Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 8 marzo 2018, n. 5560. In caso di fallimento del datore di lavoro, la domanda del lavoratore, per il riconoscimento del proprio credito e del relativo grado di prelazione, deve proporsi attraverso l’insinuazione allo stato passivo dinanzi al Tribunale fallimentare anziché al Giudice del lavoro

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8. Il ricorso e’ infondato. Come risulta dalle stesse deduzioni del ricorrente alla data della comunicazione della mancata ammissione al passivo “dei crediti azionati o vantati” nei confronti della (OMISSIS) in liquidazione il giudizio di impugnazione del licenziamento era gia’ stato introdotto e riassunto nei confronti del commissario liquidatore e in tale giudizio oltre alla domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro il (OMISSIS) aveva anche proposto domanda di risarcimento danni. Inoltre il (OMISSIS) non aveva vantato ne’ azionato altri crediti nei confronti della Cassa rurale in bonis o nei confronti del commissario liquidatore. Non puo’ non ritenersi corretta la affermazione della Corte di appello secondo cui era evidente che la comunicazione di mancata ammissione al passivo non poteva che riferirsi alle pretese patrimoniali fatte valere nel giudizio davanti al Pretore di Monreale in funzione di giudice del lavoro. Ne’ ha senso affermare che in sede di formazione dello stato passivo tali pretese non erano state esaminate dal commissario liquidatore dato che questi era parte del giudizio e comunico’ la mancata ammissione al passivo. Sostiene pero’ il ricorrente che per un verso tale potere di esame e di rigetto della posizione creditoria non era nei poteri in assenza di una formale proposizione di istanza di ammissione al passivo. Per altro verso egli non era legittimato a proporre tale istanza non essendo ancora accertato il presupposto per la esistenza del credito risarcitorio e cioe’ l’illegittimita’ del licenziamento e non essendo inoltre deducibile una esatta quantificazione del credito eventuale. In sostanza se per un verso era precluso al commissario l’accertamento negativo di un credito ancora soggetto all’accertamento giudiziale del suo presupposto per altro verso non era proponibile l’ammissione preventiva al passivo del credito non potendo il commissario delibare sulla sua ammissibilita’ senza sapere l’esito della controversia giudiziale sull’esistenza del presupposto.

9. Anche queste difese si dimostrano pero’ infondate alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimita’. E’ costante infatti l’affermazione nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere introdotte nelle forme dell’insinuazione nello stato passivo, pertanto non dinanzi al giudice del lavoro, bensi’ dinanzi al Tribunale fallimentare, il cui accertamento e’ l’unico titolo idoneo per l’ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 21204 del 13 settembre 2017). Nel caso in cui il lavoratore abbia agito in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimita’ o inefficacia del licenziamento e l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, il sopravvenuto fallimento del datore di lavoro non fa venir meno la competenza del giudice del lavoro in ordine a dette domande ed il loro accoglimento non e’ precluso dalla eventuale ammissione del lavoratore allo stato passivo del fallimento per il credito per il trattamento di fine rapporto, sia in quanto tra dette domande e la domanda di ammissione al passivo sussiste una diversita’ di “causa petendi” e di “petitum”, sia in quanto quest’ultima non implica rinunzia all’impugnazione del licenziamento, il quale, sino a quando non sia stato annullato, ovvero dichiarato nullo o inefficace, estingue il rapporto, facendo sorgere il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto (Cass. sez. lav. 3129 del 3 marzo 2003). Tuttavia, posto che il provvedimento ordinante la liquidazione di una persona giuridica non costituisce giusta causa (ai sensi dell’articolo 2119 c.c., comma 2) e neppure, di per se’, giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso di sottoposizione dell’impresa a liquidazione coatta amministrativa, il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimita’ del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione, le azioni tese all’ottenimento di una condanna pecuniaria (Cass. civ. S.U. n. 141 del 10 gennaio 2006 e n. 12731 del 16 maggio 2008). Ne consegue che la sentenza emessa nei confronti di un soggetto fallito, allorche’ il giudizio sia stato intrapreso prima della dichiarazione di fallimento e sia proseguito fra le parti originarie, non puo’ fare stato nei confronti del curatore rimasto estraneo alla lite (Cass. civ. sez. I n. 5494 del 5 aprile 2012).

10. La proposizione della domanda di ammissione tardiva e’ stata pertanto correttamente e insindacabilmente ritenuta preclusa dai giudici del merito. Anche di recente questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 19017 del 31 luglio 2017) ha riaffermato che in caso di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi della L. Fall., articolo 101, u.c., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, che giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimita’. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del tribunale che aveva rigettato l’opposizione al passivo proposta dal lavoratore ben oltre l’anno dalla dichiarazione di esecutorieta’, stante la possibilita’ per il predetto di depositare in termini l’istanza di ammissione prima della conclusione del giudizio avanti al giudice del lavoro, potendo ottenere un’ammissione con riserva o una sospensione del giudizio di ammissione innanzi al tribunale fallimentare nelle more della causa di licenziamento.

11. Va pertanto respinto il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.600, di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

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