Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 9 settembre 2014, n. 18953

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8600-2008 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 810/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 27/12/2007 r.g.n. 550/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Siracusa, l’avv. (OMISSIS) proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale, notificatagli su richiesta della Cassa Nazionale di Previdenza Forense, con la quale erano stati iscritti a ruolo tributi per il complessivo importo di euro 5.668,44, per differenze reddituali relative all’anno 1990. Lamentava l’opponente l’infondatezza della pretesa, sia per essere il credito ivi azionato estinto per prescrizione, sia perche’ la riscontrata differenza reddituale riguardava redditi di natura extraprofessionale.
Chiedeva quindi annullarsi l’opposta cartella, con vittoria di spese. Costituitasi in giudizio, la Cassa Nazionale di Previdenza Forense contestava in fatto e in diritto la opposizione, chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 21 aprile 2004 il Tribunale rigettava l’opposizione.
Proponeva appello il (OMISSIS); resisteva la Cassa.
Con sentenza depositata il 27 dicembre 2007, la Corte d’appello di Catania accoglieva il gravame ed annullava la cartella esattoriale opposta, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione per essere decorso il termine quinquennale di cui alla Legge n. 335 del 1995, articolo 3.
Per la cassazione propone ricorso la Cassa, affidato a tre motivi.
Resiste il (OMISSIS) con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la Cassa denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della Legge 20 settembre 1980, n. 576, articolo 17, articolo 19, comma 2, e articolo 23; articolo 2935 c.c.; articolo 2941 c.c., n. 8 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Ad illustrazione del motivo formula il seguente quesito: “Se la comunicazione alla cassa forense di una dichiarazione reddituale (cd. Mod.5) che riporta l’ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF o l’ammontare del volume dichiarato ai fini i.v.a. in misura diversa da quella dichiarata al fisco, esclude il decorso del termine di prescrizione per la contribuzione dovuta sulla parte di reddito professionale non dichiarato nel Mod.5”.
2.- Con il secondo motivo la Cassa denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della Legge 20 settembre 1980, n. 576, articolo 17, articolo 19, comma 2, e articolo 23; articolo 2935 c.c.; articolo 2941 c.c., n. 8 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Ad illustrazione del motivo formula il seguente quesito: “Se il decorso della prescrizione dei contributi previdenziali alla Cassa forense e’ sospeso sino alla data di trasmissione alla Cassa, da parte degli uffici finanziari, dei dati reddituali non comunicati con il Mod. 5 dal professionista”.
3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Questa Corte ha infatti gia’ osservato (Cass. ord. n. 6259/11; Cass. n. 9113/07) che, ancorche’ si possa convenire sulla difficolta’ per la Cassa di procedere agli accertamenti reddituali dei suoi iscritti, la disciplina di cui alla Legge n. 576 del 1980 non e’ stata modificata in ragione dell’ampliamento della platea degli assicurati, per cui la decorrenza del termine prescrizionale e’ rimasta pur sempre determinata ex articoli 17 e 23 della legge del 1980, mentre fissarla al diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi, introdurrebbe nell’ordinamento una pericolosa incertezza ed un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli. Ne consegue che la Legge 20 settembre 1980, n. 576, articolo 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23 della citata legge, sia stata omessa ovvero sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine e’ da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all’anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione. Ne consegue che e’ fondata l’eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali azionati dalla Cassa nazionale forense nei confronti dei propri iscritti sul presupposto che l’erroneita’ e l’infedelta’ della comunicazione effettuata dai professionisti non avrebbe potuto determinare lo spostamento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione di cui alla citata Legge n. 576 del 1980, articolo 19, riferito dalla data di trasmissione della comunicazione prevista dall’articolo 17 della medesima legge.
4.-Con il terzo motivo la Cassa denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della Legge 20 settembre 1980, n. 576, articolo 19, comma 2, e Legge n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10, nonche’ dell’articolo 252 disp. att. cod. civ. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che il nuovo termine di prescrizione quinquennale previsto dalla Legge n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9, per la contribuzione previdenziale dovuta alla Cassa forense, decorra dal 1.1.96 anziche’ dal 17.8.95, con conseguente inapplicabilita’ dell’articolo 252 disp. att. c.c., e cio’ in relazione alla circostanza del pacifico atto interruttivo inviato dalla Cassa all’avv. (OMISSIS) in data 25.11.99. Ad illustrazione del motivo formula il seguente quesito: “per la contribuzione dovuta alla Cassa forense la prescrizione quinquennale opera dalla data di entrata in vigore della Legge n. 335 del 1995 (17.8.95), con efficacia retroattiva, sempre che, alla luce del dettato dell’articolo 252 disp. att. c.c., al momento di entrata in vigore della nuova legge, non rimanga a decorrere, a norma della legge precedente, un termine inferiore”. Il motivo e’ infondato.
Questa Corte ha piu’ volte affermato, in casi del tutto analoghi (Cass. 24.2.05 n. 3846; Cass. 15.3.06 n. 5622; Cass. 13.12.06 n. 26621; Cass. 29.11.07 n. 24910), che l’articolo 3, commi nono e decimo, della Legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) – e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell’articolo 15 preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicche’ e’ venuta meno la connotazione di specialita’ in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera pero’ una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l’ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale.
Quanto alla applicazione dell’articolo 252 disp. att. cod. civ. si e’ gia’ osservato (cfr. Cass. n. 5851/99; Cass. n. 1468/04; Cass. n. 26621/06; Cass. n. 24910/07) che la sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta una deroga all’articolo 252 disp. att. cod. civ., escludendone in tal caso l’applicazione in via sussidiaria o integrativa. Questa norma dispone, al primo comma, che “quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine piu’ breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, (…) purche’, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore”, e prosegue, al secondo comma, affermando che “la stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l’acquisto di un diritto e’ subordinato al decorso di un termine piu’ breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.” In sostanza se il termine residuo in base alla disciplina precedente e’ inferiore a quello stabilito dalla nuova normativa continua ad applicarsi quello originariamente previsto: la parte (nella specie la Cassa) che puo’ essere colpita dalla perdita di un diritto, nei cui confronti maturi la prescrizione, o contro la quale maturi l’usucapione, ha diritto al termine piu’ elevato tra quello residuo previsto in precedenza e quello, intero, derivante dalla nuova disciplina.
La norma e’ stata introdotta in occasione dell’entrata in vigore dei diversi libri del nuovo codice civile del 1942 per disciplinare in via generale tutte le fattispecie nelle quali la nuova normativa riduceva i termini previsti dalle norme preesistenti per la perdita o per l’acquisizione di un diritto.
Deve tuttavia rimarcarsi che allorquando una successiva legge ordinaria disciplini gli effetti della modifica dei termini, prevedendo, come avvenuto nel caso della Legge n. 335 del 1995, uno specifico regime transitorio di passaggio dalla disciplina precedente a quella appena introdotta, la materia risulta compiutamente disciplinata da quest’ultima, anche tenuto conto dell’intento del legislatore di realizzare un “effetto annuncio” idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti (cfr. Cass. sez. un. n. 5784/08). D’altra parte il piu’ breve termine di prescrizione si giustifica, anche per le casse professionali, con l’intento di precludere il pagamento di contributi relativi ad epoca remota, perche’ cio’ avverrebbe attraverso moneta svalutata a causa del decorso del tempo, con conseguente aggravio per la Cassa che dovrebbe poi provvedere alla erogazione delle prestazioni, cosi’ mettendo in pericolo l’equilibrio di bilancio imposto dalla legge di privatizzazione che vieta la fruizione di finanziamenti pubblici (Decreto Legislativo n. 509 del 1994, articolo 1).
Ovviamente e’ inapplicabile nella specie quanto disposto dalla Legge 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 66 (secondo cui “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla Legge n. 335 del 1995, articolo 3 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”), in vigore dal 2.2.13, non potendo la novella incidere su prescrizioni gia’ perfezionatesi.
4.-Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in euro 100,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

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