale in funzione di giudice del lavoro.

5. La Corte di appello di Palermo ha respinto il gravame con sentenza n. 1566/2011. Ha ritenuto la Corte distrettuale che il commissario liquidatore, nel comunicare al (OMISSIS) la mancata ammissione allo stato passivo non poteva che riferirsi al credito in oggetto non essendo stato neanche dedotto dall’appellante di avere pretese diverse nei confronti di (OMISSIS) laddove al momento della formazione dello stato passivo il (OMISSIS) aveva agito non solo per l’annullamento del licenziamento ma anche per la condanna al risarcimento del danno rispetto alla quale il Pretore del lavoro ha dichiarato la propria incompetenza per essere intervenuta la messa in liquidazione di (OMISSIS) con conseguente attrazione in sede concorsuale dell’accertamento dei crediti. La Corte ha ritenuto inoltre, citando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. 2476/2003), la legittimita’ del rigetto dell’ammissione al passivo di un credito non azionato con formale istanza di ammissione al passivo. Ha infine rilevato l’inammissibilita’ della richiesta di ammissione al passivo del credito relativo alle spese processuali del giudizio svoltosi davanti al Pretore di Monreale.

6. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi ad un articolato motivo con il quale deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articoli 86, 87, 89 (come modificato dai Decreto Legislativo n. 333 del 1999 e Decreto Legislativo n. 342 del 1999) e della L. Fall., articoli 101, 207, 208 e 209 in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nonche’ illogicita’ e contraddittorieta’ della sentenza impugnata. Il ricorrente deposita memoria difensiva.

7. Si difende con controricorso (OMISSIS) subentrata alla (OMISSIS) in liquidazione coatta amministrativa – (OMISSIS).

RITENUTO

che:

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[…]

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